

Roma, 9 Settembre 2013
NOR13259
SM
Oggetto: Videosorveglianza. Conservazione delle immagini oltre le 24 ore. Chiarimento del Garante privacy.
Con una nota del 2 Agosto scorso, il Garante per la privacy ha dettato dei chiarimenti in merito alla conservazione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza; materia, questa, che è stata disciplinata dal medesimo Garante con un provvedimento dell’8 Aprile 2010.
La nota in commento ribadisce il concetto già espresso nel citato provvedimento dell’8.4.2010: il periodo di tempo massimo di conservazione delle registrazioni che garantisce il giusto contemperamento tra le finalità di sicurezza ed il diritto di riservatezza, è circoscritto a poche ore o, al massimo, alle 24 ore successive alla rilevazione dell’immagine, dopodiché il sistema deve provvederne alla distruzione.
Questa regola generale può essere derogata soltanto in 3 casi:
a) in presenza di “speciali esigenze di ulteriore conservazione, in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi”;
b) Il titolare del trattamento deve “aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria”
c) Il titolare del trattamento svolge un’attività lavorativa o produttiva particolarmente rischiosa o sussistono specifiche esigenze tecniche ad essa connesse. In questa ipotesi, la conservazione delle immagini non può comunque protrarsi oltre la settimana.
Con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera c), la nota in esame ha evidenziato che nonostante il par.3.4 del provvedimento dell’Aprile 2010, nell’indicare le specifiche esigenze tecniche citi soltanto i “mezzi di trasporto” e per le attività particolarmente a rischio le “banche”, dette indicazioni hanno carattere meramente esemplificativo e non escludono, quindi, che queste caratteristiche possano riscontrarsi in altri tipi di attività. Tuttavia, in presenza di dipendenti nei locali sottoposti a videosorveglianza, il datore di lavoro è chiamato ad espletare le procedure previste all’art. 4 della Legge 300/1970; pertanto in mancanza di accordi con le rappresentanze sindacali aziendali, la fissazione di un termine più lungo (oltre le 24 ore ma non oltre la settimana) per la conservazione delle immagini è rimessa alla direzione del lavoro territorialmente competente. Nel caso in cui la conservazione delle immagini per una settimana si riveli insufficiente, il titolare può presentare al Garante un’istanza di verifica preliminare con l’obiettivo di allungare i tempi di conservazione.
Il testo della nota del Garante del 2 Settembre 2013, è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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