Roma, 4 Marzo 2014
NOR14099
SM
Oggetto: Patenti di guida. Chiarimenti vari del Ministero dei Trasporti.
Con due note del 27 Febbraio 2014, il Ministero dei Trasporti ha rilasciato i seguenti chiarimenti in tema di patenti di guida:
ESAME DI REVISIONE DI CATEGORIA GIA’ POSSEDUTE E CONSEGUIMENTO DI ALTRA CATEGORIA DI PATENTE.
Con circolare prot. 4647, il Ministero dei Trasporti ha chiarito che in presenza di un provvedimento di revisione gravante sulla patente di guida, nel caso il titolare intenda conseguirne una di diversa categoria (es, titolare di patente B oggetto di revisione, che intenda ottenere la patente C), l’interessato deve dapprima effettuare l’esame di revisione e, solo in seguito, può sostenere le prove d’esame per la nuova patente.
DUPLICATO PATENTE DI GUIDA CON QUALIFICAZIONE CQC SOSPESA DI VALIDITA’
Con circolare prot. 4649 (il cui testo, tuttavia, diffuso dal Ministero si presenta incompleto), il Ministero ha chiarito che il duplicato della patente con il codice unionale 95 non può essere rilasciato, quando la qualificazione CQC sia sospesa di validità in quanto l’interessato non si è sottoposto a revisione di detta qualificazione (quindi, ad esempio, quando la CQC è scaduta e l’interessato non ha sostenuto per tempo la formazione periodica).
I testi delle note ministeriali, sono disponibili ai link sotto indicati.
Cordiali saluti
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