A partire dal mese di dicembre 2001, sono entrate in vigore in Austria le modifiche apportate alla normativa che regola il trasporto su strada delle merci pericolose (quantitativi in regime Tir, superiori a quelli previsti dal marginale 10011 – limiti di esenzione).
In particolare, tali modifiche hanno previsto:
– l’obbligo di dotare l’automezzo di un lampeggiante di colore arancione, da attivare ogni qual volta si attraversi un tunnel di lunghezza superiore ad 1 Km. Il lampeggiante deve essere attivato 200 metri prima dell’ingresso in galleria e, naturalmente, deve essere mantenuto in funzione fino al termine della stessa;
– l’obbligo dell’autista di mantenere costantemente una distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede di almeno 100 metri;
– l’obbligo di scorta, il quale è ora previsto:
3a) quando si debba percorrere un tunnel di lunghezza superiore ai 5 KM.
Tale obbligo, peraltro, è stato previsto anche in corrispondenza dei seguenti tunnel: Bosruck, Gleinalm e Plabutsch sulla A/9 Pyrhautobahn; Katschberg e Tauern sulla A/10 Tauernautobahn; Roppen sulla A/12 Inntal Autobahn; Pfander sulla A/14 Rheintal Autobahn; Ganz stein sulla S 6 Semmering Schnellestrasse.
3b) per i veicoli che trasportino in cisterna merci liquide ovvero alla rinfusa in determinati casi.
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto