NOR15297 – Contributi agli investimenti anno 2015. Pubblicazione del d.m in Gazzetta Ufficiale. Avvio della presentazione delle domande.

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5 Novembre 2015

Roma, 5 Novembre 2015

NOR15297
SM

Oggetto: Contributi agli investimenti anno 2015. Pubblicazione del d.m in Gazzetta Ufficiale. Avvio della presentazione delle domande.

Facciamo seguito alla precedente nota Conftrasporto NOR15259 del 2 Ottobre scorso, per informarvi che sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 Novembre u.s sono stati pubblicati i provvedimenti ministeriali che, a partire da oggi – 5 Novembre -, rendono operativo il contributo agli investimenti per l’anno 2015. In particolare, si tratta:
– del d.m. del 29 Settembre 2015, “modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti nel settore dell’autotrasporto”;
– del d.d. del 21 Ottobre 2015, “disposizioni di attuazione del decreto 29 Settembre 2015, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti nel settore dell’autotrasporto”.

In prima battuta, appare opportuno premettere:
– che le domande possono essere presentate da oggi, 5 Novembre, e fino al 31 Marzo 2016, utilizzando, a pena di inammissibilità, il modello predisposto dal Ministero dei Trasporti (disponibile, in formato word, anche in allegato alla presente circolare);
–  che tuttavia, a differenza delle due annualità precedenti (2013 e 2014), l’ammissione al contributo 2015 NON AVVIENE sulla base dell’ordine cronologico di spedizione (o di consegna a mano) delle domande, fino ad esaurimento dei fondi. Infatti, i commi 5 e 6, art. 2, del d.m. del 29 Settembre prevedono che qualora i fondi stabiliti per una delle misure non fossero sufficienti tenuto conto delle domande presentate:
• con decreto dirigenziale, sia possibile utilizzare le risorse eventualmente avanzate per un’altra delle tipologie di investimento ammesse all’intervento;
• qualora ciò non bastasse, si proceda (sempre con d.d.) alla riduzione proporzionale dei contributi previsti per quella misura, per cui le imprese beneficerebbero di un importo più basso di quello che gli sarebbe spettato.
Di conseguenza, tutte le imprese aventi diritto si vedranno riconosciuto il contributo che, eventualmente, potrebbe subire una riduzione in virtù di quanto sopra. Proprio per questo motivo, consigliamo alle imprese di non affrettarsi a spedire le domande, ma di inviare il tutto al Ministero soltanto dopo aver accuratamente verificato la presenza di tutti gli elementi richiesti a pena d’inammissibilità (elencati, come vedremo più avanti, dall’art. 2 del d.d. del 21 Ottobre 2015), e della documentazione da allegare; ciò onde evitare che la domanda venga respinta

Fatta questa premessa, per quanto concerne il decreto del 29 Settembre 2015 ricordiamo le previsioni più importanti del provvedimento, che è già stato commentato con la circolare Conftrasporto NOR15259 del 2 Ottobre u.s.

BENI AGEVOLABILI (art.1)
I contributi possono essere chiesti dalle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi (anche loro cooperative e consorzi) attive in Italia, in regola con i requisiti di iscrizione all’Albo e al REN, per le seguenti tipologie di beni:

a) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 ton, nonché pari o superiori a 16 ton, a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG (risorse destinate: 6,5 milioni di €);

b) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica (risorse destinate: 6,5 milioni di €). Questi dispositivi innovativi sono stati individuati nell’allegato 1 del d.m.:
1. spoiler laterali e/o appendici aerodinamiche posteriori ammesse al Reg. UE 1230/2012;
2. sospensioni a controllo elettronico con sistemi intelligenti di distribuzione del carico sugli assali;
3. pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento RCC inferiore a 8,0 Kg/t dotati di Tyre Pressure Monitoring System (TPMS);
4. Telematica indipendente collegata al sistema denominato EBS (Electronic Braking System), in grado di valutare l’efficienza dell’utilizzo dei semirimorchi e lo stile di guida e di frenata del veicolo.

c) acquisizione, da parte di piccole e medie imprese, anche mediante locazione finanziaria, di container e casse mobili, intesi quali unità di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto, così da facilitarne l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore o dal caricatore (risorse destinate: 2 milioni di €).

Questi beni devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 Dicembre 2018, a pena di revoca. Inoltre,  l’art. 1 comma 3 stabilisce che l’importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa non può essere superiore a 400.000 €; in caso di superamento, l’importo viene ridotto fino al raggiungimento di tale soglia.

IMPORTI DEI CONTRIBUTI, COSTI AMMISSIBILI (ART.2)
Come già evidenziato, gli investimenti finanziabili sono unicamente quelli avviati dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in commento (quindi, dal 5 Novembre c.a), mentre l’ultimazione deve avvenire entro il 31 Marzo 2016.

In merito all’importo del contributo:
– per gli investimenti della precedente lettera a) – veicoli ecologici nuovi a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG – , ammonta a 4.000 € a mezzo,  per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton e fino a 7 ton. Per i mezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 ton, l’importo aumenta a 9.000 € se dotati di alimentazione a metano CNG e a 13.000 €  se alimentati a gas naturale liquefatto LNG.
– Per gli investimenti della precedente lettera b) – semirimorchi nuovi per il combinato ferroviario e marittimo – , esso è determinato  nel limite del 10% del costo di acquisizione per le medie imprese, e del 20% di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di 6.000 € per ogni semirimorchio. Per le acquisizione effettuate da imprese che non rientrano nella definizione comunitaria di PMI, il beneficio è concesso nel limite del 40% del costo del dispositivo innovativo di cui all’allegato 1 del decreto, di cui deve essere dotato il semirimorchio in questione. In presenza di più dispositivi, si prende in esame quello di costo maggiore.
– Per gli investimenti della precedente lettera c) – container e casse mobili, il contributo è determinato nel limite del 10% del costo di acquisizione per le medie imprese, e del 20% di tale costo per le piccola imprese, con un tetto massimo del contributo unitario pari a 2.000 €.

Analizziamo ora gli aspetti più importanti del d.d. del 21 Ottobre 2015, che attengono alla compilazione della domanda e alla documentazione da allegare.

Come già anticipato, le domande possono essere presentate a partire dal 5 Novembre e fino al 31 Marzo 2016, utilizzando, a pena di inammissibilità, il modello predisposto dal Ministero dei Trasporti (disponibile anche in allegato alla presente circolare). Peraltro, condizione essenziale per la presentazione della domanda, è che l’investimento sia stato perfezionato (art. 2, comma 2 del d.m).

A pena di inammissibilità, l’istanza deve contenere tutte le informazioni richieste dall’art. 2, comma 1 del d.d. (sede dell’impresa e indirizzo del legale rappresentante; numero di iscrizione al REN o all’Albo per le imprese che esercitano con veicoli di massa fino a 1,5 ton; firma del legale rappresentante, indirizzo PEC, .ecc..).
Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di contributo; per questo motivo le imprese singolarmente, o attraverso le loro aggregazioni, a pena di esclusione devono indicare chiaramente il numero di partita IVA proprio o di ciascuna impresa aggregata che ha richiesto i contributi.

Entro la scadenza perentoria del 31.3.2016, l’istanza (completa degli allegati) deve essere spedita al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  – Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità – Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano presso la stessa Direzione Generale, che rilascerà ricevuta (art. 2, comma 3 del d.d.)

Per quanto concerne la documentazione da allegare (art. 3 del d.d), a pena di inammissibilità sono richiesti:

– per l’investimento di cui alla lettera a):
– l’indicazione del numero di targa (o la trasmissione di copia della ricevuta, debitamente protocollata dall’Ufficio della Mot. Competente, attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione), per dimostrare che l’immatricolazione è avvenuta non prima del 5 Novembre c.a;
– dichiarazione del costruttore attestante le caratteristiche tecniche previste.

– per l’investimento di cui alla lettera b):
– l’indicazione del numero di targa (o la trasmissione di copia della ricevuta, debitamente protocollata dall’Ufficio della Mot. Competente, attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione) per dimostrare che l’immatricolazione è avvenuta non prima del 5 Novembre c.a;
– dichiarazione rilasciata dal costruttore, su carta intestata,  sulla rispondenza dei semirimorchi alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato ferroviario, ovvero circa la presenza di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo;
– attestazione del costruttore sull’avvenuta installazione di almeno uno dei dispositivi tecnici previsti all’allegato 1 del d.m 29 Settembre 2015;
– per le imprese che non rientrano nella categoria delle PMI, documentazione comprovante i costi sostenuti per il dispositivo di cui al citato allegato 1 d.m 29 Settembre 2015, al fine di poter calcolare l’importo del contributo in ragione del 40% dei citati costi.

– per l’investimento di cui alla lettera c):
– documentazione da cui risulti che la consegna del bene è avvenuta non prima del 5 Novembre c.a (verbale di consegna);
– attestazione rilasciata dal costruttore su carta intestata, sulla sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I e la rispondenza alla normativa internazionale in materia.

Sempre a proposito della documentazione da allegare, segnaliamo che dall’esame del modello di domanda emerge che in aggiunta a quella sopra indicata, i richiedenti devono produrre:
– la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di essere una PMI, con l’indicazione delle unità di lavoro dipendenti (ULA) occupati nell’impresa e il volume di fatturato,  prevista:
• per ottenere la maggiorazione del 10%, per gli investimenti della lettera a) – vedi più avanti;

• per gli investimenti di cui alle lettere b) e c).  Per quelli della lettera b), se sostenuti da un’impresa non inquadrabile nella categoria delle PMI, occorre invece produrre una dichiarazione sostitutiva di non essere una PMI e di richiedere, pertanto, l’incentivo solo sulla spesa sostenuta per i dispositivi innovativi, come da documentazione allegata.

– Per ognuno degli investimenti richiesti, un elenco che per ciascuno dei beni acquistati, ne riepiloghi le informazioni essenziali  (es targa, data del contratto, costo di acquisizione – IVA esclusa – ecc..) – vedi la sezione 2 del modello di domanda.

– la documentazione richiesta dall’art. 5 del d.m per comprovare il perfezionamento dell’investimento (che, ricordiamo, deve avvenire PRIMA DELLA SPEDIZIONE DELLA DOMANDA).  In particolare, si tratta:

• del contratto di acquisizione debitamente sottoscritto con data non anteriore al 5 Novembre c.a, da cui risulti l’importo del prezzo pattuito;
• della prova dell’integrale pagamento del prezzo mediante produzione della/e fattura/e debitamente quietanzata/e ;
• per il leasing finanziario, in aggiunta al contratto di cui sopra, la prova del pagamento dei canoni in scadenza alla data di invio della domanda. Tale prova può essere fornita con la fattura rilasciata dalla società di leasing quietanzata, oppure con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati a favore della società di leasing. Inoltre, il locatario deve dimostrare la piena disponibilità del bene , producendo copia del verbale di presa in consegna. La mancanza di anche uno solo di questi documenti, comporta l’esclusione dal beneficio (art. 5, comma 2).

Il decreto (art.3, comma 4) precisa che il beneficio non può essere ottenuto per le acquisizioni effettuate all’estero, né per i veicoli immatricolati all’estero anche se successivamente reimmatricolati in Italia a Km 0.

In merito alle maggiorazioni (art. 4 del d.m), com’è noto il d.m del 29 Settembre (art. 2, comma 5)  prevede che previa richiesta degli interessati, venga applicato:
– per gli investimenti della precedente lettera a), il 10% per le piccole e medie imprese. In tal caso, come già detto, gli interessati devono allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti e il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale;
– per gli investimenti delle precedenti lettere b) e c), effettuati da piccole e medie imprese, il 15% se eseguiti da soggetti aderenti ad una rete di imprese. In questo caso, alla domanda occorrerà allegare il contratto di rete redatto nelle forme di cui all’art. 3, comma 4 ter del decreto legge 10.2.2009 n. 5, convertito con legge 9.4.2009, n. 33.

L’istruttoria delle domande (art. 6 del d.m) farà capo alla RAM (Rete Autostrade Mediterranee S.p.A), mentre con d.d. verrà nominata una Commissione ministeriale che deciderà sull’ammissibilità delle domande.  Qualora la documentazione allegata fosse incompleta o in presenza di lacune comunque sanabili, la Commissione potrà richiedere le opportune integrazioni fissando un termine perentorio non superiore a 15 gg, trascorso il quale, in assenza di riscontri soddisfacenti, l’istruttoria verrà conclusa in base alla documentazione disponibile.

I testi dei decreti dirigenziali e del modello di domanda, sono disponibili ai link sotto indicati.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

NOR15297

Decreto 21 ottobre 2015

Decreto 29 settembre 2015

Modello di domanda