

Roma, 25 Febbraio 2014
NOR14090
SM
Oggetto: Decreto destinazione Italia. Commento ulteriore alle principali disposizioni.
Facciamo seguito alla precedente comunicazione in materia (NOR14086 del 24 Febbraio u.s), per approfondire ulteriori aspetti di interesse contenuti nel decreto “destinazione Italia” (Decreto Legge 145 del 23 Dicembre 2013, convertito con Legge 21 Febbraio 2014, n.9), che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 Febbraio u.s.
Misure per il contrasto del lavoro nero ed irregolare (art.14).
La norma conferma l’aumento del 30% della maxisanzione per la mancata comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, e delle somme aggiuntive in caso di sospensione dell’attività imprenditoriale.
In merito al lavoro irregolare, vi abbiamo già informato a proposito del raddoppio delle sanzioni previste dall’art. 18 bis del d.lgvo 66/2003. Occorre precisare che il raddoppio non ha toccato le sanzioni in materia di durata massima settimanale della prestazione lavorativa e di riposi intermedi previste per il personale viaggiante dall’art.9 del d.lgvo 234/2007, che ha recepito la direttiva europea 2002/15 sull’orario di lavoro di questi soggetti. Infatti, dette sanzioni sono contenute in un provvedimento specifico per questa tipologia di lavoratori (il d.lgvo 234/2007) che, per questi aspetti, prevale sulla normativa generale in materia di orario di lavoro di cui al d.lgvo 66/2003.
Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (art. 3).
La norma intende favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo da parte delle imprese, istituendo un credito di imposta nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016. Tale credito viene riconosciuto – fino ad un importo massimo annuo di 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria – a tutte le imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, indipendentemente:
• dalla forma giuridica;
• dal settore economico in cui operano;
• dal regime contabile adottato;
nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo registrati a decorrere dal 2014 e fino al 2016, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 50.000 euro in ciascuno dei predetti periodi di imposta.
Le spese ammissibili sono quelle relative:
• al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
• alle quote di ammortamento delle spese di acquisizione od utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e, comunque, con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro (al netto dell’Iva);
• ai costi della ricerca.
Con apposito Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, saranno stabilite le modalità applicative, le cause di decadenza e di revoca dell’agevolazione in esame.
Disposizioni in materia di imprenditoria giovanile e femminile (art. 2, commi 1 e 1-bis).
Con l’art. 2, comma 1 sono state introdotte importanti modifiche al decreto legislativo n. 185/2000 in materia di “Incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego”.
Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono ora concedibili aiuti nella forma del mutuo agevolato per gli investimenti, a tasso zero, da restituire al massimo in 8 anni e di importo sino al 75% della spesa ammissibile. L’operatività’ della norma è subordinata all’emanazione di un decreto da parte del Ministro delle sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Con l’inserimento del comma 1-bis viene stabilito che, per gli interventi in favore delle imprese femminili, una quota pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è destinata alla Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità» istituita presso il medesimo Fondo.
Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa (art. 12, comma 6-bis).
Con l’aggiunta del comma 6-bis, la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI può essere concessa in favore delle società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni o titoli similari emessi da piccole e medie imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dovranno essere definiti i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili e le modalità di concessione della garanzia.
Pagamento debiti della PA (art. 12, comma 7bis).
In sede di conversione del decreto, è stata aggiunta una nuova disposizione in materia di pagamento dei debiti della PA, che va ad aggiungersi a quanto disposto in materia dal DL 35 dello scorso anno e dai successivi provvedimenti integrativi dello stesso.
In particolare, per il 2014 si prevede la possibilità di compensare i crediti relativi alla fornitura di beni o servizi resi ad una qualsiasi pubblica amministrazione, che siano non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati tramite la piattaforma elettronica del MEF, con le cartelle esattoriali emesse a carico di una impresa indipendentemente dalla data di notifica delle stesse (mentre la vigente normativa prevede, tra gli altri, il limite di notifica al 31 dicembre 2012).
Tale disposizione sarà operativa soltanto dopo l’emanazione di un decreto del MEF, emesso di concerto con il MISE entro il prossimo mese di Maggio, che ne detterà le modalità di attuazione.
Cordiali saluti
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