

Roma, 17 Novembre 2014
NOR14350
SM
Oggetto: Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 10 – 14 ottobre 2014. Precisazioni del Ministero dell’Economia.
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2014, ha disposto la sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 10 – 14 ottobre 2014, nelle regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Il Ministero dell’Economia, con il comunicato stampa n. 255 del 12 novembre 2014, ha precisato che l’Agenzia delle Entrate potrà decidere di non applicare sanzioni nei confronti dei sostituti di imposta che operano nelle zone colpite dall’alluvione e che hanno versato in ritardo le ritenute. Quindi, in caso di impossibilità dei sostituti d’imposta ad effettuare i versamenti delle ritenute, a causa dei disagi procurati dal maltempo a stretto ridosso della scadenza di Ottobre u.s, l’Amministrazione finanziaria valuterà la possibilità di non applicare le sanzioni ai sostituti, in applicazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997. Tale norma dispone, infatti, la non punibilità delle violazioni tributarie se esse sono state commesse per forza maggiore.
Il testo del comunicato del Ministero dell’Economia, è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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