

Roma, 20 Giugno 2012
TRI12185
SM
Oggetto: Canone speciale Rai – precisazioni a seguito delle lettere inviate dalle sedi regionali Rai alle imprese.
In questi giorni, la scrivente ha ricevuto numerose segnalazioni di lettere inviate dalle sedi regionali Rai alle imprese, in cui si richiede il pagamento di un abbonamento speciale collegato alla detenzione, fuori dall’ambito familiare, di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
Com’è noto, la questione era sorta lo scorso mese di Febbraio quando le imprese ricevettero una richiesta identica suscitando la reazione dell’opinione pubblica e delle Confederazioni imprenditoriali (compresa Rete imprese Italia), a seguito della quale la RAI rispose con delle precisazioni contenute nel comunicato stampa che, per memoria, si riporta di seguito (vedi anche la circolare Conftrasporto TRI12052 del 21 Febbraio scorso):
“ La Rai non ha mai richiesto il pagamento del canone per il mero possesso di un personal computer”. E’ quanto precisa l’azienda dopo un confronto con il ministero dello Sviluppo, aggiungendo che ”la lettera inviata dalla Direzione Abbonamenti Rai si riferisce al canone speciale dovuto nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori, fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui tali imprese, società ed enti” abbiano gia’ pagato per il possesso di uno o piu’ tv.
”Cio’ quindi – precisa ancora la Rai – limita il campo di applicazione del tributo ad una utilizzazione molto specifica del computer rispetto a quanto previsto in altri Paesi europei per i loro broadcaster (Bbc) che nella richiesta del canone hanno inserito tra gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione radiotelevisiva, oltre alla televisione, il possesso dei computer collegati alla Rete, i tablet e gli smartphone”. ”Si ribadisce pertanto – conclude la nota di Viale Mazzini – che in Italia il canone ordinario deve essere pagato solo per il possesso di un televisore”.
Già ieri la Rai aveva chiarito che ”le lettere inviate non si riferiscono al canone ordinario (relativo alla detenzione dell’apparecchio da parte delle famiglie) ma si riferiscono specificamente al cosiddetto canone speciale, cioè quello relativo a chiunque detenga – fuori dall’ambito familiare (es. imprese, società, uffici) – uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezioni di trasmissioni radiotelevisive”
La questione è tuttavia andata avanti tanto è vero che, come detto agli inizi, in questi giorni alcune Direzioni regionali della televisione di Stato hanno sollecitato il pagamento dell’abbonamento speciale.
Come si evince dalla nota diffusa dalla Rai all’epoca, il canone Rai deve essere corrisposto soltanto se l’azienda detenga uno o più apparecchi atti o adattabili – quindi muniti di sintonizzatore – alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, a prescindere dal loro effettivo utilizzo per questo scopo.
Con una nota del 22 Febbraio 2012 (che si può prelevare dal link alla fine di questa circolare), Il Ministero dello Sviluppo economico (Dipartimento per le comunicazioni) ha precisato:
– in via preliminare, che l’obbligo di pagamento non scatta per quelle modalità di diffusione del segnale audio/video, basate su portanti fisici diversi da quello radio (si tratta, ad esempio, delle Web radio, Web Tv, IPTV). Pertanto, ad esempio, la visione di programmi televisivi sulla piattaforma web della Rai, effettuata a mezzo di un PC sfornito di sintonizzatore Tv, non comporta l’obbligo di corrispondere il canone speciale.
– Che un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione, non è ritenuto ne “atto”, né “adattabile” alla ricezione delle radioaudizioni.
In base a ciò, nella predetta nota il Ministero dello Sviluppo economico ha individuato a titolo esemplificativo alcuni apparecchi, classificandoli tra quelli atti o adattabili al servizio di radiodiffusione, o tra quelli che non sono né atti né adattabili allo stesso servizio (e per i quali, quindi, non si configura l’obbligo di pagare il canone speciale).
Tra le apparecchiature il cui possesso non comporta il pagamento dell’abbonamento speciale, figurano:
– Il PC senza sintonizzatore Tv;
– Il monitor per computer;
– Le casse acustiche;
– i videocitofoni
Tra le apparecchiature adattabili figurano invece la scheda (o la chiave usb) per computer dotata di sintonizzatore radio/tv (quindi, se il pc monta queste componenti, comporta per l’impresa l’obbligo del canone speciale anche se, in concreto, non venga impiegato per la visione di programmi tv), il decoder per il digitale terrestre o satellitare, ed il riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/tv senza trasduttori (es mediacenter dotato di sintonizzatore radio/tv). In presenza di questa apparecchiature, quindi, il canone Rai è dovuto.
Una particolare attenzione va prestata anche ai monitor/display installati in azienda non per offrire la visione di programmi tv, ma per promuovere presso il pubblico l’attività, ecc..; l’abbonamento Rai va pagato quando queste apparecchiature siano fornite di sintonizzatore tv, visto che in tal caso sono adattabili alla visione di programmi televisivi.
Le imprese destinatarie di queste richieste, quindi, devono prestare attenzione al fatto se, nei locali in uso, siano presenti apparecchiature atte o adattabili alla ricezione della radiodiffusione perché, come già detto, in questo caso sono soggette all’abbonamento speciale, il cui numero dovrà essere riportato anche nella prossima dichiarazione dei redditi. Ulteriori approfondimenti sono in corso anche con la Confcommercio, per cui torneremo sull’argomento non appena ci saranno novità.
Cordiali saluti.
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