NOR13338 – Codice della strada. Giurisprudenza.

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Roma, 28 Novembre 2013

NOR13338
SM

Oggetto: Codice della strada. Giurisprudenza.

Cartelle esattoriali per sanzioni  del c.d.s. Inapplicabilità della maggiorazione semestrale del 10%
Con un parere rilasciato dall’Avvocatura dello Stato alla Prefettura di Novara, del 31 Luglio u.s, l’Avvocatura ha confermato l’orientamento già espresso in materia dalla Corte di Cassazione (II sez., sentenza n. 3701 del 16 Febbraio 2007), affermando che sulle cartelle esattoriali relative ad infrazioni del c.d.s, non si applicano gli aumenti semestrali del 10% previsti, invece, dall’art. 27 della Legge 689/1981 per le sanzioni amministrative in generale. Infatti, in materia di c.d.s, la disposizione appena citata viene derogata dall’art. 203 del predetto codice, in forza del quale se, entro 60 gg dalla contestazione/notifica del verbale, non è effettuato il pagamento in misura ridotta né viene presentato ricorso, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese di procedura, senza nessun riferimento agli interessi. Pertanto, le cartelle esattoriali emesse con la maggiorazione per interessi, devono ritenersi nulle.

Guida in stato di ebbrezza.
Sulla guida in stato di ebbrezza segnaliamo una serie di Sentenze di Cassazione (IV sez. penale) pronunciate negli ultimi tempi. In particolare:
– Con la Sentenza n. 37743 del 13 Settembre u.s, è stato chiarito che l’aggravio delle sanzioni previsto dall’art. 186, comma 2 bis del c.d.s per i conducenti in stato di ebbrezza che provochino degli incidenti stradali, non scatta per quelli che, anziché aver provocato il sinistro, ne siano rimasti semplicemente coinvolti.  In pratica, la Corte ha escluso che il coinvolgimento nell’incidente stradale sia assimilabile al fatto di aver provocato il sinistro. La norma, come precisato nella sentenza, richiede che “il soggetto abbia provocato un incidente e quindi che sia accertato un coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro.”
– la Sentenza n. 41339 del 10 Ottobre u.s, ha affermato che la guida in stato di ebbrezza accertata in via sintomatica, deve essere ricondotta all’ipotesi più lieve di cui alla lettera a), comma 2 dell’art. 186 c.d.s (quella con un tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi/litro), per cui la fattispecie non ha rilievo penale ma amministrativo, comportando l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 527 a 2108 € e di quella accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi (sanzioni che vengono  aumentate di un terzo per i conducenti di mezzi pesanti, ai sensi dell’art. 186 bis, comma 3 del c.d.s) .
– Con la Sentenza n. 42497 del 16 Ottobre 2013, la Cassazione  ha stabilito che è corretto sottoporre ad alcoltest un conducente fermato in area privata, nel caso le forze dell’ordine lo abbiano intercettato su una via pubblica mentre manteneva una condotta di guida pericolosa, tale da far emergere il sospetto che potesse essere in stato di ebbrezza. Nel caso di specie, il conducente non si era fermato all’alt dell’operatore di polizia e, per questo motivo, era stato inseguito fino alla sua abitazione, dove aveva parcheggiato il veicolo.
– La Sentenza n. 42667 del 17 Ottobre 2013, ha affermato che il conducente, prima di essere sottoposto ai test del sangue per il rilievo del tasso alcolemico, va avvisato dall’operatore di polizia che ha facoltà di farsi assistere da un avvocato; se questo non accade, il conducente deve rilevare questa carenza o subito prima di effettuare il test o nel primo atto successivo (nella fattispecie, nel verbale di identificazione della polizia giudiziaria). Peraltro, se il mancato avviso non è eccepito nei termini prima visti, ciò non comporta la sanatoria del vizio giacché il giudice può sempre rilevare questa nullità d’ufficio, anche dietro sollecitazione della parte interessata.

Cordiali saluti.

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NOR13338