

Roma, 26 agosto 2013
NOR13247
MQ
Oggetto: Proroga di due anni della CQC ottenuta per documentazione.
Con circolare prot. n. 20630 del 7 agosto 2013, la Direzione Generale della Motorizzazione anticipa il contenuto del Decreto dal Capo Dipartimento Trasporti Terrestri 6 agosto 2013 sulla scadenza della validità della CQC e altre disposizioni in materia (tuttora in corso di pubblicazione in gazzetta), con il quale l’Italia attua la possibilità prevista dalla direttiva CE 2003/59 di prorogare il termine per la frequenza dei corsi di formazione periodica per il rinnovo della CQC di due anni.
In forza di tale possibilità (già realizzata da altri sette Stati comunitari: Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Spagna e per evitare un peggioramento nei confronti dei nostri conducenti rispetto a quelli), la validità della carta di qualificazione dei conducenti ottenuta per documentazione (cioè senza corso iniziale e successivo esame di merito) viene prorogata:
– per la CQC trasporto di cose, dal 9 settembre 2014 al 9 settembre 2016;
– per la CQC trasporto di persone dal 9 settembre 2013 al 9 settembre 2015.
Detta proroga verrà applicata sia ai conducenti che hanno già frequentato i corsi di formazione periodica per il rinnovo della CQC, sia a coloro che vi devono ancora provvedere, stabilendo che i corsi svolti saranno considerati utili a rinnovare la carta di qualificazione del conducente fino al 9 settembre 2020 (per la CQC trasporto persone) e fino al 9 settembre 2021 (per la CQC trasporto cose).
Nell’anagrafe delle patenti italiane (archivio nazionale degli abilitati alla guida, tenuto informaticamente dal CED della Motorizzazione a Roma) le date di validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC verranno quindi automaticamente aggiornate come segue:
| Data di scadenza attuale | Data di scadenza aggiornata | 
| 9.9.2013 | 9.9.2015 | 
| 9.9.2014 | 9.9.2016 | 
| 9.9.2018 | 9.9.2020 | 
| 9.9.2019 | 9.9.2021 | 
Per cui i conducenti muniti di CQC (o patenteCQC – cioè di patente avente già unificata in sè la qualificazione CQC dimostrata) con le attuali scadenze potranno regolarmente circolare in Italia fino alle nuove scadenze aggiornate sopra indicate, senza incorrere in alcuna sanzione per mancato rinnovo della stessa CQC.
Per i conducenti che invece vorranno far valere anche all’estero la CQC fino alle nuove scadenze, si suggerisce comunque di frequentare i relativi corsi di formazione periodica prima degli attuali termini delle CQC, ai fini di un loro rinnovo ed aggiornamento materiale e tangibile (anche presso le strutture formative legate a Conftrasporto).
Considerato che la proroga dei due anni di validità della CQC interviene quasi alla scadenza del citato documento o comunque nella fase in cui taluni conducenti hanno già provveduto a rinnovarne la sua validità, la circolare in esame prevede che si possano verificare le seguenti ipotesi:
1) quella dei conducenti aventi CQC non ancora rinnovata, cioè valida sino al 9/9/2014 per il trasporto cose (o al 9/9/2013 per il trasporto persone);
2) quella dei conducenti aventi documentazione CQC rinnovata di validità sino al 9/9/2019 per il trasporto di cose (o al 9/9/2018 per il trasporto persone).
1 – Conducenti con CQC non rinnovata
Rientrano in tale ipotesi sia:
a) coloro (e sono la maggior parte) che non hanno frequentato affatto alcun corso di formazione periodica per il rinnovo della CQC, e questi soggetti potranno continuare regolarmente a condurre i veicoli cui sono abilitati fino alle nuove scadenze aggiornate della CQC sul territorio nazionale, senza che nessuna sanzione sarà loro applicata per mancato rinnovo della stessa CQC. Nel caso in cui volessero guidare anche all’estero o avere aggiornata la validità della loro documentazione CQC (oltre la vecchia data di scadenza), detti soggetti potranno alternativamente:
a.1) frequentare un corso di formazione periodica entro il 9/9/2014, nel caso di CQC trasporto cose (o 9/9/2013 per il trasporto persone) al fine di avere un documento comprovante la CQC (patente unificata con CQC con il codice unionale 95 – cd. patenteCQC) sino alla nuova scadenza aggiornata del 9/9/2021 (9/9/2020 per trasporto persone);
a.2) richiedere un duplicato della patente, che verrà rilasciata come patenteCQC con scadenza di validità al 9/9/2016 (o 9/9/2015 per trasporto persone) – nel caso di titolare di patente di guida estera, cui non si applica la disposizione sulla patente unificata alla CQC, verrà rilasciata un duplicato della CQC-card valido sino alle nuove scadenze aggiornate;
b) coloro che pur avendo già frequentato i corsi di formazione periodica per il rinnovo della CQC, non hanno ancora ottenuto il relativo documento comprovante l’avvenuta e rinnovata qualificazione CQC. Anche in tale caso si possono avere due situazioni:
b.1) che il CED-Motorizzazione non abbia ancora stampato il nuovo documento (patenteCQC o CQC-card) ed allora quest’ultimo verrà emesso con la nuova data aggiornata della scadenza del rinnovo: cioè al 9/9/2021 per il trasporto di cose;
b.2) che il CED-Motorizzazione abbia già provveduto alla stampa del nuovo documento, che quindi riporterà la scadenza del 9/9/2019 per il trasporto cose. In tal caso, al primo rinnovo della patente di guida verrà emesso un documento con la nuova scadenza della CQC  aggiornato al 9/9/2021 per il trasporto cose. E’ comunque facoltà del conducente chiedere prima un duplicato della patenteCQC che quindi riporterà l’ultima scadenza aggiornata e rinnovata del 9/9/2021 (sempre per il trasporto cose).
2 – Conducenti con CQC rinnovata
Per tutti coloro che hanno fatto i corsi di formazione periodica per il rinnovo della CQC ed hanno già ottenuto il relativo documento con la scadenza del 9/9/2019 per il trasporto cose, si possono presentare due ipotesi:
a) che mantengano detto documento fino a tale scadenza e, se circolano solo in Italia, anche fino al 9/9/2021 (cioè alla scadenza del rinnovo prorogata di due anni), oppure
b) che in occasione del primo rinnovo della patente CQC, venga loro rilasciata un duplicato patenteCQC con scadenza di validità di quest’ultima fino al 9/9/2021. Anche in questo caso i conducenti interessati possono chiedere prima il duplicato patente CQC (o la CQC-card se titolari di patente di guida estera) che in tal modo verrà emessa con la nuova data di scadenza aggiornata del rinnovo della CQC.
Da ultimo la circolare riporta alcune modifiche alle disposizioni sul responsabile del corso CQC e sulla rilevazione delle assenze ai corsi, che erano già state oggetto di precedenti circolari e che ora vengono riviste per stabilire che:
a) relativamente al responsabile del corso, questi può essere in ogni caso il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso stesso ovvero persona da questi delegata, tranne nei casi di corsi di formazione periodica svolti con sistema multimediale. In questi ultimi casi, come previsto dalla circolare del 10.1.2012 (cfr. circolare  Conftrasporto NOR12017 del 16.1.2012) “il responsabile del corso può essere il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso stesso solo se in possesso dell’abilitazione di insegnante o della qualifica di esperto in materia di organizzazione aziendale nonché dei requisiti di anzianità previsti per l’esercizio dell’attività di docente dei corsi in parola. In caso contrario, il legale  rappresentante dovrà delegare quale responsabile del corso persona titolare dei predetti requisiti professionali.”;
b) in merito alla rilevazione delle assenze, qualora il calendario delle lezioni preveda un “numero di ore giornaliere (ad es. 3 o 7) tali che – procedendosi alla rilevazione delle presenze entro quindici minuti dall’inizio della lezione giornaliera e, successivamente, per ciascun blocco di ore non inferiore a due e non superiore a tre – residui, per il completamento delle ore massime consentite per ciascun giorno, una sola ora di lezione, la rilevazione della presenza dovrà essere ripetuta entro i primi quindici minuti di quest’ultima”.
La circolare ministeriale commentata è disponibile al link sotto indicato
Cordiali saluti.
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