NOR14098 – Patenti di guida. Nuova procedura di rinnovo. Circolare riepilogativa del Ministero dei Trasporti.

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Roma, 4 Marzo 2014

NOR14098
SM

Oggetto: Patenti di guida. Nuova procedura di rinnovo. Circolare riepilogativa del Ministero dei Trasporti.

Con la circolare prot. 4920 del 3 Marzo scorso, il Ministero dei Trasporti ha riassunto in un unico testo i chiarimenti sulla nuova procedura di rinnovo delle patenti di guida, contenuti in una serie di note emesse nei mesi scorsi (che sono state abrogate dalla circolare in commento), fornendo inoltre delle precisazioni su alcuni dubbi emersi in questo primo periodo di applicazione.

Come si ricorderà (cfr la circolare Conftrasporto CIR14027 del 15 Gennaio 2014), la nuova procedura prevede la spedizione per posta assicurata del duplicato della patente in formato card e, in attesa di ricevere quest’ultimo, stabilisce che l’interessato possa guidare con la ricevuta rilasciata dal medico accertatore (o dalla commissione medica eventualmente competente) che ha eseguito la visita con esito positivo, fino ad un massimo di 60 gg.

Analizziamo alcune delle precisazioni contenute nella nota ministeriale, rinviando alla sua lettura per  gli ulteriori approfondimenti.

CASI IN CUI LA NUOVA PROCEDURA DI RINNOVO PATENTI NON E’ APPLICABILE.
Il D.D. del 15 Novembre 2013 ha previsto un solo caso in cui questa procedura non è utilizzabile: quando il rinnovo della patente venga chiesto prima di 4 mesi dalla scadenza del documento. In aggiunta a questa ipotesi, la circolare ministeriale del 17 Dicembre 2013 e, ora, la circolare in esame ne hanno previste altre:
– i rinnovi contestuali di patente e di formazione di tipo CQC. Questa ipotesi era già stata introdotta dalla nota del 17 Dicembre u.s; tuttavia, l’ultima circolare ministeriale ha specificato che la nuova procedura può utilizzarsi anche per rinnovare le patenti con impresso il codice unionale 95 (che, com’è noto, dimostra la formazione valida ai fini della CQC), quando non si debba procedere, contestualmente, anche al rinnovo dell’abilitazione CQC.
– i rinnovi di validità di patente speciale;
– i declassamenti di patente con contestuale conferma di validità;
– i rinnovi di validità in presenza di provvedimenti ostativi attivi (sospensioni a tempo indeterminato, obbligo di revisione senza esito o con esito negativo, sospensioni con termine non concluso) di competenza degli Uffici della MCTC o degli organi periferici del Ministero dell’Interno;
– i rinnovi di validità di patenti smarrite, sottratte, distrutte per le quali è obbligatorio presentare denuncia agli organi competenti;
– i rinnovi di validità delle patenti i cui dati non siano leggibili.

In tutte le ipotesi appena elencate, il rinnovo deve effettuarsi presso l’Ufficio della MCTC.

LA VERIFICA DI RINNOVABILITA’
Prima di eseguire la visita medica di controllo, occorre verificare la rinnovabilità della patente di guida con le nuove procedure. Questa verifica, oltre al medico competente ad effettuare la visita medica, può essere condotta anche dagli studi di consulenza automobilistica e dalle autoscuole, quali soggetti autorizzati all’accesso al sistema informatico della motorizzazione (cfr paragrafi 4.1 e 8.2 della nota ministeriale).

LA CONFERMA DI VALIDITA’ DELLA PATENTE IN VIA TELEMATICA.
Se la verifica di rinnovabilità si conclude positivamente, il medico o la commissione medica eseguono la visita di controllo e, se questa non da luogo a rilievi, provvedono a redigere e a trasmettere l’estratto dei contenuti della relazione medica al CED del Ministero dei Trasporti, utilizzando la procedura informatica dedicata. Il Ministero ha precisato (paragrafo 8.2 della circolare) che lo svolgimento di questa seconda fase della procedura di rinnovo, è di competenza esclusiva del medico (pertanto, a differenza della verifica di rinnovabilità, non può essere delegato all’autoscuola o allo studio di consulenza automobilistica).  A questo punto, il sistema genera una ricevuta che viene stampata, firmata e timbrata dal medico competente e consegnata direttamente all’interessato, affinché questi possa guidare in attesa di ricevere il duplicato per un massimo di 60 giorni. La nuova circolare evidenzia che prima di ritirare la ricevuta, l’interessato deve controllare la correttezza dei dati ivi riportati che saranno stampati sulla nuova patente, visto che, accettando la ricevuta, egli assume la responsabilità delle informazioni ivi inserite.

La nuova procedura è utilizzabile anche per le patenti ritirate dagli organi di Polizia in quanto scadute (par. 5.4), e per quelle rilasciate da altri Stati dell’U.E e riconosciute in Italia. (par. 5.5).

ESITO NEGATIVO DELLA CONFERMA DI VALIDITA’ DELLA PATENTE DI GUIDA IN VIA TELEMATICA.
In caso di discordanza tra i dati presenti nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e quelle riportati sulla patente da rinnovare, la visita medica viene comunque eseguita e, in caso di esito positivo, il medico redige su carta (non in bollo) un estratto della relazione medica che l’interessato presenterà al competente Ufficio provinciale della MCTC. La domanda di rinnovo deve essere corredata, tra l’altro, da una stampa della schermata generata dal sistema informatico, da cui risulti l’impossibilità di effettuare il rinnovo con le nuove procedure.

DIRITTI E TARIFFE
La circolare ricorda gli importi richiesti per l’emissione del duplicato della patente, che i medici sono chiamati a verificare a pena di responsabilità di natura penale per danno erariale.   Si tratta:
– di un’attestazione di versamento della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle Finanze 20.8.1992, su c.c.p n. 4028, attualmente di € 16 a titolo di imposta di bollo sul duplicato della patente;
– di un’attestazione di versamento a titolo di diritti di motorizzazione di cui al punto 2, tabella 3 della Legge 1.12.1986, n. 870, sul c.c.p n. 9001, attualmente di €. 9,00.

MODALITA’ DI RECAPITO/CONSEGNA ALL’INDIRIZZO DI RESIDENZA.
Il paragrafo 10 della circolare descrive le formalità per il recapito della nuova patente, che viene emessa il giorno lavorativo successivo all’acquisizione, in via informatica, della conferma di validità (par. 8.8). In particolare, in caso di assenza del destinatario sono comunque previsti due tentativi di recapito (il secondo, da eseguirsi trascorsi 10 giorni dal primo tentativo ed entro 30 giorni); peraltro, dopo il primo tentativo andato a vuoto, l’interessato può concordare un nuovo recapito chiamando il call center di Poste Italiane al numero 803160. Se anche il secondo tentativo fosse infruttuoso, la patente viene depositata presso l’Ufficio postale di riferimento dove resterà in giacenza per i successivi 60 giorni, naturali e consecutivi, dalla data del predetto secondo tentativo, ed in cui l’interessato potrà recarsi (personalmente o un suo delegato) per il ritiro.

RECAPITO AL CITTADINO DI PATENTE NON CONFORME
Qualora il medico accertatore abbia inserito, nella procedura telematica, dei codici unionali errati o una scadenza sbagliata e questi dati fossero riportati sulla nuova patente recapitata, l’interessato dovrà richiedere alla MCTC un nuovo duplicato della patente, allegando le attestazioni di versamento sui c/c 4028 e 9001, e un certificato non in bollo del medico accertatore con i dati corretti.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottindicato.

Cordiali saluti.

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NOR14098

Circolare Ministeriale 4920