SIA13277 – Trasporto Rifiuti. Avvio del SISTRI per il trasporto di rifiuti pericolosi. Nota del Ministero dell’Ambiente 30 settembre 2013.

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Roma, 1 ottobre 2013

SIA13277
MQ

Oggetto: Trasporto Rifiuti. Avvio del SISTRI per il trasporto di rifiuti pericolosi. Nota del Ministero dell’Ambiente 30 settembre 2013.

Nonostante tutti gli appelli di Conftrasporto, delle Associazioni dell’autotrasporto e di quelle di Rete Imprese Italia, da oggi 1° ottobre 2013 si applica il SISTRI.
L’avvio del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti è scattato in forza dell’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (cfr. circolare Conftrasporto SIA13253 del 2 settembre 2013) ed è limitato alla sola categoria dei rifiuti speciali pericolosi, con due distinte fasi di attuazione:
– dal 1° ottobre 2013, per le imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale e per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero e smaltimento di detti rifiuti (compresi i nuovi produttori e coloro che svolgono operazioni di intermediazione e commercio);
– dal 3 marzo 2014, per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, nonché per i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania.
La disposizione sull’avvio del SISTRI – che al momento in cui scriviamo è ancora in fase di conversione in legge in Parlamento ed è quindi suscettibile di variazione  – non risolve tuttavia i numerosi problemi che negli anni ne avevano causato gli otto rinvii, quali:
– le difficoltà ed i costi per dotarsi dei dispositivi elettronici da esso previsti (token USB e black-box da installare sugli automezzi) e di mantenerli attivi e funzionanti (con ad esempio le carte SIM inserite nelle black-box);
– le istruzioni poco chiare tra le diverse norme attuative del sistema (Dm 17 dicembre 2009, DM 18 febbraio 2011, n. 52, DM 10 novembre 2011, n. 219) e le varie versioni dei manuali con le istruzioni operative (ultima delle quali quella pubblicata sul sito il 12 agosto 2013),
– la discriminazione più volte denunciata da Conftrasporto tra vettori italiani (obbligati al sistema per qualsiasi trasporto) e quelli stranieri (che invece sono esenti per i trasporti internazionali).
– ed infine i rischi di incorrere nel pesante sistema sanzionatorio penale previsto per le violazioni al SISTRI.
Per fornire delle prime indicazioni su come avviare il SISTRI, il Ministero dell’Ambiente ha diramato ieri sera 30 settembre 2013 sul proprio sito una nota esplicativa per l’attuazione del menzionato articolo 11, secondo la quale:
– sono esclusi dall’applicazione del sistema i rifiuti urbani pericolosi, che dal testo letterale della norma potevano invece rientrare nel SISTRI;
– rientrano nei soggetti obbligati al nuovo sistema anche i “nuovi produttori di rifiuti speciali pericolosi”, cioè le imprese che trattano detti rifiuti e ne ottengono dei nuovi, diversi dai precedenti per natura o composizione: questi soggetti devono iscriversi al SISTRI sia nella categoria dei produttori che in quella dei gestori;
–  tra le imprese di trasporto dei rifiuti pericolosi non rientra il conto proprio, giacché la disposizione fa espresso riferimento alla categoria di chi effettua il trasporto a titolo professionale, nella quale la circolare include solo chi trasporta rifiuti pericolosi prodotti da terzi;
– riguardo ai vettori esteri, mentre è chiara l’argomentazione secondo la quale anche le imprese straniere di trasporto devono utilizzare il SISTRI se effettuano trasporti all’interno del territorio nazionale (cd. cabotaggio stradale), non altrettanto evidente è la ragione secondo cui sono soggetti al SISTRI i vettori esteri se fanno trasporti internazionali con partenza dall’Italia, mentre ne sono esenti se fanno gli stessi trasporti con partenza dall’estero ed arrivo in Italia.
In merito alle procedure da adottare per utilizzare il sistema, la circolare ministeriale, dopo aver ricordato che i produttori iniziali dei rifiuti dovranno adottare il SISTRI solo dal prossimo mese di marzo, precisa che gli stessi devono ancora operare con il formulario ed il registro di carico  e scarico per ogni movimentazione dei rifiuti, applicando la procedura prevista per i soggetti non iscritti al SISTRI.

Al riguardo la circolare stabilisce espressamente che fino al 3 marzo 2014:

– i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso;
– una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni;
– il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l’assolvimento dell’obbligo;
– in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del Trasportatore
la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore.

Da ultimo la nota ministeriale chiarisce anche l’aspetto sanzionatorio, evidenziando che le sanzioni per violazioni all’applicazione del sistema si attueranno solo dal trentunesimo giorno dalla sua entrata in vigore, cioè dal 1° novembre 2013 (ai sensi dell’art. 260-bis, comma 9-ter, del testo unico ambientale – D. Lgv. 152/2006) e che in ogni caso lo stesso articolo 11 già prevede che l’irrogazione delle sanzioni SISTRI avvengo solo dopo la constatazione della terza violazione.

La circolare segnala infine che tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del decreto legge 101/2013 (attualmente all’esame del Senato- ndr.) ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo d’inizio dell’operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI.

Si riporta il testo della nota ministeriale nel link sotto indicato.

Sull’entrata in vigore del SISTRI chiediamo a tutte le Associazioni territoriali e alle  imprese aderenti  che effettuano il trasporto dei rifiuti pericolosi e che lo devono applicare di segnalarci le criticità e le problematiche che incontrano in questo primo periodo di applicazione, al fine di poterle doverosamente rappresentare e denunciare al Ministero dell’Ambiente.

Cordiali saluti

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SIA13277

Circolare Ministeriale