NOR14339 – Decreto Sblocca Italia. Approvazione definitiva da parte del Senato.

Vertenza Governo – Autotrasporto
5 Novembre 2014
Decreto Sblocca Italia.
6 Novembre 2014

Roma, 6 Novembre 2014

NOR14339
SM

Oggetto: decreto Sblocca Italia. Approvazione definitiva da parte del Senato.

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare in tema (NOR14332 del 31 Ottobre u.s), per informarvi che nella giornata di ieri, 5 Novembre, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di Legge di conversione del decreto legge 133 del 12 Settembre 2014 (meglio noto come “Sblocca Italia”), all’interno del quale sono state inserite norme che interessano da vicino l’autotrasporto, sulle seguenti tematiche:

– repressione del cabotaggio illegale, mediante l’inversione dell’onere della prova a carico del conducente del veicolo con targa estera (art.32 bis, comma 1). Pertanto se, durante un controllo su strada, gli agenti riscontrino un’incompatibilità tra le registrazioni del tachigrafo e la documentazione che deve trovarsi sul mezzo quando si effettua attività di cabotaggio,  o il conducente riesce a spiegare i motivi di tale incompatibilità altrimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 € a 15.000 € ed al fermo del veicolo per tre mesi (art. 46 bis, comma 1,  Legge 298/1974). La stessa sanzione si applica quando la documentazione di cui sopra non si trovi sul veicolo.
– Fruizione mediante credito d’imposta, dei contributi agli investimenti e di quelli alla formazione per l’anno 2014 (art.32 bis, comma 2).  Per i contributi agli investimenti, lo strumento del credito d’imposta diventa la modalità ordinaria di fruizione (quindi, l’impresa che preferisca l’accredito in conto corrente dovrà dichiararlo espressamente), mentre per quelli alla formazione avviene il contrario (pertanto, chi è interessato ad ottenere il credito d’imposta dovrà dichiararlo).
– Ricorsi al Comitato Centrale per l’Albo, contro i provvedimenti delle motorizzazioni in materia di accesso alla professione e di sanzioni disciplinari (art. 32 bis, comma 3).  Questa competenza diventerà operativa con il passaggio della tenuta dell’Albo dalle Province alle motorizzazioni provinciali, prevista dalla Legge di stabilità del 2014 (art.1, comma 94  della Legge 147/2013) ma non ancora operativa.
– Tracciabilità dei flussi finanziari (art.32 bis, comma 4). Tutti i soggetti della filiera del trasporto sono obbligati ad usare mezzi di pagamento tracciabili (bancomat, carte di credito, assegni, bonifici bancari o postali), per i compensi dovuti in adempimento di un contratto di trasporto merci su strada concluso ai sensi del d.lgvo 286/2005.
– Onorabilità dell’impresa di trasporto (art. 29 bis). Il requisito non sussiste (o, se esisteva, viene a cadere), quando taluno dei soggetti che deve rispettarlo (gestore dei trasporti e gli altri indicati all’art.6 del D.D. del 25.11.2011) venga colpito da un’informativa interdittiva antimafia.

La legge di conversione del decreto entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Cordiali saluti.

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NOR14339