SPE14176 – Trasporto su nave di merci pericolose. Aggiornamento delle disposizioni normative.

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Roma, 16 Maggio 2014

SPE14176
SM

Oggetto: Trasporto su nave di merci pericolose. Aggiornamento delle disposizioni normative.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.104 del 7 Maggio è stato pubblicato il decreto di dirigenziale n. 303 del 7 Aprile scorso (d’ora in poi: decreto), che aggiorna le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco ed al trasporto marittimo, e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose. Il Ministero dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – ha inoltre diffuso una circolare (n.29 dell’8 Maggio u.s) esplicativa delle principali novità del provvedimento, che si riassumono di seguito.

– Trasporto di merci pericolose su navi traghetto in conformità alla normativa ADR/RID e di merci pericolose imballate in quantità limitata e/o  esenti
Fermo restando che possono essere trasportate per via marittima soltanto quelle merci pericolose elencate nel codice IMDG, ovvero quelle espressamente autorizzate dall’Amministrazione, il nuovo decreto prevede la possibilità di imbarcare merci pericolose a bordo di navi traghetto (da carico e da passeggeri) in”parziale” regime ADR/RID, derogando quindi ad alcune disposizioni del Codice IMDG. Più precisamente, nei limiti della durata del viaggio definiti al punto 10.1 dell’allegato al decreto, è consentito lo stivaggio e la segnalazione in conformità all’ADR/RID, dei colli su veicoli stradali (autopropulsi o rimorchiabili) e su carri ferroviari, e dei contenitori caricati sugli stessi.

Sempre nell’ambito del trasporto su navi traghetto, per le merci pericolose imballate in quantità limitata e/o in quantità esenti non occorre l’autorizzazione all’imbarco ed al trasporto; è richiesta soltanto una comunicazione scritta all’autorità marittima del porto d’imbarco, in cui si afferma che il trasporto ha le caratteristiche sopra indicate ed è conforme alle esenzioni dei capitoli 3.4 e 3.5 dell’A.D.R e del RID.

– Misure di sicurezza per merci pericolose imbarcate su veicoli stradali.
Il punto 5.1 del decreto conferma la prescrizione, già contenuta nel precedente decreto del 21 Marzo 2006, per effetto della quale i veicoli stradali devono essere in possesso di un documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A.581(14), rilasciato dall’Amministrazione del paese di immatricolazione o da organismi autorizzati dalla stessa oppure, ed è questa la novità introdotta dal decreto, dal costruttore del veicolo. Si tratta, com’è noto, della questione del rizzaggio dei veicoli sulla nave, rispetto alla quale la circolare del Ministero dei Trasporti del 31 Ottobre 2005 ha disciplinato le procedure per l’annotazione, sulla carta di circolazione del mezzo, della conformità dei punti di rizzaggio alla suddetta risoluzione IMO (vedi la nota Conftrasporto SPE05295 del 23 Novembre 2005).

– Autorizzazione all’imbarco e nulla osta allo sbarco.
Per i profili di interesse delle imprese di autotrasporto, segnaliamo la modifica della lettera b) del punto 6.5, per effetto della quale nel trasporto di merci pericolose in cisterna, al soggetto che richiede l’autorizzazione va consegnata soltanto la copia del certificato di visita – iniziale o periodica – , mentre il certificato di approvazione (in cui si evince l’elenco dei prodotti trasportabili) è richiesto solo per le cisterne che trasportano gas, in linea con quanto prescrive il codice IMDG. Inoltre, allo spedizioniere  o al raccomandatario marittimo è fatto obbligo di fornire, al comandante della nave, anche i numeri di chiamata di emergenza dello speditore.

– Trasporto di materiale radioattivo (classe 7) e di rifiuti pericolosi.
Nel trasporto occasionale di materiale radioattivo, in cui non è previsto il decreto di autorizzazione rilasciato al vettore, alla richiesta di autorizzazione andrà allegata la comunicazione effettuata al Prefetto ad alla ASL delle province dove ha inizio e termine il trasporto stesso (punto 7.1). Per quanto concerne la spedizione di rifiuti pericolosi (7.3), la documentazione per la tracciabilità dei rifiuti è rappresentata dalla scheda SISTRI e, fino al 31.12.2014 – salvo ulteriori proroghe – , dal formulario di identificazione che, quindi, vanno allegati entrambi all’istanza di imbarco e sbarco.

Il testo del decreto del 7 Aprile scorso e della circolare ministeriale dell’8 Maggio, sono disponibili ai link sotto indicati.

Cordiali saluti.

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SPE14176

Decreto 7 aprile 2014

Circolare MIT