

Roma, 9 settembre 2013
NOR13257
MQ
Oggetto: Validità della CQC ottenuta per documentazione. Chiarimenti del Dipartimento sulla possibilità di seguire i corsi di rinnovo prima dei 18 mesi dalla scadenza.
Con File avvisi n. 34 del 4 settembre 2013, a firma del Capo Dipartimento ing. Fumero, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha confermato che le disposizioni sulla proroga di due anni della validità della CQC ottenuta per documentazione hanno “implicitamente derogato al limite di 18 mesi dalla scadenza di validità della CQC, posto quale termine a decorrere dal quale è possibile iscriversi ad un corso” di formazione periodica per il rinnovo della stessa.
Quanto sopra anche per risolvere le perplessità sorte in alcuni uffici provinciali della motorizzazione. A tal fine il file avvisi ora emanato ha precisato che il chiarimento verrà contenuto nelle disposizioni dell’emanando decreto ministeriale in materia di CQC.
Conseguentemente – conclude il Ministero – dalle disposizioni sinora emanate “non deriva alcuna sospensione dell’attività di erogazione dei corsi di formazione periodica che potranno svolgersi senza soluzione di continuità”.
Il file avvisi 34 del 4 settembre 2013 è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :