Roma, 4 settembre 2014
NOR14279
MQ
Oggetto: CQC. Rinnovo quinquennale con decorrenza dalla richiesta alla Motorizzazione.
Con circolare del 3 settembre 2014, la Direzione Generale Motorizzazione ha anticipato che nei rinnovi delle CQC “il termine di validità quinquennale…viene calcolato a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo all’Ufficio Motorizzazione Civile”.
Ciò è difatti conforme alla direttiva comunitaria sulla CQC (2003/59/CE) e verrà stabilito con apposito decreto di modifica al DM 20 settembre 2013 (anche per chiudere la procedura d’infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia).
Ciò eviterà altresì il fenomeno che ogni cinque anni vadano a scadenza tutte le CQC rilasciate la prima volta per documentazione (attualmente prorogate e valide sino al 9 settembre 2016) e consentirà – al contempo – ai conducenti di frequentare il corso di rinnovo con congruo anticipo, rispetto alla scadenza della CQC, in quanto gli stessi potranno poi presentare l’istanza di rinnovo solo in prossimità della sua scadenza, senza perdere eventuali mesi di validità, dovuti al fatto di aver frequentato il corso in anticipo.
In tal caso, si potrebbe verificare – dice la circolare- che ”in determinati periodi possano concentrarsi un rilevante numero di richieste di rinnovo presso gli Uffici Motorizzazione civile, tali da determinare un aggravio operativo e conseguenti ritardi nel rilascio dei relativi documenti …” ed al riguardo “dispone che il titolare della qualificazione CQC che ha presentato istanza di rinnovo di validità della stessa prima della sua scadenza, possa esercitare l’attività professionale, sul territorio nazionale, con la ricevuta di presentazione dell’istanza vidimata dall’Ufficio Motorizzazione civile, nelle more del rilascio del documento rinnovato, che deve avvenire improrogabilmente entro tre mesi dalla presentazione della richiesta”.
Da ultimo la circolare precisa inoltre che quando viene chiesto un duplicato CQC o patenteCQC sulla quale è indicata una scadenza di validità superiore a 5 anni (cosa contraria a direttiva comunitaria – ndr)… “il sistema procederà automaticamente a calcolare il nuovo termine di validità che sarà non superiore a cinque anni dalla data di presentazione dell’istanza di duplicato” .
Il testo della circolare ministeriale 3 settembre 2014 è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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