SPE10049 – Proroga per la circolazione nazionale dei veicoli cisterna e delle cisterne prive di dispositivi A.B.S e rallentatore. D.M. del 18 Febbraio 2010.

La settimana sindacale confederale – 12 marzo 2010
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15 Marzo 2010

Roma, 15 Marzo 2010

SPE10049
SM

Oggetto: proroga per la circolazione nazionale dei veicoli cisterna e delle cisterne prive di dispositivi A.B.S  e rallentatore. D.M. del 18 Febbraio 2010.

Come già preannunciato nella circolare Conftrasporto SPE10048 del 12 Marzo scorso, è finalmente operativa la proroga per la circolazione, in ambito nazionale, dei veicoli cisterna e delle cisterne costruite anteriormente al 1 Gennaio del 1997, che non rispettino i requisiti fissati dall’A.D.R 2009 (tra cui figurano l’obbligo di montaggio dei dispositivi A.B.S e del rallentatore di velocità); sulla Gazzetta Ufficiale n 59 del 12 Marzo scorso è stato infatti pubblicato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 18 Febbraio (d’ora in poi decreto), che rende effettiva questa proroga limitatamente, ripetiamo, ai trasporti da eseguire in Italia, escludendosi quindi i trasporti internazionali.

Quanto al contenuto delle deroghe, la soluzione adottata ricalca in linea di massima quella già adottata da altri Paesi europei, dandosi vita a due tipologie di proroghe di durata differente: una pari a venticinque anni dalla prima immatricolazione del veicolo, l’altra di due anni dall’entrata in vigore del decreto.
Esaminiamone più approfonditamente l’ambito di operatività.

La  deroga venticinquennale è stata prevista:
– per i veicoli cisterna destinati al trasporto di materie distinte con il n° ONU 1202 (gasolio) o 1965 (idrocarburi gassosi in miscela liquefatti);
– per i rimorchi cisterna o semirimorchi cisterna che trasportino materie contrassegnate con i seguenti n° ONU:
„« 1965 ( idrocarburi gassosi in miscela liquefatti);
„«  1136 (distillati del catrame di carbon fossile, infiammabile);
„« 1267 (petrolio greggio);
„« 1999 (catrami liquidi);
„« 3256 (liquido trasportato a caldo, infiammabile n.a.s);
„« 3257 (liquidi trasportato a caldo, n.a.s).
– per le cisterne destinate a trasporto su strada di materie classificate con il n° ONU:
„« 1202 (gasolio);
„« 1136 (distillati del catrame di carbon fossile, infiammabile);
„« 1267 (petrolio greggio);
„« 1999 (catrami liquidi);
„« 3256 (liquido trasportato a caldo, infiammabile n.a.s);
„« 3257 (liquidi trasportato a caldo, n.a.s);
„« materie della classe 2 (gas)
La deroga in esame permetterà ai mezzi che trasportino le sostanze appena viste, di poter circolare in Italia per un periodo di 25 anni dalla data di prima immatricolazione (o dalla prima immissione in servizio, per le cisterne), purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) come detto agli inizi, i veicoli cisterna e le cisterne non devono essere conformi alle disposizioni dell’A.D.R 2009 di cui alla direttiva U.E 2008/68 ed al D.lgvo di recepimento n. 35 del 2010;
b) i mezzi devono essere stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 Dicembre 1996, e mantenuti in condizioni tali da garantire i livelli di sicurezza della circolazione stradale richiesti per il trasporto delle merci pericolose dal codice della strada e, per le cisterne, dalle norme A.D.R  vigenti all’11 Marzo 2010 (quindi prima dell’entrata a regime della versione 2009 dell’A.D.R, avvenuta com’è noto dal 12 Marzo scorso).

Tutte le condizioni appena viste devono sussistere per l’applicazione della  proroga di 25 anni: in mancanza anche di una sola di esse nonché per le cisterne ed i veicoli costruiti anteriormente al 1 Gennaio 1997, non conformi all’A.D.R 2009, che trasportino sostanze differenti da quelle sopra elencate, si applica la proroga biennale; pertanto, essi potranno ancora circolare in Italia in deroga all’A.D.R 2009  non oltre 24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto (quindi, fino al 12 Marzo 2012). Per le cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti refrigerati, l’art. 2 comma 3 del decreto ne stabilisce l’utilizzabilità in ambito nazionale, purché siano mantenute in sicurezza secondo la normativa A.D.R precedente al 12 Marzo 2010.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di questo provvedimento (peraltro disponibile nel link sottostante), si chiude positivamente una vicenda che, oramai da due anni, ha visto la Conftrasporto impegnarsi in prima fila, con un risultato che permette di coniugare la sicurezza sulle strade con le necessità di molti operatori del settore.

Cordiali saluti.

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SPE10049

Decreto Ministeriale