

Roma, 9 Gennaio 2014
NOR14020
SM
Oggetto: Decreto destinazione Italia. Commento alle principali novità.
Torniamo ad occuparci del Decreto Legge 145 del 23 Dicembre 2013 (cd decreto destinazione Italia), dopo aver analizzato la disposizione sulla circolazione su strada pubblica dei carrelli elevatori (vedi la circolare Conftrasporto NOR14015 dell’8 Gennaio u.s), per approfondire due disposizioni in materia:
– di r.c auto ed utilizzo della prova testimoniale nei sinistri d’auto (art.8);
– di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare (art.14).
In materia di r.c.auto, l’art. 8 ha previsto:
– l’aumento dei massimali per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli), ampliando le coperture a garanzia dei danneggiati, le quali si sono rivelate insufficienti per far fronte ad eventi di particolare eccezionalità e gravità. I nuovi massimali ammontano a 10 mln di € per i danni alle persone ed a 1 mln di € per quelli a cose, indipendentemente dal numero di danneggiati.
– L’obbligo per le compagnie assicurative di accettare le proposte di assicurazione obbligatoria loro presentate, che siano conformi alle condizioni di polizza ed alle tariffe stabilite preventivamente per il rischio oggetto della copertura assicurativa. Se l’assicurato lascia ispezionare il mezzo prima della stipula del contratto di assicurazione, la compagnia deve praticare una riduzione del premio.
– La facoltà (non l’obbligatorietà, quindi) delle imprese di assicurazione di chiedere l’installazione, sul veicolo, di dispositivi che registrano l’attività del mezzo in funzione antifrode (scatola nera o equivalenti); i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico della compagnia assicurativa che, inoltre, è tenuta a praticare una riduzione significativa del premio rispetto alle tariffe stabilite. Nei casi di nuovi contratti, lo sconto non può essere inferiore al 7% del premio medio applicato dalla compagnia l’anno precedente su base regionale, mentre nei casi di rinnovo contrattuale la riduzione si calcola sul premio già applicato all’assicurato. Nei procedimenti civili inerenti ai fatti a cui si riferiscono, le risultanze di questi dispositivi fanno piena prova a meno che la parte contro la quale sono state prodotte non ne dimostri il malfunzionamento. L’interoperabilità di questi dispositivi viene garantita dal Ministero dei Trasporti mediante un servizio unico di raccolta dati, da istituire presso le strutture tecniche del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico e sulla sicurezza stradale.
– La previsione del risarcimento in forma specifica che l’impresa assicurativa può offrire a chi ha riportato danni a cose, in alternativa a quello per equivalente. Questo risarcimento, che da diritto all’assicurato che lo accetti ad ottenere una riduzione del premio (la cui entità, per il 2014, deve essere comunicata dalle compagnie interessate entro il 30 Gennaio p.v), può essere rifiutato; in questo caso, il danneggiato farà riparare il danno alla propria impresa di autoriparazione di fiducia, alla quale l’assicurazione verserà una somma non superiore al costo che avrebbe sostenuto provvedendo, con una sua impresa di fiducia, alla riparazione diretta delle cose danneggiate.
Per quanto concerne l’utilizzo della prova testimoniale nei sinistri d’auto, viene previsto che l’unica prova ammissibile è quella fornita dal soggetto identificato immediatamente sul luogo dell’incidente, il cui nominativo sia stato indicato nella denuncia del sinistro e nella richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione; testimonianze di soggetti estranei sono ammissibili in giudizio, soltanto se venga comprovata l’impossibilità della loro tempestiva identificazione.
Per quanto concerne il contrasto al lavoro nero (art. 14):
– sono stati aumentati del 30% gli importi delle sanzioni legate al lavoro nero, di cui all’art.3 del d.l 12/2002 (convertito, con modificazione, dalla Legge 73/2002), e delle somme aggiuntive previste dall’art.14, comma 4, lett.c del d.lgvo 81/2002. Pertanto, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.950 a euro 15.600 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione va da 1.300 a euro 10.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 39 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. Non è applicabile la procedura di diffida di cui all’art. 13 del d.lgvo 124/2004. Per quanto concerne le somme aggiuntive dovute in caso di richiesta di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale, l’importo sale a 1950 € in caso di sospensione per lavoro irregolare, ed a 3250 € per le sospensioni correlate a grave e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza.
– Sono state decuplicate le sanzioni legate alla durata massima settimanale dell’orario di lavoro, ed al mancato rispetto del riposo settimanale e di quello giornaliero. Pertanto:
1. Il superamento della durata massima settimanale dell’orario di lavoro (e la violazione del riposo settimanale, inerente sempre all’orario di lavoro) , comporta una sanzione che va da 1000 a 7500 €. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento, l’importo va da 4.000 a 15.000 €, che sale da 10.000 a 50.000 € per le violazioni che interessino più di 10 lavoratori o quando siano state riscontrate in almeno 5 periodi di riferimento.
2. Il mancato rispetto del riposo lavorativo giornaliero, viene punito con una sanzione pecuniaria compresa tra 500 e 1500 €. Se la violazione interessa più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di 24 ore, la sanzione è aumentata da 3000 a 10000 €, mentre se ha interessato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di 24h, l’importo è aumentato da un minimo di 9000 € ad un massimo di 15.000 €.
Cordiali saluti.
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