

Guai a considerarsi soddisfatti e convinti di aver raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati. I primi segnali che si raccolgono lasciano trasparire positivit? che, se opportunamente sviluppate e coltivate, potranno realmente far voltare pagina alla categoria. Per questo occorre impegnarsi
Guai a considerarsi soddisfatti e convinti di aver raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati. I primi segnali che si raccolgono lasciano trasparire positivit? che, se opportunamente sviluppate e coltivate, potranno realmente far voltare pagina alla categoria. Per questo occorre impegnarsi.
Una valutazione pi? compiuta la potremo avere quando, come richiesto dalla nostra segreteria confederale, saranno disponibili i risultati delle azioni di monitoraggio che ogni federazione, parte di Conftrasporto, ogni associazione territoriale e ogni dirigente nazionale, si sono impegnate a far pervenire agli uffici centrali.
Gi? oggi, nonostante coloro che hanno avversato la riforma continuino nella loro opera di disinformazione, a tutto danno degli operatori, alcune prese di posizione ci confortano e lasciano intuire che il lavoro effettuato pu? dare dei buoni risultati.
Come infatti non intravedere nel parere che esperti legali di una delle pi? significative committenze, sui rischi che sussistono per i committenti di essere coinvolti nelle responsabilit? penali, una dimostrazione che la riforma introduce per tali soggetti precise responsabilit??
E ancora: il ricorso sempre pi? frequente al contratto scritto non sta forse a significare che si sta andando proprio verso quella trasparenza indispensabile per far insorgere rapporti contrattuali che determinano diritti anche per coloro che effettuano il trasporto?
Di pi?: cosa dire della azione di responsabilit? sul danno risarcito che una primaria compagnia di assicurazione ha deciso di attuare, attraverso una azione di rivalsa, dopo aver constatato che nell’incidente oggetto della controversia dai verbali delle forze dell’ordine emergeva chiaramente che il committente non si era accertato che il conducente operasse nel rispetto delle norme sulla sicurezza sociale e della circolazione? E infine da ultimo, ma non ultimo, come non evidenziare che i casi di sequestro e confisca della merce, gi? effettuati ripetutamente dalle forze dell’ordine che hanno riscontrato la presenza di un vettore abusivo, stanno generando da parte dell’utenza pi? significativa la ricerca di imprese professionali, certificate e quindi in grado di garantire che la prestazione richiesta avvenga nel rispetto delle normative vigenti?
A questi quesiti dovrebbero rispondere coloro che, speriamo non volontariamente, con le continue azioni denigratorie forniscono invece ai committenti poco seri, che purtroppo non sono pochi, le ragioni per convincersi che tanto le nuove disposizioni non si applicano o, peggio ancora, sono inapplicabili. Occorre far crescere la conoscenza della riforma se si vuole che funzioni.
Abbiamo avuto la possibilit? di leggere alcune dichiarazioni incredibili, tanto sono lontani dalla possibilit? di divenire normative, a sostegno delle teorie sostenute da rappresentanti di alcune associazioni marginali. Ne sintetizziamo le pi? significative.
La responsabilit? oggettiva
Secondo i nostri venditori di illusioni, i committenti, solo per il fatto di aver in corso un contratto di trasporto dovrebbero, a prescindere, essere considerati oggettivamente responsabili, fatto salvo l’onere di dimostrare di non aver responsabilit? sull’accaduto.
Illudere degli operatori su una simile possibilit? ? alquanto scorretto.
Probabilmente con una azione di forza si potrebbe anche ottenere l’emanazione di una simile disposizione da qualche ministro compiacente; ma come la mettiamo con la verifica dei requisiti di costituzionalit? che compete al Parlamento o allo stesso Presidente della Repubblica. La responsabilit? oggettiva di fatto non ? applicabile se non viene provata la partecipazione diretta al fatto illecito. Ricordiamo inoltre che la norma in vigore inverte gi? l’onere della prova a carico del committente, in caso di assenza del contratto scritto.
L’obbligatoriet? del contratto scritto
La richiesta di una formalizzazione scritta del rapporto tra due parti nel contratto di trasporto rischia di essere un rimedio peggio del male. Molti ricorderanno come alcuni anni fa alcuni vettori in causa con i loro committenti si trovarono condannati a dover restituire il corrispettivo di trasporto percepito in quanto, senza il contratto scritto, la giurisprudenza considerava il contratto nullo ed il corrispettivo percepito dal vettore come un indebito arricchimento, da restituire. Era il tempo delle cause per le differenze tariffarie.
Fu una battaglia delle associazioni, Fai e Confartigianato in primis, ad ottenere un cambiamento che elimin? tale interpretazione, evitando che i vettori fossero colpiti dalle conseguenze di una simile interpretazione. I sostenitori di tale richiesta, forse nel tentativo di rafforzare le loro tesi, aggiungono inoltre nei confronti delle associazioni, protagoniste della riforma, l’accusa che queste avrebbero ?svenduto?, con la riforma, anche la prescrizione.
Le sentenze in materia non sembrano fornire elementi cos? a supporto di tale teoria. Quella clausola della legge n?32/05 in realt? si riferisce proprio ai diritti derivanti dai contratti non redatti in forma scritta e non per i diritti derivanti da altri contratti.
Anche in questo caso poich? l’interpretazione sembra orientarsi a favore dei vettori, che siano proprio coloro che costituiscono pseudo comitati di tutela dell’autotrasporto a dare fiato ad interpretazioni negative per gli stessi, pare un po’ singolare.
Visto i buoni rapporti tra loro, chiedano a quel dirigente che concord? ?l’operazione prescrizione?, in una stanza del Grand Hotel Excelsior di via Veneto a Roma, conferma di questa tesi. Cos? fu allora presentata, dallo stesso, alla sua categoria, unitamente all’annuncio di aver ?giocato? la committenza perch?, di fatto, non aveva ottenuto la decadenza. Poich? siamo convinti che le cose andarono cos?, le smentite di oggi suonerebbero come pesanti accuse nei suoi confronti per aver turlupinato i suoi rappresentati. Noi, che eravamo presenti, siamo certi che cos? non sia stato. Per questo difendiamo l’intesa, anche per non consentire ulteriori prese in giro.
Ricorso al Comitato Centrale dell’Albo
Forse sar? un difetto di memoria, dicono che quando si ha molto da ricordare talvolta sui particolari si inciampa. Uno studente ai primi anni della facolt? di legge sarebbe in grado di illustrare come avverso ad un provvedimento della pubblica amministrazione, nel caso delle amministrazioni provinciali, il ricorso debba essere indirizzato al Tar di competenza. Questo ? la conseguenza dopo l’entrata in vigore della riforma Bassanini, che ha tolto le competenze sull’autotrasporto alle motorizzazioni provinciali, assegnandole alle amministrazioni locali.
Anche in questo caso la memoria tradisce ancora, visto che tra coloro che si confrontarono con l’allora ministro, estensore delle modifiche sulla devoluzione, figurano proprio gli stessi che chiedono oggi di riassegnare al Comitato Centrale il ricorso sulle decisioni delle amministrazioni provinciali.
Un dubbio sorge.
Non ? che la richiesta tenda a trovare lavoro per esperti che potrebbero predisporre i ricorsi. Se questi fossero riassegnati al Comitato Centrale, che risiede a Roma, forse si troverebbe lavoro per ex dirigenti che, o sono stati allontanati dalle loro associazioni o le hanno lasciate spontaneamente.
Lavorare per migliorare il possibile
Riteniamo che alla luce delle considerazioni sopra esposte le person
Fonte:
Redattore: Segreteria Generale