

Si comunica agli Utenti che, anche a seguito dell’intervento della scrivente, con la Risoluzione n° 133/E, l’Agenzia delle Entrate ha determinato il nuovo codice tributo da indicare nel modello F24, per utilizzare in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.lgvo 241/97) il credito riconosciuto a titolo di recupero delle accise sul gasolio per autotrazione per il secondo semestre del 2001 (1 Luglio 31 Dicembre del 2001).
Tale codice è il 6740 Credito d’imposta – Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori Art. 1, comma 5, del decreto legge 30 Giugno 2001, n° 246.
Il codice sopra indicato dovrà essere riportato nella colonna importi a credito compensati della Sezione Erario del modello F24, avendo cura di specificare per esteso, quale periodo di riferimento, l’anno in cui si effettua la compensazione del credito (ad esempio 2002).
L’Agenzia delle Dogane ha inoltre specificato che al credito di imposta di cui si tratta non viene applicato il limite di compensazione previsto dall’art. 25, comma 2, del D.lgvo n° 241 del 1997, e pertanto la compensazione è possibile anche per i crediti di imposta di importo superiore ai 500 Milioni di Lire (Euro 258.228,45) per ciascun periodo di imposta.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto