Roma, 8 Settembre 2014
NOR14282
SM
Oggetto: Patenti di guida. Nuova procedura di rinnovo. Integrazioni del Ministero dei Trasporti alla circolare prot. 4920 del 3 Marzo 2014.
Con circolare prot. 19001 del 5 Settembre 2014, il Ministero dei Trasporti ha provveduto ad integrare e modificare la precedente circolare prot. 4920 del 3 Marzo (commentata con la circolare Conftrasporto NOR14098 del 4 Marzo u.s, in cui venivano riassunti i chiarimenti sulla nuova procedura di rinnovo delle patenti di guida che, fino a quel momento, erano stati forniti dallo stesso Ministero), con ulteriori chiarimenti contenuti in una nota del 4 Settembre 2014 (immediatamente abrogata a seguito dell’emanazione, avvenuta il 5 Settembre, della circolare in commento che rappresenta un testo “consolidato”).
In particolare, le integrazioni contenute nella nuova nota ministeriale, hanno interessato:
– Il paragrafo 2 “Casi in cui non è possibile procedere alla conferma di validità della patente di guida secondo la procedura con modalità telematica”, nel quale:
„«- nel confermare che la nuova procedura non si applica quando il rinnovo della patente venga chiesto prima di 4 mesi dalla data di scadenza riportata sul documento, è stato aggiunto che alla richiesta di duplicato da presentare in motorizzazione occorre allegare anche un’attestazione di versamento sul c.c.p 4028 (attualmente 16 €), a titolo di imposta di bollo per l’istanza e sul duplicato della patente (per un totale, quindi, di 32€), e un’attestazione di versamento per i diritti di motorizzazione sul c.c.p n.9001 (attualmente 9 €).
„«- Contrariamente a quanto era stato affermato al par. 5.5 della nota del 3 Marzo, dalla nuova procedura sono state escluse le patenti rilasciate dal altro Stato dell’U.E e riconosciute in Italia. In questo caso – aggiunge la nuova circolare ministeriale – al termine della procedura di rinnovo di validità, la patente estera deve essere ritirata ed inviata alle autorità dello Stato che l’ha rilasciata.
– Il par. 5”Conferma di validità della patente di guida in via telematica”, in cui il nuovo paragrafo 5.5 si riferisce all’ipotesi in cui la commissione medica locale non ritenga (temporaneamente o in via definitiva) idoneo il soggetto al rinnovo della patente. In questo caso, tale commissione predispone un certificato in duplice copia, non in bollo, di cui una viene consegnata al titolare della patente mentre l’altra viene trasmessa al competente Ufficio della motorizzazione, che adotta il provvedimento di sospensione o di revoca del titolo di guida.
– Il par. 6 “Esito negativo della conferma di validità della patente in via telematica”, dove è stato aggiunto, infine, che in attesa del rilascio della nuova patente di guida, la patente da rinnovare deve essere lasciata nella disponibilità del titolare.
Il testo della circolare ministeriale è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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