
Roma, 23 Ottobre 2019
SPE19262
SM
Oggetto: Anas. Revisione delle precedenti istruzioni sui preavvisi di transito e le annotazioni di viaggio dei trasporti eccezionali.
Anas, con nota del 17 Ottobre u.s, ha apportato significative modifiche alle condizioni generali di validità delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali, già oggetto di intervento lo scorso 1 Luglio u.s (vedi circolare Conftrasporto SPE19188 del 1 Luglio u.s).
La novità di rilievo è legata all’esonero dalla comunicazione ad Anas del preavviso di transito e dell’annotazione di data e ora inizio e fine viaggio, ora stabilita senza scadenze (precedentemente, infatti, era stata fissata la data ultima del 31 dicembre p.v) per le seguenti tipologie di autorizzazioni periodiche con massa superiore ai limiti stabiliti dall’art.62 c.d.s:
Diversamente dalle fattispecie sopra indicate, l’utilizzo dell’autorizzazione periodica per massa richiede, invece, la comunicazione:
In merito alle autorizzazioni singole e multiple, sono state confermate le prescrizioni già in vigore in materia di preavviso di transito (con obbligo di invio da parte del titolare dell’autorizzazione tramite il portale TEWEB, almeno 48 h prima della partenza), e annotazione del viaggio a cura del conducente/capo scorta mediante app. TEWEB (o, in caso di malfunzionamento dell’app., telefonando al numero verde 800.841.148). Rispetto alle precedenti istruzioni, solamente la mancata annotazione del viaggio fa si che il trasporto eccezionale venga considerato “non autorizzato”.
Le modifiche appena descritte si applicano anche alle autorizzazioni già rilasciate da Anas, limitatamente al periodo di validità residua.
Infine, vista la definitività delle esenzioni prima citate, Anas ha stabilito il venir meno della dichiarazione mensile dei viaggi effettuati nel mese precedente.
Cordiali saluti.
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