Roma, 5 Novembre 2014
NOR14338
SM
Oggetto: Lavoro. Localizzazione dei dipendenti mediante dispositivi smartphone. Delibera del garante per la privacy.
Con una delibera del 9 Ottobre 2014, il Garante per la privacy ha ritenuto ammissibile il trattamento dei dati personali dei dipendenti di un’impresa, conseguente all’installazione di un’applicazione sui rispettivi smartphone aziendali per consentirne la geolocalizzazione durante gli spostamenti per lavoro. Pertanto, in applicazione dell’art. 24, comma 1, lett.g del Codice della privacy (d.lgvo 196/2003 e ss modifiche), la Società può installare queste app anche senza il consenso dei diretti interessati, previa attivazione delle procedure previste dall’art. 4, comma 2 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) sull’utilizzo degli apparecchi che implichino il controllo a distanza dei lavoratori
Tra le finalità evidenziate dall’impresa per ottenere l’autorizzazione dal Garante, evidenziamo quelle di:
– migliorare i livelli di servizio, assicurando una pianificazione ottimizzata del lavoro;
– rafforzare le condizioni di sicurezza dei dipendenti, al fine di permettere l’invio mirato di soccorsi in caso di difficoltà.
In considerazione dei rischi per la privacy del dipendente connessi all’utilizzo di questi sistemi, il Garante ha condizionato il via libera all’adozione di una serie di accorgimenti. Pertanto, l’impresa (che, nel frattempo, si era impegnata a raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali, ai sensi del già citato art.4, comma 2 del predetto Statuto dei lavoratori), è chiamata:
– ad adottare misure idonee a garantire che le informazioni presenti sul dispositivo mobile, visibili o utilizzabili dall’applicazione installata, si riferiscano esclusivamente a dati di geolocalizzazione, e ad impedire l’eventuale trattamento di informazioni diverse (es, dati relativi al traffico telefonico, agli sms, alla posta elettronica o altro);
– a configurare il sistema affinché un’icona sul display segnali quando la localizzazione è attiva, anche quando l’applicazione lavora in background;
– a consentire l’accesso ai dati trattati soltanto agli incaricati della Società che, in ragione delle mansioni svolte o degli incarichi affidati, possono prenderne legittimamente conoscenza;
– a notificare al Garante il trattamento dei dati relativi alla geolocalizzazione;
– ad informare i dipendenti sulle ipotesi in cui possono disattivare la geolocalizzazione durante l’orario di lavoro.
Il testo della delibera del Garante è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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