NOR13093 – Contributo agli investimenti. Commento al D.M. n.118 del 21 Marzo 2013.

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Roma, 28 Marzo 2013

NOR13093
SM

Oggetto: Contributo agli investimenti. Commento al D.M. n.118 del 21 Marzo 2013.

Il decreto del Ministro dei Trasporti n.118 del 21 Marzo 2013 si occupa delle risorse che sono state destinate per favorire gli investimenti delle imprese di autotrasporto; risorse che, com’è noto, ammontano a 24 mln di €uro, secondo la ripartizione contenuta nel decreto interministeriale (Trasporti ed Economia) n.92 del 13 Marzo scorso, che ha suddiviso i fondi complessivamente stanziati per il 2013 a favore dell’autotrasporto (pari a 400 mln di €uro) tra una serie di iniziative tra cui, appunto, figurano gli investimenti per favorire una maggiore strutturazione del settore (vedi, per approfondimenti, la circolare Conftrasporto NOR13092 del 27 Marzo u.s).

Prima di addentrarci  in un’analisi più dettagliata della misura, occorre subito evidenziare un paio di aspetti fondamentali:
1. il contributo potrà essere richiesto soltanto per quegli investimenti che ne danno titolo, effettuati dalla data in cui il decreto in commento verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e fino al 31 Dicembre 2013;
2. il contributo sarà erogato, fino ad esaurimento delle risorse, alle imprese collocate utilmente in una graduatoria che verrà stilata da una Commissione ad hoc istituita presso il Ministero dei Trasporti, tenendo conto della data di spedizione (o di consegna a mano) delle domande. Per cui, una volta effettuato l’investimento nell’arco di tempo prima indicato, consigliamo alle imprese interessate  di spedire immediatamente l’istanza di accesso al contributo, per essere così inserite nella graduatoria con precedenza rispetto alle altre.

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI CONSENTITE
Gli investimenti per i quali è possibile richiedere il contributo, sono i seguenti:
a) acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore  a 11,5 tonnellate, conformi alla normativa antinquinamento euro VI;
b) acquisto, anche tramite locazione finanziaria, di un nuovo rimorchio o semirimorchio con telaio attrezzato per trasporto container o casse mobili, di categoria O4 di cui all’allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE, con contestuale radiazione di un rimorchio o di un semirimorchio con più di 10 anni di età, a condizione che il nuovo mezzo sia dotato di dispositivo di frenata “EBS”;
c) acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di beni capitali destinati al trasporto intermodale (combinato strada-mare e strada-ferrovia), tra cui containers e casse mobili (intese quali Unità di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto così da facilitarne l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione tra di loro, senza rottura di carico, ovvero che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore o dal caricatore), dispositivi di movimentazione e sollevamento merci (da intendersi quali dispositivi di sollevamento e trasferimento delle U.T.I nei terminal intermodali, su autocarri, su vagoni ferroviari o su nave), nonché di nuovi semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5;
d) realizzazione, anche in forma aggregata, di progetti d’investimento per l’ammodernamento tecnologico delle dotazioni di capitali delle imprese di autotrasporto, finalizzati al raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza e a migliori standard ambientali, tra i quali meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo (es le cd scatole nere);
e) investimenti finalizzati all’elaborazione ed attuazione, in forma aggregata, di progetti finalizzati allo sviluppo ed all’incremento della competitività delle imprese attive nel settore del trasporto e della logistica delle merci, nei limiti delle spese amministrative e notarili, di realizzazione dell’aggregazione.
Ricordiamo che, come detto agli inizi, questi investimenti danno titolo per accedere al contributo purché effettuati a partire dalla data di pubblicazione del d.m. sulla Gazzetta Ufficiale e fino al 31 Dicembre 2013; restano esclusi, pertanto, tutti gli investimenti sostenuti prima di questo periodo.

SOGGETTI BENEFICIARI
L’art.2 del d.m individua i beneficiari nelle imprese di autotrasporto merci, di qualsiasi dimensioni, attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di iscrizione al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) ed all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
L’ammontare del contributo varia a seconda della tipologia di investimento effettuata. In particolare:
– per l’investimento diretto all’acquisto di mezzi pesanti di categoria ecologica euro VI, di massa complessiva non inferiore alle 11,5 ton, di cui alla precedente lettera a)  l’art.2, comma 2 del d.m. stabilisce che la concessione del contributo venga subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione del mezzo sia avvenuta in Italia fra la pubblicazione del d.m. in Gazzetta Ufficiale ed il 31 Dicembre 2013; inoltre, dal contributo sono stati esclusi  i veicoli acquistati all’estero ed ivi immatricolati, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero. L’ammontare del beneficio è stato fissato in 7.000 €, calcolato nella misura di circa il 60% del valore del sovracosto rispetto alla produzione di veicoli euro 5.
– Per gli investimenti descritti nelle precedenti  lettere b), c), d), l’intensità dell’aiuto è pari al 20% dell’intero costo di acquisizione. Gli investimenti della lettera  b) (si tratta, ricordiamo, dell’acquisto anche in leasing di rimorchi e semirimorchi specifici per l’intermodalità e dotati di sistema frenante “EBS”, con contestuale radiazione  di un rimorchio o semirimorchio con 10 anni di anzianità), il contributo è aumentato al 25% del costo, se il nuovo mezzo è munito anche di sistemi di controllo elettronico della stabilità.
– Per l’iniziativa della lettera e), l’aiuto è pari al 50% dei costi ammissibili, costituiti dai servizi di consulenza esterna legati al progetto di aggregazione e con la realizzazione delle nuove strutture societarie, inclusa l’assistenza legale e quella notarile, sempre che non rientrino nell’ordinaria gestione aziendale.

Per le imprese che rientrano nella definizione di piccola e media impresa di cui all’allegato I del regolamento (CE) 800/2008 (si tratta, quindi, di quelle che occupano meno di 250 persone con un fatturato annuo non superiore a 50 mln di € e/o con un totale di bilancio annuo non superiore a 43 mln di €.), l’art.2, comma 6 del d.m prevede che l’importo base del contributo possa essere elevato del 10%; a tal fine, gli interessati dovranno espressamente chiedere l’applicazione di questa maggiorazione nella domanda di accesso al contributo, allegando inoltre una dichiarazione sostitutiva sul numero di dipendenti occupati dall’impresa e sul volume del fatturato.

Il d.m prevede poi (art.2, comma 7) un limite massimo del contributo ad impresa, che pertanto:
– per l’acquisto di veicoli nuovi di cui alla precedente lett.a),   non può superare l’1,5% del contributo totale stanziato;
– per gli interventi delle lettere successive, non può superare il 2,5% del contributo totale.
In caso di esaurimento dei fondi, la norma prima indicata prevede che l’importo del contributo venga ridotto entro i sopracitati limiti che sono inderogabili, a meno che non sia accertata la disponibilità di risorse finanziarie alla data del 31.12.2013, rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.

LA DOMANDA DI AMMISSIONE
L’art. 3 del d.m. disciplina le formalità legate alla presentazione della domanda di ammissione al contributo. In particolare, essa deve essere redatta avvalendosi esclusivamente del modello allegato al d.m. (allegato 1), che il Ministero dei Trasporti metterà a disposizione anche in formato WORD sul proprio sito internet; inoltre, a pena di nullità dell’istanza (e, quindi, di esclusione dalla graduatoria), essa deve essere riempita in tutti i suoi campi  di interesse (in particolare quelli richiesti, a pena d’inammissibilità, dall’art.3, comma 1 del d.m) e corredata con la documentazione richiesta nella parte dedicata agli allegati. A proposito di questi ultimi, occorre osservare quanto segue:
– per gli incentivi delle lettere a), b), c), d), alla domanda occorre allegare:
1.  le fatture comprovanti l’importo complessivo della spesa sostenuta;
2. copia del contratto di acquisto o di leasing e di ogni altro documento che attesti le caratteristiche tecniche degli strumenti acquisiti;
3. per gli acquisti delle lettere a), b), la carta di circolazione rilasciata dall’UMC competente. Se questa non è stata ancora rilasciata, l’art.3, comma 3 del d.m permette, in via provvisoria, di allegare la copia della domanda di immatricolazione presentata o, in alternativa, il numero di protocollo apposto dalla motorizzazione sulla domanda di immatricolazione fermo restando che, comunque, l’impresa dovrà comunicare al Ministero il rilascio della carta di circolazione con indicazione del numero di targa.
– Per gli incentivi della lettera e) la copia dell’atto di aggregazione da cui risulti la finalità perseguita ed i costi di costituzione sostenuti.

La domanda, completa di tutti gli allegati, deve essere inviata entro e non oltre il termine perentorio del 31 Gennaio 2014, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Trasporti terrestri – Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma; tale invio potrà effettuarsi mediante Raccomandata A/r o consegna a mano presso gli uffici della predetta direzione generale. La domanda va presentata ad investimento eseguito, visto che il d.m. (art.3, comma 2) esclude l’invio delle richieste a titolo preventivo, affermando che le istanze di ammissione vanno presentate “esclusivamente ad avvenuta realizzazione dell’investimento”. Tuttavia, il d.m permette di presentare la domanda anche in presenza di un investimento parziale; in questo caso, nella prima istanza (redatta con il consueto modello allegato I del d.m), l’impresa dovrà dichiarare (barrando l’apposito riquadro della sezione 1/b) la volontà di presentare una o più domande semplificate entro il 31 Gennaio 2014.

In questa sede, ricordiamo quanto già detto agli inizi: una volta eseguito l’investimento, si consiglia alle imprese di presentare immediatamente la richiesta di accesso al contributo, per ottenere così un posizione migliore nella graduatoria che sarà redatta dal Ministero dei Trasporti.

LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Alla formazione della graduatoria provvede un’apposita Commissione ministeriale designata dal Ministero dei Trasporti, la quale verificherà in prima battuta se la documentazione allegata è completa chiedendo, laddove ravvisasse delle mancanze comunque sanabili, le opportune integrazioni nel termine perentorio di 15 gg a pena di esclusione dal beneficio.

All’esito di un’istruttoria più approfondita per verificare se l’istante ha diritto ad ottenere la misura, la Commissione provvederà a stilare una graduatoria delle imprese aventi titolo, tenendo conto (come già detto) della data di spedizione della raccomandata a/r o di quella di consegna a mano della domanda, dandone poi notizia all’impresa interessata.
Come più volte ripetuto, l’ordine di inserimento in graduatoria è molto importante ai fini dell’accesso al contributo; se all’ultimo posto utile dovessero figurare due o più imprese, detto contributo verrà ridotto proporzionalmente fra le stesse.

Durante l’anno il Ministero monitorerà le disponibilità residue dello stanziamento di 24 mln di € in base alle domande pervenute e, laddove le risorse si esaurissero prima del tempo, ne darà notizia sul proprio sito internet affinché le domande trasmesse al Ministero dopo quella data o, comunque, a risorse esaurite, non vengano prese in esame.

L’impresa utilmente collocata nella graduatoria dovrà comprovare, a pena di esclusione, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata al d.m (allegato 3), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti di stato dichiarati illegittimi dalla Commissione U.E.

Il testo del D.M., diffuso dal Ministero dei Trasporti, è già stato allegato alla circolare Conftrasporto NOR13092 del 27 Marzo 2013, oltre ad essere disponibile anche nella home page del sito confederale; ci riserviamo di ripubblicare il testo nella versione che sarà inserita nella Gazzetta Ufficiale.

Cordiali saluti.

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NOR13092