NOR16072 – Oggetto: Nuova Sabatini. Modifiche alla procedure per la richiesta del beneficio.

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NOR16072
SM

Oggetto: Nuova Sabatini. Modifiche alla procedure per la richiesta del beneficio.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.58 del 10 Marzo è stato pubblicato il decreto interministeriale (Sviluppo economico e Economia) che introduce importanti modifiche nelle procedure per il riconoscimento, a favore delle PMI, del contributo in conto interessi per i nuovi beni d’investimento, meglio noto come “Nuova Sabatini”.

In particolare, queste modifiche prevedono che il contributo può essere concesso anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società di leasing, a valere su una provvista diversa dal plafond della Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Gli operatori finanziari che si avvarranno di questa opportunità, utilizzando quindi la doppia provvista, dovranno informare le aziende clienti che, a loro volta, potranno scegliere la tipologia di finanziamento che presenta le condizioni più favorevoli.

Oltre a ciò, il decreto riduce i tempi di concessione dei contributi e semplifica le procedure e la documentazione da produrre per l’erogazione. Peraltro, una successiva circolare spiegherà nel dettaglio queste novità stabilendone, inoltre, la data di partenza  (verosimilmente, dal 2 Maggio p.v).

Per quanto riguarda il settore trasporti, l’art.5, comma 8 del provvedimento stabilisce che sono ammissibili “..le spese relative al solo acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto.. qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti rientrante nelle tipologie di cui al comma 3” . A sua volta, il comma 3 prevede per tutti i settori che gli investimenti ammissibili alla misura, sono quelli destinati alle seguenti finalità:

a)    creazione di un nuovo stabilimento;
b)    ampliamento di uno stabilimento esistente;
c)    diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
d)    trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
e)    acquisizione di attivi di uno stabilimento, se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
  2. gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
  3. l’operazione avviene a condizioni di mercato.

Torneremo ad occuparci in maniera approfondita dell’argomento, una volta che il Ministero dello Sviluppo Economico avrà emanato la sua circolare esplicativa.

Il testo del provvedimento è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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NOR16072

DM Mise