SIA10045 – Trasporto Rifiuti. Modifiche ed integrazioni al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). D.M. 15 febbraio 2010 su G.U. n. 48 del 27.02.2010.

NOR10044 – Conversione in Legge del Decreto Legge 194 del 30.12.2009 (cd mille proroghe). Misure di interesse per l’autotrasporto.
1 Marzo 2010
Trasporto rifiuti
1 Marzo 2010

Roma, 1 marzo 2010

SIA10045
MQ

Oggetto: Trasporto Rifiuti. Modifiche ed integrazioni al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). D.M. 15 febbraio 2010 su G.U. n. 48 del 27.02.2010.

Accogliendo numerose richieste avanzate da Conftrasporto, in particolare al Ministero delle Infrastrutture, nonché quelle della sua Associazione di settore ASSTRI, il Ministero dell’Ambiente ha provveduto ora, con decreto 15 febbraio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48, di sabato 27 u.s. ed in vigore da ieri) a modificare ed integrare le disposizioni del decreto istitutivo del SISTRI (DM 17.12.2009 – cfr. circolare SIA10012 del 18 gennaio 2010), per agevolare le imprese di trasporto dei rifiuti e migliorare il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Innanzi tutto, il nuovo decreto ha disposto la proroga di 30 giorni dei termini di adesione al SISTRI, da parte delle imprese obbligate (art. 1).
Tra queste, le imprese di trasporto di rifiuti speciali e pericolosi per conto di terzi, che possono quindi iscriversi al SISTRI entro il 30 marzo 2010 (anziché entro la data odierna).
Tra gli altri soggetti obbligati ad aderire entro il 30 marzo p.v. (*), il nuovo decreto include ora anche le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti e che risultino produttori di fanghi derivanti dalla potabilizzazione e dal altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (art. 3). Sono invece obbligati ad iscriversi al SISTRI entro il 27 aprile 2010, le imprese e gli enti produttori di rifiuti pericolosi con meno di 50 dipendenti,  nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali che hanno tra 11 e 50 dipendenti.
In secondo luogo, il DM 15 febbraio 2010 consente alle imprese di trasporto di chiedere un dispositivo USB ulteriore, rispetto a quello per la sede legale, per ciascuna unità locale, versando il relativo contributo previsto per la sede (**).
Per quanto riguarda i contributi dovuti per i veicoli, l’articolo 4 del nuovo provvedimento contiene due importanti precisazioni, richieste dalla scrivente:
1)   che il contributo si paga solo per i “veicoli a motore”, cioè gli autocarri, i trattori stradali e gli autoveicoli per trasporto specifico e non per i veicoli rimorchiati (rimorchi e semirimorchi);
2)   che il contributo di 150 euro a veicolo riguarda solo i veicoli a motore adibiti al trasporto dei rifiuti: cioè quelli che l’impresa indica nel nuovo modulo di domanda (allegato 1 al decreto) e non tutti quelli che sono inseriti nel suo provvedimento d’iscrizione all’albo dei gestori ambientali.
Anche il termine per il versamento del contributo è stato corretto. Esso non va più effettuato entro la scadenza dell’iscrizione al SISTRI, poiché l’impresa deve necessariamente disporre del proprio numero di pratica (che il sistema rilascia nelle 48 ore successive all’adesione), ma solo successivamente al ricevimento di detto numero, “nel più breve tempo possibile” (comunque prima di ritirare i dispositivi USB e le balck-boX). Non è stata ancora esaminata ed accolta l’ulteriore richiesta, fatta dalla scrivente, di rateizzare e dilazionare nel tempo il pagamento del contributo in tre parti (la prima all’iscrizione, la seconda al 30 aprile e l’ultima per fine giugno). Conftrasporto insisterà ancora nelle sedi delegate, per alleggerire alle imprese del settore la pesantezza dell’importo del contributo.

Vanno poi segnalate le seguenti novità:
„Ï   le modalità d’iscrizione al SISTRI (internet, fax e telefono) sono state implementate, aggiungendo anche quella per posta elettronica (art. 6). In tal caso, l’impresa potrà inviare per posta elettronica i moduli di adesione debitamente compilati al seguente indirizzo:iscrizione mail@sistri.it . I moduli di adesione sono sostituiti da quelli riportati nell’allegato del nuovo provvedimento (art. 10);
„Ï   i termini per la comunicazione al sistema dei dati di movimentazione dei rifiuti sono stati, su espressa richiesta di Conftrasporto, completamente rivisti, eliminando quelli di 8 ore prima, per il produttore, e di 4 ore prima per il vettore (di cui ai precedenti commi 6 e 7 dell’articolo 5). Con il nuovo provvedimento è stato ora stabilito (articolo 7) che:
„Ï in caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la scheda SISTRI va compilata da produttori e trasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso;
„Ï in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, il produttore deve comunicare i dati di tale rifiuto al sistema almeno 4 ore prima della sua movimentazione, ed il vettore almeno 2 ore prima, con un dimezzamento dei termini prima previsti. Per entrambi gli operatori, detti termini possono essere derogati, per giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazione dell’Area Registri Cronologico;
„Ï anche per i produttori di rifiuti non pericolosi non inquadrati in un’organizzazione di ente o d’impresa (esempio i condomini, non obbligati ad aderire al SISTRI) si applica la disposizione che prevede che il delegato dell’impresa di trasporto predisponga, con i dati di questi, la scheda SISTRI e la faccia sottoscrivere al produttore stesso (Art. 8 nuovo decreto e art. 6, comma 2 del DM 17.12.2009);
„Ï anche gli inceneritori saranno dotati dal sistema di impianti di videosorveglianza (art. 2);
„Ï la definizione di delegato dell’impresa, più confacente al ruolo e alle responsabilità di detto soggetto: “il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale è delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l’impresa non abbia indicato, nella procedura d’iscrizione, alcun “Delegato”, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell’impresa” (articolo 12).

Da ultimo giova segnalare che, anche dopo questo nuovo decreto integrativo, alcuni aspetti tecnici sul funzionamento del SISTRI, sulla sua estensione ai vettori esteri ed ai rifiuti urbani,  ed i pesanti oneri connessi all’avvio del nuovo sistema, in particolare quelli dei contributi per i veicoli e delle spese per il montaggio delle black-box, non sono stati ancora affrontati e risolti.
Conftrasporto, ed in particolare la sua Associazione specialistica ASSTRI, continueranno tuttavia a richiedere l’esame e la risoluzione di tali aspetti in tutte le sedi istituzionali.
Si fa riserva, quindi, di comunicare tempestivamente tutti gli sviluppi della questione.
Il Decreto 15 febbraio 2010 ed il suo allegato sono disponibili nei link sottoindicati. Tutti questi testi e altro materiale riguardante il SISTRI è comunque rintracciabile nel BOX SISTRI di questo sito

Cordiali saluti.

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(*) Commercianti ed Intermediari di rifiuti; Consorzi istituiti per il riciclo obbligatorio di particolari rifiuti; Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento; Produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti, compresi coloro che se li trasportano in conto proprio, nonché per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali o da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i Comuni della Regione Campania e gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della predetta Regione.

(**) Importo contributo per la sede:

Quantità annua autorizzata Rifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi
Inferiore a 3.000 ton 60 € 120 €
Da    3.000  a     6.000 ton 70 € 140 €
Da   6.000   a   15.000 ton. 90 € 180 €
Da  15.000  a    60.000 ton. 125 € 250 €
Da  60.000  a  200.000 ton. 175 € 350 €

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SIA10045

Decreto Ministeriale

Allegato al decreto