Codice della strada. Rassegna attivit? giurisprudenziale e ministeriale
Con una nota del 7 Marzo 2008 (prot. 22137), il Ministero dei Trasporti ha reso noto un parere della seconda sezione del Consiglio di Stato, del 25.09.2007, sulla riassegnazione della patente di guida dovuto al riacquisto, da parte del soggetto, di quei requisiti psico fisici la cui perdita, in precedenza, ne aveva determinato la revoca da parte del Dipartimento Trasporti Terrestri ( vedi l’art.130 comma 1, lett.a del c.d.s). Attraverso la nota in commento, il Ministero ha affermato che laddove la Commissione medica ritenga recuperati questi requisiti psico fisici (circostanza, questa, possibile tenuto conto che la valutazione viene effettuata in relazione alle conoscenze mediche dell’epoca, che sono suscettibili di cambiamenti), la riassegnazione della patente deve avvenire senza alcun esame di idoneit? tecnica, visto che quest’ultima non ? mai venuta meno. Naturalmente ? prosegue la nota ? qualora la Commissione medica (integrata con l’occasione da un Ingegnere) ritenga che il soggetto possa tornare a guidare purch? faccia uso di sistemi vicarianti, egli dovr? sottoporsi ad un esperimento di guida per appurare se ? in grado di impiegare questi sistemi.