Uso delle cinture di sicurezza sui mezzi pesanti

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Com’è noto, dallo scorso mese di Aprile tutti gli autisti (ed i passeggeri) di mezzi destinati al trasporto merci, devono indossare la cintura di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia; ciò a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.150 del 13 Marzo 2006 (di recepimento della Direttiva comunitaria 2003/20 ) che ha previsto quest’obbligo anche per i conducenti dei veicoli cd. pesanti (quindi di massa complessiva superiore a 3, 5 ton), i quali sono andati così ad aggiungersi agli autisti degli autocarri leggeri (categoria N1, con massa fino a 3,5 ton).

Secondo l’opinione espressa in questo periodo da taluni, l’interpretazione della norma poteva dar adito a dubbi, lasciando in apparenza irrisolta la questione dell’obbligatorietà, o meno, di indossare le cinture anche su quei veicoli che, pur non montandole, risultavano comunque dotati fin dall’origine degli idonei punti di attacco.

Ebbene, la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza – n. 300/A/1/52739/109/123/3/4 del 14 Luglio scorso (paragrafo 1.1.), ha fugato questo dubbio, operando una distinzione tra gli autoveicoli privati e quelli commerciali: per i primi è stato stabilito che tale obbligatorietà sussiste comunque nei confronti dei relativi conducenti e passeggeri, anche in presenza dei soli punti di attacco; con la conseguenza che l’occupante trovato privo della cintura di sicurezza, sarà sanzionato a norma del comma 10, art. 172 c.d.s (sanzione pecuniaria da un minimo di 68 €uro, ad un massimo di 275 €uro, e, se il trasgressore è il conducente, sottrazione di 5 punti dalla sua patente di guida).

Per quanto riguarda i mezzi commerciali, invece, il Ministero ha ritenuto che l’obbligo in questione non ricorre su quelli forniti dei punti di attacco, ma privi delle cinture; a questo proposito, il paragrafo 1.1 della circolare ministeriale stabilisce che, sugli autocarri leggeri ed i veicoli pesanti, le cinture di sicurezza devono essere agganciate soltanto se “…presenti come equipaggiamento obbligatorio del veicolo, e, perciò, soltanto se il veicolo ne è effettivamente dotato..”.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto