TRI10006 – IVA. Compensazione dei crediti. Art.10 L.102-2009. Provvedimento Agenzia Entrate 21.12.2009. Risoluzione Agenzia Entrate 22.12.2009 n.286/E.

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Roma, 8 gennaio 2010

TRI10006
MQ-SC

Oggetto: IVA. Compensazione dei crediti. Art.10 L.102-2009. Provvedimento Agenzia Entrate 21.12.2009. Risoluzione Agenzia Entrate 22.12.2009 n.286/E.

Come è noto l’art.10 della Legge  102/2009 (disposizioni anticrisi) ha introdotto a decorrere dal  2010, una serie di misure  per contrastare gli abusi nell’utilizzo in compensazione dei crediti IVA (cfr ns. circolare NOR09136 del 6 luglio 2009).

Si ricorda in particolare che:

– compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, dell’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a € 10.000 annui, può essere effettuata a partire del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso;
– per i crediti annuali o relativi a periodi inferiori all’anno da usare in compensazione di importo superiore a € 15.000 annui è necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte del soggetto abilitato (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro).

Il Provvedimento prevede che i modelli F24 per la fruizione dei crediti IVA superiori a € 10.000 annui, debbano essere trasmessi esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:

– dai contribuenti mediante i canali Entratel o Fisconline;
– tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel. In tal caso l’addebito della differenza dovuta (al netto del credito IVA), potrà essere effettuato, oltre che sul c/corrente bancario del contribuente, anche direttamente sul conto corrente bancario o postale dello stesso intermediario (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2007).

Si evidenzia che i servizi “home banking” o “remote banking” resi disponibili dalle Banche e/o dalle Poste, possono essere utilizzati esclusivamente per la compensazioni dei crediti IVA (annuali o inferiori a un anno) per importi fino a € 10.000.

Si riporta la seguente tabella riepilogativa:

Compensazione credito IVA annuale/inferiore all’anno

 Importi superiori a €10.000

Il mod. F 24  va trasmesso utilizzando:
– Entratel o Fisconline, direttamente dal contri-buente
– Entratel tramite inter-mediario abilitato

Importi superiori a €15.000

Il mod. F 24  va trasmesso utilizzando:
– Entratel o Fisconline, direttamente dal contri-buente
– Entratel tramite inter-mediario abilitato

E’ necessario anche il rilascio del visto di conformità

Importi inferiori o uguali a €10.000

Il mod. F 24 può essere trasmesso utilizzando:
Home banking
– 
Remote banking

E’ comunque possibile utilizzare Entratel o Fisconline

Le deleghe di versamento saranno scartate dal sistema di controllo dell’Amministrazione finanziaria qualora vengano riscontrate le seguenti situazioni:

– non sia stata preventivamente presentata la dichiarazione ovvero l’stanza da cui emerge il credito superiore ai 10.000 euro annui;
– non vengano rispettate le disposizioni circa l’apposizione del visto di conformità per i crediti superiori ai 15.000 euro annui;
– contengano compensazioni di crediti IVA che superino l’importo del credito risultante dalla dichiarazione o istanza presentata, decurtato di quanto eventualmente già utilizzato in compensazione.

La motivazione dell’eventuale scarto dell’F 24 è contenuta nella relativa ricevuta telematica rilasciata dal sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in oggetto, al fine di individuare il soggetto in capo al quale è maturato il credito IVA (risultante dalla dichiarazione annuale o dall’istanza) utilizzato in compensazione da un soggetto diverso dall’utilizzatore, ha istituito i seguenti codici identificativi:

– “61” denominato “soggetto aderente al consolidato
– “62” denominato “soggetto diverso da fruitore del credito

In sede di compilazione del modello F24, i codici “61” e “62” sono indicati nella sezione “Contribuente”, nel campo “codice identificativo”, unitamente al codice fiscale del soggetto cui il predetto credito si riferisce da riportare nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.

Il codice identificativo “61” va utilizzato nel caso di un soggetto consolidante che utilizza in compensazione, per il versamento dell’IRES determinata nel modello CNM, il credito d’imposta ceduto da una società aderente al consolidato.
In tal caso, il modello di versamento F24, va compilato indicando, nella sezione “Contribuente”, il codice fiscale della società consolidante e i relativi dati anagrafici e domiciliari, e il codice fiscale della società aderente al consolidato, esponendolo nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”. Qualora il credito d’imposta della stessa natura (ad esempio credito IVA annuale), utilizzato in compensazione dell’IRES dovuta, sia stato ceduto da più soggetti aderenti al consolidato, la società consolidante nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” indica il codice fiscale del soggetto consolidato che ha ceduto l’ammontare del credito più elevato.

Il codice identificativo “62”, invece, va utilizzato, ad esempio, nel caso di una società incorporante che utilizza in compensazione il credito IVA annuale della società incorporata relativo all’anno d’imposta antecedente l’operazione straordinaria. In tal caso, il modello di versamento F24, va compilato indicando, nella sezione “Contribuente”, il codice fiscale della società incorporante e i relativi dati anagrafici e domiciliari, e il codice fiscale della società incorporata, esponendolo nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.

Il provvedimento dell’Agenzia Entrate 21.12.2009 e la risoluzione dell’Agenzia Entrate 22.12.2009 n.286/E, sono disponibili nei link sotto riportati.

Cordiali saluti

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TRI10006

Provvedimento Agenzie Entrate

Risoluzione Agenzia delle Entrate