

Com’è noto, dallo scorso mese di Aprile tutti gli autisti (ed i passeggeri) di mezzi destinati al trasporto merci, devono indossare la cintura di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia; ciò a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.150 del 13 Marzo 2006 (di recepimento della Direttiva comunitaria 2003/20 ) che ha previsto quest’obbligo anche per i conducenti dei veicoli cd. pesanti (quindi di massa complessiva superiore a 3, 5 ton), i quali sono andati così ad aggiungersi agli autisti degli autocarri leggeri (categoria N1, con massa fino a 3,5 ton).
Secondo l’opinione espressa in questo periodo da taluni, l’interpretazione della norma poteva dar adito a dubbi, lasciando in apparenza irrisolta la questione dell’obbligatorietà, o meno, di indossare le cinture anche su quei veicoli che, pur non montandole, risultavano comunque dotati fin dall’origine degli idonei punti di attacco.
Ebbene, la circolare del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica sicurezza n. 300/A/1/52739/109/123/3/4 del 14 Luglio scorso (paragrafo 1.1.), ha fugato questo dubbio, operando una distinzione tra gli autoveicoli privati e quelli commerciali: per i primi è stato stabilito che tale obbligatorietà sussiste comunque nei confronti dei relativi conducenti e passeggeri, anche in presenza dei soli punti di attacco; con la conseguenza che l’occupante trovato privo della cintura di sicurezza, sarà sanzionato a norma del comma 10, art. 172 c.d.s (sanzione pecuniaria da un minimo di 68 uro, ad un massimo di 275 uro, e, se il trasgressore è il conducente, sottrazione di 5 punti dalla sua patente di guida).
Per quanto riguarda i mezzi commerciali, invece, il Ministero ha ritenuto che l’obbligo in questione non ricorre su quelli forniti dei punti di attacco, ma privi delle cinture; a questo proposito, il paragrafo 1.1 della circolare ministeriale stabilisce che, sugli autocarri leggeri ed i veicoli pesanti, le cinture di sicurezza devono essere agganciate soltanto se presenti come equipaggiamento obbligatorio del veicolo, e, perciò, soltanto se il veicolo ne è effettivamente dotato...
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Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto