Roma, 23 Luglio 2013
NOR13225
SM
Oggetto: Sisma Maggio 2012. Finanziamento per i versamenti contributivi e tributari, a favore delle imprese danneggiate.
Con provvedimento del 12 Luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha modificato la modulistica per ottenere il finanziamento previsto per i soggetti cd “danneggiati economici” , con sede nelle zone terremotate dell’Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. Tale finanziamento è stato previsto dall’art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n, 174 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213), per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi dal Ministero dell’economia, nonché degli altri importi dovuti fino al 30 giugno 2013 (termine ora prorogato al 15 Novembre 2013 dall’art.6, comma 3 del D.L. n.43 del 26 Aprile 2013, convertito con Legge 24.6.2013, n.71).
L’accesso alla misura era legato alla presentazione di una comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 Novembre 2012; tuttavia il già citato D.L. 43/2013 (art.6, comma 2), ha differito questa scadenza al 31 ottobre 2013 , per cui entro questa data è ancora possibile richiedere la citata misura.
Il finanziamento per pagare (senza applicazioni di sanzioni) i tributi, i contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013, può essere chiesto:
• sia dai soggetti che non sono riusciti a presentare la documentazione entro il 30 novembre 2012;
• sia dai i soggetti che hanno già presentato la documentazione entro tale termine.
Ricordiamo che la disposizione interessa i titolari di reddito d’impresa con sede operativa e mercato di riferimento nei comuni del cratere, che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto a seguito degli eventi sismici del maggio 2012.
Il danno economico è dimostrato dalla sussistenza di almeno due delle seguenti condizioni:
a) una diminuzione del volume d’affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2011, che sia superiore di almeno il 20% rispetto alla variazione rilevata dall’ISTAT dell’indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell’anno 2012, rispetto all’anno 2011;
b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CICS e deroghe), ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;
c) riduzione, superiore di almeno il 20% rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello Sviluppo Economico dell’anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;
d) contrazione superiore del 20%, registrato nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2011, dei costi variabili quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.
Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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