

Roma, 17 Aprile 2012
TRI12117
SM
OGGETTO: Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24 in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 35, comma 28, del D.L. 223/2003. Risoluzione Agenzia delle entrate n. 34 dell’11 aprile 2012.
Con la risoluzione n. 34 dell’11 aprile 2012, l’Agenzia delle entrate ha attivato i codici identificativi da indicare nel modello F24, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 35, comma 28, del D.L. 223/2003
Come noto, il citato art. 35 ha introdotto la responsabilità solidale dell’appaltatore per i versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, dovuti dal subappaltatore per le prestazioni di lavoro dipendente riferite ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.
L’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 prevede, inoltre, che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.
In attuazione del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), l’art. 4 del DPR 207/2010 stabilisce l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore. In particolare il comma 2 del citato art. 4 dispone che “Nelle ipotesi previste dall’articolo 6,commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”.
L’Agenzia, con la risoluzione in esame, al fine di consentire la corretta identificazione nel modello “F24” del soggetto obbligato in solido ovvero del soggetto stazione appaltante o amministrazione procedente, ha istituito i seguenti codici identificativi:
„³ “50” denominato “ Obbligato solidale – art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003 e art. 35, l. n. 248/2006 ”;
„³ “51” denominato “ Intervento sostitutivo – art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 ” .
Nella compilazione della sezione “Contribuente” del modello F24, da predisporre per ogni singolo contratto di appalto/subappalto, il campo “codice identificativo” deve essere valorizzato con il codice :
„³ “50” unitamente al codice fiscale del soggetto obbligato solidale al pagamento da riportare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”;
„³ “51” unitamente al codice fiscale del soggetto stazione appaltante o amministrazione procedente da riportare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :