Roma, 20 Dicembre 2013
NOR13365
SM
Oggetto: Legge di stabilità. Approvazione della Camera dei Deputati.
La Camera dei deputati ha approvato la fiducia posta dal Governo sul d.d.l di stabilità del 2014 che, pertanto, è stato approvato da questo ramo del Parlamento e ora passerà al Senato per una seconda lettura rapidissima, affinché le nuove disposizioni possano entrare in vigore dal prossimo 1 Gennaio.
Per quanto riguarda l’autotrasporto, il passaggio alla Camera ha confermato tutte le novità introdotte dal Senato in prima lettura (sulle quali, vedi la circolare Conftrasporto NOR13337 del 27 Novembre 2013), sulle tematiche seguenti:
• Stanziamento di 330 mln di €uro per interventi a favore dell’autotrasporto, che saranno individuati con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
• Esclusione del rimborso delle accise sul gasolio, dai tagli ai crediti di imposta che il Governo può decidere di attuare entro il 31 Gennaio p.v.
• Riordino dei compiti del Comitato Centrate per l’Albo degli autotrasportatori. Questo organismo viene ora chiamato a svolgere una serie di nuove attività, quali:
– svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l’accesso al mercato dell’autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;
– verificare l’adeguatezza e la regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell’attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l’utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell’INAIL, dell’INPS e delle camere di commercio.
– svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l’esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) 1071 del 2009.
• Revisione dei criteri per entrare a far parte del Comitato Centrale per l’Albo. In particolare, le associazioni di categoria e quelle di tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero competente, dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;
2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;
3) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell’interesse professionale della categoria;
4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;
5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;
6) firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;
7) rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce.
• Trasferimento della tenuta dell’Albo agli Uffici provinciali della motorizzazione. Ciò avverrà con un d.p.c.m. da emanarsi entro e non oltre 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge di stabilità 2014 (quindi entro Giugno 2014). Fino a quel momento, in via transitoria, le Province continueranno ad occuparsi della tenuta degli Albi.
Accanto a queste conferme, la Camera ha approvato un emendamento che cancella, all’interno del comma 12, art. 83 bis della Legge 133/2008, l’inciso “che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui sono svolte le relative prestazioni di trasporto”. In pratica la norma elimina l’obbligo per il vettore di dover emettere la fattura del trasporto entro e non oltre la fine del mese in cui ha eseguito la prestazione, ripristinando i vantaggi legati alla facoltà, riconosciuta alle nostre imprese, di registrare le fatture emesse in un trimestre solare, entro il trimestre successivo, e di liquidare l’Iva facendo riferimento al trimestre di registrazione (art.74, comma 4 del D.P.R 633/1972)
Cordiali saluti.
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