

Precisazioni dell’Agenzia delle Dogane
Con la Risoluzione n.4/D del 7 Dicembre 2005, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che per i crediti d’imposta per accise e carbon tax, che non ? stato possibile utilizzare in compensazione durante l’anno solare in cui sono sorti, il termine ultimo per richiederne il rimborso in denaro ? quello di sei mesi dalla fine del predetto anno solare.
Si tratta di una precisazione molto importante, visto che in una sua precedente Risoluzione, la n.6/d del 27 novembre 2002, la stessa Agenzia era giunta ad una conclusione differente, affermando che a seguito della natura ordinatoria della sopra citata scadenza semestrale (fissata, ricordiamo, dall’art.4.3 del D.P.R. 277/2000 sulla procedura di recupero dei predetti benefici), anche le richieste per ottenere la restituzione degli importi non compensati fruivano della generica decadenza biennale prevista dall’art.14, comma 2 del D.Lgvo n.504 del 26.10.1995 (cd Testo Unico sulle accise), al pari delle domande di ammissione alle sopra citate agevolazioni sul gasolio.
Con la Risoluzione in commento, l’Agenzia delle Dogane ha informato di essere tornata sui suoi passi dopo che, sulla questione, ha acquisito il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha sostenuto che, una volta presentata l’istanza per il riconoscimento dei crediti d’imposta per accise e carbon tax, la decadenza biennale non pu? pi? operare; pertanto il rimborso delle somme che non ? stato possibile compensare nell’anno solare in cui hanno avuto origine, va inderogabilmente chiesto entro e non oltre i sei mesi successivi al termine di tale anno.
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Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto