SIA13023 – Trasporto Rifiuti. Riassogettamento delle imprese di trasporto alla presentazione della dichiarazione ambientale annuale (MUD). Approvazione del MUD 2013 sui rifiuti trasportati nel 2012.

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Roma, 22 gennaio 2013

SIA13023
MQ

Oggetto: Trasporto Rifiuti. Riassogettamento delle imprese di trasporto alla presentazione della dichiarazione ambientale annuale (MUD). Approvazione del MUD 2013 sui rifiuti trasportati nel 2012.

Con il DPCM 20 dicembre 2012 (su S.O. n. 213 alla G.U. N. 302 del 29.12.2012) è stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2013 – MUD 2013, nonché le istruzioni per la sua presentazione alle Camere di Commercio, la cui scadenza è fissata al 30 aprile 2013.

La novità più rilevante del nuovo provvedimento è che lo stesso assoggetta nuovamente all’obbligo della dichiarazione annuale le imprese che svolgono la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali e di quelli pericolosi (nonché gli intermediari e i commercianti di rifiuti senza detenzione).

La ragione di questa “re-introduzione” è ascrivibile alla sospensione del SISTRI, sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti, che non essendo mai entrato in vigore ha impedito che i dati della dichiarazione annuale potessero essere tratti automaticamente dal sistema.

Preso atto di questa sospensione (al massimo fino al 30 giugno 2013), il Consiglio dei Ministri ha ritenuto necessario che il MUD sia compilato da tutte le categorie di operatori indicati nell’articolo 189 del testo Unico Ambientale, tra i quali anche le imprese che effettuano solo il trasporto degli stessi in conto terzi, che invece erano rimasti escluse dalla compilazione dei MUD 2011 e 2012.

Considerato, peraltro, che a questo adempimento le imprese di trasporto non si sono preparate (essendo esenti dallo stesso già da due anni), la scrivente Confederazione chiederà chiarimenti al Ministero dell’Ambiente, per vedere se è possibile che le stesse vi pongano mano in maniera semplificata.

Detto quanto sopra il provvedimento stabilisce che dai soggetti tenuti all’adempimento sono i seguenti:

1. Comunicazione Rifiuti speciali:
– Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
– Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
– Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
– Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
– Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
– Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
– Imprese ed enti che producono fino a 7 rifiuti possono presentare la comunicazione rifiuti semplificata su supporto cartaceo.
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso:
–  Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi  componenti e materiali.
3. Comunicazione Imballaggi
– CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
– soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
– soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati .
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
– produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.
Tra le altre novità del nuovo provvedimento si segnala che:
– i produttori e gestori di rifiuti dovranno compilare il MUD tramite il consueto software predisposto da Unioncamere (o altri software con tracciato analogo) e trasmetterlo unicamente via telematica (tramite il sito www.mudtelematico.it): non è più prevista la trasmissione su supporto magnetico;
– i dichiaranti che producono fino a 7 rifiuti (e non più 3 come in passato) possono presentare il MUD su supporto cartaceo con la dichiarazione semplificata;
– è stata introdotta una nuova comunicazione per gli impianti che trattano rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
– i produttori e gestori di rifiuti dovranno indicare i rifiuti prodotti e non avviati a smaltimento (la cd.giacenza);
– i dichiaranti dovranno utilizzare la classificazione ATECO 2007 per indicare l’attività svolta;
– rimangono immutati diritti di segreteria (10,00 € per il telematico e 15,00 per il cartaceo) e la scadenza del 30 aprile.

Da ultimo si rammenta che il SISTRI è sospeso fino al massimo al 30 giugno 2013 e che la Conftrasporto ha già inserito, nelle proprie richieste ai partiti che stanno affrontando le prossime elezioni politiche, la questione della revisione del SISTRI, facendo anche presente che, in base alla normativa attuale, il pagamento del contributo al sistema per il 2013 è anch’esso previsto per la scadenza del 30 aprile 2013 (mentre quello del 2012 è solo sospeso) anche se il sistema non sta funzionando e – probabilmente – non funzionerà fino alla stessa data.

Il testo del DPCM in questione e dei suoi sei allegati è disponibile al link sotto indicato

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

SIA13023

DPCM

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

Allegato 6