

Roma, 18 Febbraio 2014
NOR14082
SM
OGGETTO: Credito di imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012. Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, che definisce le modalità attuative del credito di imposta a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi attivi che – a causa del sisma che ha colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012 – hanno subito danni a strutture od attrezzature necessarie allo svolgimento della loro attività economica.
Possono usufruire dell’agevolazione anche le imprese ed i professionisti che, pur non avendo diritto al risarcimento, sono tenuti ad effettuare lavori di miglioramento sismico per innalzare il livello di sicurezza degli edifici utilizzati per la propria attività (ai sensi dell’art. 3, comma 10, del D.L. n. 74 del 2012).
Il credito d’imposta è riservato alle aziende ed ai lavoratori autonomi che svolgevano la loro attività ed avevano la propria sede legale od operativa nei comuni dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto, colpiti dal sisma del 22 e del 29 maggio 2013. L’agevolazione risarcisce i costi sostenuti per la ricostruzione, la sostituzione od il ripristino degli immobili, delle attrezzature e dei macchinari, distrutti o danneggiati dall’evento sismico.
Condizione inderogabile per usufruire del credito, è la certificazione del Comune che attesti la distruzione oppure l’inagibilità totale o parziale dell’immobile o l’ordinanza di sgombero del fabbricato.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a copertura dei costi sostenuti entro il 30 giugno 2014; dalla somma devono essere decurtati gli eventuali importi risarciti dalle assicurazioni od a seguito di altri indennizzi. Per beneficiarne, il contribuente dovrà farne richiesta all’Agenzia delle Entrate tramite il canale telematico.
Circa la tempistica, il Decreto in esame rimanda ad un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà definire i termini di scadenza ed approvare lo schema di domanda.
Il credito d’imposta non costituisce base imponibile ai fini Irpef, Ires ed Irap, ma dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di concessione ed in quella di utilizzo della somma.
In caso di fruizione di credito in misura eccedente, si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e delle sanzioni, previste per le imposte sui redditi. L’Agenzia delle Entrate, verificato l’ammontare del beneficio effettivamente spettante, procederà con la revoca o la rideterminazione del credito ed all’eventuale recupero delle maggiori somme utilizzate.
Il testo del D.M è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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