Roma, 7 Gennaio 2014
NOR14003
SM
Oggetto: Legge di stabilità. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 Dicembre 2013 – Supplemento ordinario n. 87, è stata pubblicata la Legge n.147 del 27 Dicembre 2013 (cd Legge di stabilità del 2014) che, come vi avevamo già comunicato nelle nostre precedenti informative (vedi, in ultimo, la circolare Conftrasporto NOR13365 del 20 Dicembre u.s), contiene disposizioni molto importanti per il nostro settore.
La Legge si compone di un solo articolo e di ben 749 commi, e quelli che riguardano da vicino l’autotrasporto sono i seguenti:
• Comma 89. Vengono stanziati 330 mln di €uro per interventi a favore del settore, che saranno individuati con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
• Comma 92. Questo comma riporta i nuovi compiti del Comitato Centrale per l’Albo (che si affiancano alle attività già svolte in materia di tenuta dell’Albo, certificazione di qualità e di informazione delle imprese di autotrasporto) ed i criteri che devono rispettare le associazioni di categoria per entrare a far parte di quest’organismo. Per quanto concerne le nuove attribuzioni dell’Albo, sono costituite da quelle specificate di seguito:
„« svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l’accesso al mercato dell’autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;
„« verificare l’adeguatezza e la regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell’attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l’utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell’INAIL, dell’INPS e delle camere di commercio.
„« svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l’esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) 1071 del 2009.
In merito ai requisiti che devono dimostrare le associazioni di categoria (comprese quelle di tutela del movimento cooperativo) per essere rappresentate nel Comitato Centrale per l’Albo, si tratta dei seguenti:
1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;
2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;
3) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell’interesse professionale della categoria;
4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;
5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;
6) firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;
7) rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce.
• Comma 94. La tenuta dell’Albo degli autotrasportatori viene trasferita agli Uffici provinciali della motorizzazione. In concreto, ciò avverrà con un d.p.c.m. da emanarsi entro e non oltre 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge di stabilità 2014 (quindi entro Giugno 2014) mentre fino a quel momento, in via transitoria, le Province continueranno ad occuparsi della tenuta degli Albi.
• Comma 95. All’interno del comma 12, art. 83 bis della Legge 133/2008, è stato abrogato l’inciso “che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui sono svolte le relative prestazioni di trasporto”. Pertanto, il vettore non è più tenuto ad emettere la fattura del trasporto entro e non oltre la fine del mese in cui ha eseguito la prestazione, venendo così ripristinati i vantaggi legati alla facoltà, riconosciuta alle nostre imprese, di registrare le fatture emesse in un trimestre solare, entro il trimestre successivo, e di liquidare l’Iva facendo riferimento al trimestre di registrazione (art.74, comma 4 del D.P.R 633/1972).
• Comma 579. Il rimborso delle accise sul gasolio è stato escluso dai tagli ai crediti di imposta, che il Governo può decidere di attuare entro il 31 Gennaio p.v.
Cordiali saluti
Scarica il PDF :