TRI13059 – Iscrizione al Registro Imprese della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) delle imprese individuali. Esenzione dai diritti di segreteria.

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Roma, 4 Marzo 2013

TRI13059
SM

Oggetto: Iscrizione al Registro Imprese della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) delle imprese individuali. Esenzione dai diritti di segreteria.

Com’è noto (vedi la circolare Conftrasporto NOR12334 del 20 Dicembre u.s), l’articolo 5 del DL 179/12, convertito nella legge 221/12, ha esteso alle imprese individuali l’obbligo, già previsto per le società fin dal 2008, di dotarsi una casella PEC e di registrarne l’indirizzo presso il registro Imprese. Per le imprese già in attività, la Legge di conversione prima citata ha indicato nel 30 giugno p.v la scadenza entro la quale provvedere all’iscrizione della propria casella PEC.

In data 25 febbraio u.s, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso una lettera a tutte le Camere di Commercio, nella quale si sostiene la piena legittimità dell’esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria per l’iscrizione o la variazione della casella PEC nel Registro Imprese, in conformità a quanto previsto dall’art. 16, sesto comma, del DL 185/08 per l’iscrizione della casella PEC delle società.

Per quanto riguarda, invece, l’esenzione dall’imposta di bollo, nonostante sia prevista dal citato DL 185, si resta in attesa di una formale pronuncia dell’Agenzia delle Entrate che è stata sollecitata dallo stesso MISE.

Ci riserviamo di tornare sull’argomento, non appena ci saranno novità.

Cordiali saluti

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