Roma, 31 Ottobre 2013
TRI13316
SM
Oggetto: Diritto annuale alle Camere di Commercio. Sanzioni per insufficiente versamento
Con nota n. 172574 del 22 ottobre scorso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha esteso al diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio, i principi recentemente affermati dall’Agenzia delle Entrate (cfr. Circolare 27/E del 2 agosto 2013) in merito agli omessi o insufficienti versamenti effettuati nel cosiddetto “termine lungo” (16 luglio anziché 16 giugno), ovvero facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
Pertanto, all’impresa che abbia versato il diritto annuale alla scadenza del 16 luglio senza, però, applicare la maggiorazione dello 0,4%, la Camera di Commercio dovrà ora applicare la sanzione del 30% soltanto sulla maggiorazione omessa e non sull’intero importo del diritto annuale (come, invece, avveniva finora sulla base delle precedente interpretazione del MISE).
Analogo principio viene affermato per l’ipotesi di versamento insufficiente del diritto annuale in sede di ravvedimento operoso, accompagnato da sanzione ridotta ed interessi. Anche in questo caso, la sanzione del 30% deve essere commisurata alla sola differenza non regolarizzata con il ravvedimento.
Quanto alle modalità applicative dei nuovi criteri interpretativi ai ruoli già in essere, il MISE fornisce alle Camere di Commercio le seguenti indicazioni:
1. ruoli già resi esecutivi al 22 ottobre e cartella notificata, ma non definitiva (è ancora possibile fare ricorso): su istanza del contribuente, la Camera ridetermina la sanzione e concede lo sgravio al Concessionario
2. ruoli già resi esecutivi e cartella notificata e definitiva: su istanza del contribuente, la Camera valuta l’opportunità, in autotutela, di rideterminare la sanzione.
Resta inteso, ribadisce il MISE, che non è comunque ammessa la ripetizione di quanto già pagato.
Il testo della nota del MISE è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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