SPE11083 – Trasporti eccezionali. Modifica al disciplinare per le scorte tecniche.

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Roma, 27 Aprile 2011

SPE11083
SM

Oggetto: Trasporti eccezionali. Modifica al disciplinare per le scorte tecniche.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 Aprile 2011 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dei Trasporti del 4 Febbraio 2011, che modifica il D.M del 18 Luglio 1997, ovvero il Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizione di eccezionalità.

Le novità introdotte hanno interessato una serie di aspetti, quali:
– l’ammissione al servizio di scorta tecnica degli enti, comandi, distaccamenti e reparti militari dell’Amministrazione della difesa, limitatamente ai veicoli ed ai trasporti eccezionali nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate. Ciascuna Forza armata dovrà individuare l’autorità militare competente, a cui le nuove norme assegnano una serie di compiti: autorizzare i predetti enti, ecc… allo svolgimento della scorta tecnica; stabilire i requisiti per il rilascio di detta autorizzazione e dell’abilitazione al personale (compresa, per quest’ultima, la composizione della commissione d’esame, le materie e le modalità di svolgimento delle prove scritte ed orali).
–  La sospensione dell’autorizzazione all’impresa  che svolge il servizio di scorta tecnica, che ora si verifica quando il proprio personale abilitato sia incorso per almeno due volte in un biennio (dalle quattro previste in origine) nella violazione del comma 25 ter, art. 10 del c.d.s. Si tratta dell’inosservanza delle prescrizioni e modalità di svolgimento della scorta tecnica, previste dal Regolamento di esecuzione del c.d.s (in particolare dall’art. 16, comma 6 del D.P.R 495/1992).
– Il numero dei veicoli ed il personale da utilizzare nei servizi di scorta, per i quali il Decreto ha previsto delle novità sostanziali. In particolare, sono state introdotte delle modifiche all’art. 10 del Disciplinare, che hanno interessato le seguenti lettere:
a3), dove il riferimento alla larghezza non superiore a 2,55 m, è stato sostituito con l’espressione “che hanno larghezza compresa entro i limiti previsti dall’art. 61 del c.d.s” (non si tratta, quindi, di una modifica sostanziale, giacché la larghezza ordinaria fissata da questa norma è proprio 2,55 m)
b1) e b2), in cui si specifica che la scorta di due autoveicoli con  alla guida una persona abilitata alla scorta tecnica, è richiesta per i veicoli/trasporti eccezionali che eccedano le dimensioni previste dalla precedente lett. a) della norma:
– b1) sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali o sulle strade a senso unico o a doppio senso con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli/trasporti eccezionali di larghezza fino a m 4,50 e (in precedenza “o”) di lunghezza fino a 38 m.
–     b2) sulle strade (o tratti di strade) diverse da quelle indicate al punto b1, per veicoli/trasporti eccezionali di larghezza fino a 4 m e (in precedenza “o”) di lunghezza fino a 30 m, oppure di lunghezza non superiore a 35 m purché la larghezza rientri nei limiti dell’art. 61 c.d.s.
c) La lettera è stata completamente riscritta, ed accompagnata dall’introduzione di nuove fattispecie. Più precisamente, la nuova lettera c) prescrive una scorta tecnica composta da tre autoveicoli con alla guida un conducente abilitato, per i veicoli/trasporti eccezionali che superino le dimensioni indicate alla lettera b), i quali circolino:
–    c1), sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali o sulle altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli/trasporti eccezionali di larghezza fino a m. 5,50 e lunghezza fino a 45 m;
–  c2), sulle strade diverse da quelle del punto c1), per veicoli/trasporti eccezionali di larghezza fino a 5 m. e lunghezza fino a 40 m, oppure di lunghezza non superiore a 45 m purché di larghezza ordinaria.
d)  E’ prevista una scorta tecnica composta da tre autoveicoli, di cui due guidati da conducenti abilitati ed uno con a bordo il conducente ed una persona abilitata, per i veicoli/trasporti eccezionali che superino le dimensioni indicate nella lettera c), che circolino:
– d1) sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, o sulle altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli/trasporti eccezionali  di larghezza fino a 6,50 m e lunghezza fino a 55 m.
– d2) sulle altre strade, diverse da quelle del precedente punto d1), per i veicoli/trasporti eccezionali di larghezza fino a 6 m e lunghezza fino a 45 m, oppure di lunghezza non superiore a 50 m e larghezza ordinaria.
e)  E’ richiesta una scorta tecnica formata da quattro autoveicoli, di cui tre guidati da conducenti abilitati ed uno con a bordo un conducente ed una persona munita di abilitazione, per i veicoli/trasporti eccezionali che superino le dimensioni della precedente lett. d).

Nelle ipotesi delle lettere c), d) ed e), il D.M. richiede l’impiego di un’ulteriore persona munita di abilitazione, per il tempo strettamente necessario ad eseguire una serie di operazioni (interventi di regolazione del traffico particolarmente complicati; attraversamento di piazzali antistanti gli ingressi in autostrada, ecc..). Sempre nelle predette ipotesi, quando il veicolo o il trasporto eccezionale circoli su strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, uno degli autoveicoli attrezzati con a bordo una sola persona può essere sostituito con due motocicli, condotti da soggetti abilitati.
Per quanto concerne le scorte miste (art. 10 bis del disciplinare), la modifica prevede che il numero dei veicoli, degli abilitati e del personale restante della scorta tecnica non possa superare quello indicato all’art.10, comma 1, lett. e).
Infine, il Decreto modifica gli artt. 14, 15 e 16 del Disciplinare scorte, nella maniera seguente:
– all’art. 14 (obblighi del capo scorta) viene aggiunto un nuovo comma 2 bis, obbligando il capo scorta ad effettuare una comunicazione al Ministero dell’Interno, dove precisare la data, l’ora di inizio del viaggio e le generalità della persona designata per questo incarico;
– all’art. 15 (responsabilità del capo scorta), ampliando la responsabilità del capo scorta che viene ora estesa al rispetto delle prescrizioni imposte dall’art. 10 del Disciplinare.
– All’art. 16 (modalità di svolgimento della scorta tecnica), inserendo il comma 2 bis che obbliga il caposcorta a comunicare al compartimento di Polizia stradale una serie di informazioni (in particolare il suo nominativo e recapito telefonico, la località e l’orario di inizio e fine della sosta), nel caso il veicolo/trasporto eccezionale debba effettuare una sosta superiore alle 9 ore. Questa comunicazione non va effettuata quando il mezzo di trasporto sia dotato di apparecchiature di localizzazione satellitare, fermo restando che un successivo decreto del Ministro dell’Interno dovrà fissare le modalità di accesso, visualizzazione e scarico dei dati sulla movimentazione del predetto mezzo.

Il testo del D.M. 4.2.2011 è disponibile al link sotto riportato.

Cordiali saluti.

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SPE11083

Decreto Ministeriale