SIA13253 – Trasporto Rifiuti. Avvio del SISTRI per il trasporto di rifiuti pericolosi dal 1° ottobre 2013. Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101.

LAV13252 – INPS – Richiesta Durc esclusivamente tramite PEC
2 Settembre 2013
NOR13254 – Emissione nuove patenti con l’indicazione del numero della precedente. File Avvisi CED-Motorizzazione del 7 agosto 2013.
2 Settembre 2013

Roma, 2 settembre 2013

SIA13253
MQ

Oggetto: Trasporto Rifiuti. Avvio del SISTRI per il trasporto di rifiuti pericolosi dal 1° ottobre 2013. Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101.

Con l’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (su G.U. N. 204 del 31.8.2013) recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, il Governo ha disposto l’avvio del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, dal 1° ottobre 2013, limitatamente ai rifiuti pericolosi ed ai seguenti soggetti:

– le imprese che trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
– gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi (inclusi i “nuovi produttori”, da intendersi come “chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti”).

I produttori iniziali di rifiuti pericolosi,invece, dovranno utilizzare il SISTRI solo da 3 marzo 2014.
Dalla stessa  data il SISTRI dovrà essere utilizzato anche dai produttori iniziali di rifiuti pericolosi, dai comuni e dalle imprese di trasporto dei rifiuti urbani della regione Campania.  Dal 3 marzo 2014, infine, il SISTRI potrà essere utilizzato, su base volontaria, anche dai produttori di rifiuti e dai gestori (trasportatori, intermediari, commercianti e impianti finali di trattamento o recupero) dei rifiuti diversi da quelli pericolosi.

Detta disposizione, che è stata adottata dal Governo contro il parere di tutte le Associazioni degli operatori del ciclo della gestione dei rifiuti (espresso all’incaricato del Ministro dell’Ambiente nelle riunioni del 5 e 20 giugno 2013 – cfr. circolare Conftrasporto SIA13229 del 25 luglio 2013), risulta particolarmente penalizzante nei confronti dei trasportatori di rifiuti pericolosi a titolo professionale (cioè dei trasportatori in conto terzi, iscritti all’Albo gestori ambientali nella categoria 5), in quanto:
– li obbliga ad effettuare, nel giro di pochi giorni e a loro carico e spesa, una verificare dei propri dati anagrafici già inseriti nel sito del SISTRI,  del funzionamento dei loro dispositivi USB (chiavette) delle black-box già montate da oltre due anni a bordo dei propri veicoli, al fine di poter far funzionare il sistema alla data del 1° ottobre 2013;
– relativamente alle black-box, il trasportatore dovrà anche verificare la validità della SIM in esse inserite e la disponibilità del credito residuo onde evitarne le disattivazione;
– li obbliga a dotarsi di nuovi dispositivi elettronici per i veicoli aggiuntivi che (visto il possibile superamento del SISTRI) non erano stati adeguati al sistema;
– ma soprattutto gli impone di effettuare la procedura SISTRI in nome e per conto dei produttori di rifiuti pericolosi, che sino alla data del 3 marzo 2014 sono esentati dall’utilizzo del sistema;
– ed infine li assoggetta ad una duplice amministrazione dei rifiuti che trasportano, con un notevole aggravio dei costi: quella telematica per i rifiuti pericolosi e quella cartacea per i rifiuti diversi da quelli pericolosi.
Le istruzioni per la verifica e l’allineamento dei dati ed il nuovo manuale operativo del SISTRI sono stati oltre tutto forniti solo il 7 agosto scorso (sono scaricabili dal relativo sito: www.sistri.it) ed il tempo concesso alle imprese per uniformarsi appare del tutto inadeguato.

La disposizione in esame non tiene neanche conto della richiesta presentata dalla scrivente Confederazione, e fatta propria dal tavolo di concertazione dello scorso mese di giugno, di estendere anche alle imprese straniere di trasporto le regole dell’eventuale sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti da emanare.

Le sanzioni previste per chi opera senza seguire il SISTRI, già indicate nell’articolo 260-bis del testo unico ambientale (d.Lgs. 152 del 2006), vengono peraltro mitigate dal comma 11 dell’articolo in esame per stabilire che sono irrogate solo dopo il compimento della terza violazione nel primo semestre di applicazione della norma.

Da ultimo si fa presente che la nuova disposizione abroga il Comitato di monitoraggio e vigilanza del SISTRI  (di cui all’art. 27 del DM 18 febbraio 2011. N. 52) e lo sostituisce con un tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione che assolve sempre alla finalità di verificare il funzionamento del sistema.

Contro questa nuova disposizione, che aggrava il modo di operare delle imprese di trasporto professionale dei rifiuti pericolosi (e non si applica per ora a chi li trasporta in conto proprio o ai vettori esteri) Conftrasporto ha già avanzato le proprie rimostranze, che riporterà nella prima riunione prevista in materia al Ministero dell’Ambiente.

Si fa quindi riserva di informare le imprese su qualsiasi sviluppo della questione.

Il testo dell’articolo 11 del D.L. 101/2013 viene riportato nel link sotto indicato, insieme alle istruzioni per la verifica dei dispositivi USB e delle Balck-box, con il riallineamento dei dati anagrafi delle imprese al SISTRI.

Cordiali saluti

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SIA13253

Articolo 11 dl 101-2013

Istruzioni