TRI12141 – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 ed F24EP, del contributo di solidarietà. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47/E del 14 maggio 2012.

TRI12140 – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, della maggiorazione dell’aliquota Ires per le società di comodo. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 14 maggio 2012.
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LAV12142 – Videosorveglianza. Rilascio autorizzazioni all’uso di impianti rientranti nell’art 4 dello Statuto dei lavoratori. Non necessità di autorizzazione preventiva. Circolare Min Lavoro 16/4/2012.
17 Maggio 2012

Roma, 17 Maggio 2012

TRI12141
SM

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 ed F24EP, del contributo di solidarietà. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47/E del 14 maggio 2012.

L’art. 2, comma 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto che, “a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all’art. 8 del Tuir, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente il predetto importo”.

Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2011, sono state determinate le modalità tecniche di attuazione della predetta norma. In particolare, l’art. 2, comma 1, del citato Decreto, dispone che “Il contributo di solidarietà è determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed è versato in unica soluzione unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”.

Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 9 gennaio 2012, n. 4/E, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24” ed “F24EP”, del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2012, n. 4/E, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito al contributo in esame, precisando che, “per il versamento del contributo di solidarietà è riconosciuta al contribuente la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione disciplinato dall’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché di rateizzare il versamento fino al mese di novembre secondo le modalità previste per il versamento dell’Irpef (…)”.

Ora, al fine di consentire il versamento, mediante il modello F24, del predetto contributo determinato in sede di dichiarazione dei redditi, con la Risoluzione n. 47/E del 14 maggio 2012, sono stati istituiti seguenti codici tributo:

– “1683”, denominato “Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2 del d.l. n. 138/2011”;
– “1619”, denominato “Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2 del d.l. n. 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale”.

La Risoluzione in esame precisa che in sede di compilazione del modello F24 il codice tributo 1683 è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento nel formato “AAAA”. Il codice tributo “1683” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.

Nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” in caso di versamento rateale, è riportato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

Il codice tributo “1619” è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati” con indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “Anno di riferimento” del mese e dell’anno cui si riferisce la trattenuta, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.

Cordiali saluti.

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