

Roma, 7 Gennaio 2014
NOR14005
SM
Oggetto: Legge di stabilità 2014. Commento alle principali disposizioni.
Nel far seguito alla precedente informativa in materia di Legge di stabilità del 2014 (vedi circolare NOR14003 del 7 Gennaio), con la quale abbiamo commentato le disposizioni che interessano da vicino il settore dell’autotrasporto, analizziamo di seguito alcune delle altre norme più importanti contenute nella suddetta Legge.
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
1. Acquisti di servizi on-line (comma 17-ter)
Viene disposto che i soggetti passivi Iva che intenderanno acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on-line, anche attraverso centri media ed operatori terzi, saranno obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita Iva rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre, gli spazi pubblicitari on-line ed i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (i cosiddetti “servizi di search advertising”) – visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on-line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili – dovranno essere acquistati, esclusivamente, attraverso soggetti titolari di partita Iva rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca od altro operatore pubblicitario.
2. Misure di contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative (commi 31-bis e 31-ter)
Al fine di assicurare il contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative vengono attribuite ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio, anche previo utilizzo di quanto disposto dall’art. 1130 del codice civile in materia di registro dell’anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali.
Inoltre, viene previsto l’obbligo che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative vengano corrisposti, a prescindere dal loro importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e garantiscano la tracciabilità, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
3. Incremento delle detrazioni per lavoro dipendente (comma 76)
Vengono incrementate le detrazioni per lavoro dipendente di cui all’art. 13 del TUIR, sia per i redditi fino ad 8.000 euro che per quelli superiori a 8.000 euro e fino a 55.000 euro. A seguito di tale incremento, le detrazioni sono rimodulate nelle seguente misura:
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Reddito (euro) |
Importo della detrazione (euro) |
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Fino a 8.000 |
1.880 |
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Oltre 8.000 fino a 28.000 |
978, aumentata del prodotto tra 902 e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000, diminuito del reddito complessivo e 20.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000, ma non a 28.000 |
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Oltre 28.000 fino a 55.000 |
978; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo e l’importo di 27.000 euro. |
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Oltre 55.000 |
0 |
4. Deduzione Irap per nuovi assunti (comma 80)
Sono state confermate le misure di riduzione del “cuneo fiscale” per le imprese, previste dal Disegno di legge originario. In particolare, è stato disposto che, a decorrere dal 2014, per le imprese che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, sarà deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto. Tale deduzione spetterà per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, e per i due successivi.
La deduzione decadrà se, nei periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulterà inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d’imposta.
La disposizione in esame precisa che l’incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Nelle ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono, anche solo in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.
5. Modifiche alla disciplina della deducibilità dei canoni leasing (commi 107 e 108)
La modifica interviene, con effetto dai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, sull’art. 102 del medesimo TUIR, avente ad oggetto il reddito di impresa. In particolare, viene modificato il periodo di deducibilità fiscale dei canoni di leasing dei beni mobili strumentali: la misura del predetto periodo viene modificata dai due terzi alla metà del periodo di ammortamento fiscale. Inoltre, in caso di beni immobili, la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni.
6. Imposta di registro sulla cessione di contratti di locazione finanziaria di immobili (comma 109)
Viene introdotta l’imposta di registro proporzionale del 4% sul corrispettivo pattuito per la cessione di contratti di leasing su immobili, anche da costruire, ancorché assoggettati ad Iva. L’imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione, aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto. La nuova modalità di tassazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
7. Imposta provinciale di trascrizione nel caso di locazione finanziaria (commi 110 e 111)
Viene eliminata, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’attuale doppia tassazione IPT (imposta provinciale di trascrizione) nel caso di riscatto a titolo di leasing di mezzi di trasporto. Il soggetto che acquisiva a titolo di leasing finanziario un veicolo, si trovava infatti a sostenere una doppia imposizione: una prima volta in sede di stipula del contratto, una seconda volta al momento del riscatto del veicolo.
8. Determinazione del reddito da lavoro dipendente dei transfrontalieri (comma 118-bis)
Viene disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera od in altri paesi limitrofi al territorio nazionale – in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto – da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorrerà a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 6.700 euro.
9. Istituzione del “Fondo per la riduzione della pressione fiscale” (commi da 288-bis a 288-sexies)
Viene istituito il “Fondo per la riduzione della pressione fiscale” a cui, a decorrere dal 2014 – fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica – saranno destinati:
• i risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica (cosiddetta “spending review”), al netto di quelli già destinati dalla legge di stabilità in esame, ai saldi di finanza pubblica;
• le maggiori entrate incassate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall’attività di recupero svolta dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.
Tali risorse saranno annualmente utilizzate, nell’esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo:
• nella misura del 50%, a favore delle imprese, per incrementare:
1. le deduzioni IRAP per i lavoratori assunti a tempo indeterminato (compresi i lavoratori di sesso femminile, quelli di età inferiore a 35 anni e quelli impiegati nelle Regioni del Meridione d’Italia) [ex art. 11, comma 1, lett. a), numeri 2 e 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997];
2. le deduzioni IRAP per le piccole e medie imprese con base imponibile non superiore a 180.000 euro (ex art. 11, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997);
3. le detrazioni IRPEF spettanti ai lavoratori autonomi ed alle imprese minori (ex art. 13, comma 5, del TUIR);
• nella misura del 50%, a favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, per incrementare le rispettive detrazioni IRPEF (ex art. 13, commi 1, 3 e 4, del TUIR).
La legge di stabilità, dopo che il Governo avrà sentito le parti sociali, dovrà individuare:
• gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all’evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa pubblica;
• i nuovi importi delle predette deduzioni/detrazioni, definendone le modalità applicative da parte dei sostituti d’imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
10. Aumento dell’imposta di bollo sui prodotti finanziari e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (commi 391 e 392)
Con la disposizione in esame viene statuito l’aumento, a decorrere dal 2014, dell’imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative a prodotti e strumenti finanziari, dall’1,5 per mille al 2 per mille.
Limitatamente all’anno 2013, l’imposta di bollo relativa a conti correnti e deposito titoli è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall’anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l’imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.
Inoltre, viene disposto l’aumento dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, istituita, a decorre dal 2012, dal D.L. n. 201 del 2011. In specie, a decorrere dal 2014, l’aliquota dell’imposta citata è stabilita nella misura del 2 per mille, anziché dell’1,5 per mille.
11. Abrogazioni di talune agevolazioni fiscali e crediti di imposta (comma 393)
Con decorrenza dal periodo di imposta 2014, sono abrogate le seguenti agevolazioni fiscali ed i seguenti crediti di imposta:
• il regime fiscale di attrazione europea, le cui disposizioni attuative non sono mai state emanate;
• il regime fiscale per i distretti produttivi, di cui all’art. 3, commi da 1 a 4, del DL n. 5 del 2009;
• l’esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di tre anni, di cui all’art. 68, comma 6-bis e 6-ter del TUIR;
• il credito di imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica, di cui all’art. 5 della legge n. 449 del 1997.
12. Definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013 (commi da 424 a 428-ter)
Viene prevista una definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli, emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013. I contribuenti possono estinguere il debito, senza corrispondere interessi, con il pagamento:
• di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto al ruolo o quello residuo, con esclusione degli interessi di mora e per ritardata iscrizione a ruolo;
• delle somme dovute a titolo di remunerazione per il servizio di riscossione.
I debitori interessati, ove vogliano avvalersi della definizione in esame, dovranno versare le somme dovute in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014. Per consentire il versamento delle somme entro tale termine, sono sospese fino al 15 marzo 2014 la riscossione dei carichi oggetto di definizione e corrispondentemente, ed i termini di prescrizione.
L’agente della riscossione, entro il 30 giugno 2014 avvisa i debitori mediante posta ordinaria, circa l’avvenuta estinzione del debito.
La definizione agevolata si applica anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.
Sono esclusi dalla definizione agevolata le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti.
13. Aumento aliquote dell’accisa sulla benzina con piombo, sul gasolio usato come carburante (comma 430)
Viene previsto un aumento, da adottarsi mediante provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 31 dicembre 2016, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, delle aliquote dell’accisa sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l’anno 2017 e a 199 milioni di euro per l’anno 2018.
14. Riordino della tassazione immobiliare (commi 440 e 441)
Viene prevista, dal 2014, la sostituzione dell’IMU con la IUC (imposta unica comunale). La nuova imposta si compone dell’IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (escluse le abitazioni principali), e di una componente riferita ai servizi articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
15. TASI (commi da 470 a 487)
In particolare, con il passaggio alla IUC, per ciò che concerne la TASI, il presupposto impositivo consiste sempre nel possesso o nella detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualunque titolo adibiti (escluse le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali imponibili e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva).
Circa la base imponibile, sarà la stessa dell’IMU, determinata ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011.
L’aliquota base della TASI è fissata all’1 per mille ma il Comune può, con deliberazione ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ridurla fino all’azzeramento o determinarla, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 (10,6 per mille).
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
Viene infine, differito, dal 16 gennaio 2014 al 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della c.d. “mini-IMU” introdotta a seguito dell’abolizione della seconda rata dell’IMU sulle abitazioni principali. Ai sensi del c. 1, art. 5, del D.L. n. 133 del 2013, infatti, i contribuenti titolari tali immobili sono tenuti a pagare, il 40% della differenza tra l’IMU calcolata con l’aliquota e le detrazioni deliberate dal comune per il 2013 e l’IMU calcolata con l’aliquota di base del 4 per mille e relative detrazioni di base.
I soggetti passivi della IUC dovranno presentare la relativa dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, salvo modifiche dei dati.
Il versamento della IUC è effettuato secondo il numero di rate e le scadenze di pagamento stabilite dai Comuni, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Spetterà ad uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate e sentita l’ANCI, stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
1. Interoperabilità Piattaforma Logistica Nazionale (comma 52-bis)
Il contributo per il completamento e l’implementazione della rete immateriale degli interporti, di cui all’articolo 2, comma 244, L.244/2007, viene incrementato di 4 milioni di euro per il 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, ai fini del perseguimento dell’interoperabilità della Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) digitale con altre piattaforme, che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell’estensione della PLN mediante l’inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all’autotrasporto.
2. Archivio telematico nazionale unico dei veicoli (comma 285)
Con alcune integrazioni al comma 285, in materia di spending review, si prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per ridurre le spese a carico dell’Amministrazione e degli utenti, attraverso Regolamenti, entro 2 mesi dall’entrata in vigore della legge in commento, adotterà misure volte all’unificazione in un unico archivio telematico nazionale dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente iscritti nel PRA e nell’archivio nazionale dei veicoli, procedendo, altresì, ai conseguenti provvedimenti attuativi e all’individuazione delle relative procedure.
DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE E DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
1. Riduzione premi INAIL ( comma 77)
Dall’1.1.2014 è stabilita la riduzione percentuale dei premi INAIL. Tale riduzione sarà attuata con decreto interministeriale su proposta dell’INAIL, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale e sarà concessa entro il limite complessivo di 1.000 milioni di euro per il 2014, di 1.100 milioni per il 2015 e di 1.200 milioni a decorrere dal 2016. Il decreto citato definirà anche le modalità applicative della riduzione per le aziende che abbiano iniziato l’attività da non più di due anni. L’agevolazione in esame non si applica ai premi dovuti al lavoro accessorio; agli apprendisti artigiani ed ai lavoratori domestici. La riduzione si applica nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi, che viene operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenendo conto dell’andamento economico, finanziario ed attuariale di ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo. Alla riduzione dei premi ed all’aumento delle indennità per danno biologico e della rendita ai superstiti di infortunio sul lavoro mortale, si fa fronte anche con le risorse stanziate dall’INAIL per i finanziamenti alle imprese che investono in sicurezza, nel limite di 120 milioni di ciascuno degli anni 2014,2015 e 2016.
2. Danno biologico (comma 78)
Dall’1.1.2014, in via straordinaria, l’indennità dovuta dall’INAIL per il recupero del danno biologico è rivalutata di un importo non superiore al 50% della variazione Istat dei prezzi al consumo per le famiglie per gli anni 2000-2013.
Tale rivalutazione è concessa nel limite di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014.
La norma sarà resa operativa mediante decreto ministeriale.
3. Rendita INAIL ai superstiti (comma 79)
In caso di infortunio sul lavoro mortale, ai superstiti viene concessa una rendita ragguagliata al cento per cento della retribuzione. Per i lavoratori deceduti dall’1.1.2014, la rendita ai superstiti è calcolata sul massimale di rendita (trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del 30%).
4. Beneficiari Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (comma 79-bis)
I benefici a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro sono erogati ai familiari superstiti (coniuge e figli) ed in mancanza, agli ascendenti ed ai genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte o a fratelli o sorelle se conviventi con l’infortunato e a suo carico.
5. Incremento aliquota contributiva lavoratori parasubordinati iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (comma 326-quater)
Dall’1.1.2014 viene incrementata l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione parasubordinati INPS già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, rispetto a quanto previsto dalla legge 92/2012 (articolo 2, comma 57), fermo restando il conseguimento della contribuzione a regime nella misura del 24% dal 2016.
Pertanto, dal 2014 la predetta aliquota sale al 22% (invece del 21% previsto dalla citata legge 92/2012) e dal 2015 al 23,5% (invece del 22% previsto dalla legge 92/2012).
6. Congedi e permessi ai disabili- Riduzione pensione anticipata (comma 327)
I congedi ed i permessi per assistere i disabili (legge 104/92) vengono considerati fra le anzianità contributive utili per non subire le riduzioni dell’1% prevista per ogni anno di anticipo dell’età di pensionamento, rispetto a quella di 62 anni, o del 2% per ogni anno ulteriore rispetto a due anni, per coloro che entro il 31.12.2017 maturano i prescritti requisiti di anzianità contributiva.
Cordiali saluti
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