NOR13033 – Nuova disciplina delle patenti di guida. Chiarimenti del Ministero dei Trasporti sulla prova per il conseguimento delle patenti per la guida dei mezzi pesanti.

Traforo del Monte Bianco
31 Gennaio 2013
NOR13034 – Procedura informatizzata degli esami di revisione della carta di qualificazione del conducente.
1 Febbraio 2013

Roma, 1 Febbraio 2013

NOR13033
SM

Oggetto: Nuova disciplina delle patenti di guida. Chiarimenti del Ministero dei Trasporti sulla prova per il conseguimento delle patenti per la guida dei mezzi pesanti.

Facciamo seguito alla circolare Conftrasporto NOR13030 del 31 Gennaio, per informarvi che il Ministero dei Trasporti ha emanato la circolare prot. 2613 del 29 Gennaio u.s, con la quale ha dettato le disposizioni attuative del decreto ministeriale dell’8 Gennaio 2013, in materia di disciplina della prova di esame per conseguire le patenti utili per la conduzione dei mezzi pesanti (C1, C, C1E, CE), oltre a quelle del trasporto persone della categoria D, D1, D1E di cui, però, non ci occuperemo in questa sede.

Rimandando alla lettura del testo per gli approfondimenti, evidenziamo alcuni degli aspetti della nuova normativa, affrontati nella circolare:
– Nella prova teorica delle patenti di categoria C1, C, sono stati introdotti anche gli argomenti relativi al traino di un rimorchio di massa complessiva superiore a 750 Kg, propri rispettivamente delle patenti di categoria C1E, CE.
– Il candidato già in possesso della patente di categoria C1 che intenda ottenere la patente C, anche speciale, svolge la prova teorica limitatamente agli argomenti relativi a questo tipo di patente. Questi argomenti sono contenuti al paragrafo A.1.2 della circolare ministeriale e prevedono, tra l’altro, le nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna,  sul montaggio e corretto impiego dei pneumatici e la responsabilità del conducente in merito al ricevimento, trasporto e consegna delle merci.
– Per quanto riguarda la prova teorica, fino a quando non saranno stati predisposti i questionari di esame informatizzati, si svolgerà con il metodo orale; il titolare di patente di categoria C1 o C che intenda ottenere una patente di categoria C1E o CE, sosterrà una prova integrativa orale sui sistemi di aggancio alla motrice di rimorchi e semirimorchi, e relativi sistemi di frenatura. Nella fase a regime, l’esame sarà svolto con sistema informatizzato e si articolerà in domande estratte da un data base ministeriale, per le quali il candidato dovrà indicare “V” per vero e “F” per falso.
– L’età minima prevista per ottenere le patenti C e CE, fissata in 21 anni, può essere ridotta a 18 qualora il candidato sia titolare di una CQC rilasciata a seguito di un corso di qualificazione ordinaria, secondo quanto prescritto dal nuovo art. 18, comma 2, lett. a) del d.lgvo 286/2005 (introdotto dall’art. 17 del D.lgvo 2/2013). La circolare precisa i passaggi che deve seguire il soggetto minore di 21 anni, per il rilascio della patente C o CE:
a)  in primo luogo, egli deve iscriversi al corso di qualificazione iniziale per ottenere la CQC;
b) una volta effettuata la predetta iscrizione, può chiedere di sostenere  un esame di teoria per la patente C che, se superato, gli permette di ottenere il foglio rosa per esercitarsi alla guida di veicoli della corrispondente categoria;
c) con il foglio rosa, egli può svolgere la parte del programma del corso di qualificazione iniziale della CQC, relativa alle ore di guida individuale;
d) infine, completato il corso di qualificazione iniziale e superato il relativo esame per l’ottenimento della CQC, può accedere alla prova pratica di guida per ottenere la patente C, per la quale aveva già superato l’esame teorico.

La circolare affronta anche la situazione del minore di anni 21 che, alla data del 19 Gennaio u.s (data di entrata in vigore delle disposizioni del d.lgvo 59/2011, sulla nuova classificazione delle patenti), era titolare del foglio rosa per conseguire la patente C o CE. In questo caso, egli entro la data di scadenza del foglio, può scegliere se ottenere:
1. una patente di categoria C1 o C1E; oppure
2. una patente di categoria C o CE, previa frequenza di un corso di qualificazione iniziale (sia ordinario che accelerato) di tipo CQC per trasporto di cose, e superamento del relativo esame.

Uno sguardo, infine, alle disposizioni transitorie approfondite al paragrafo A.5 della circolare ministeriale. Fatte salve le deroghe ai limiti anagrafici minimi per ottenere le patenti, previsti dall’art. 115 del c.d.s per il candidato minore di anni 21 titolare di CQC:
– il candidato che, alla data del 18 Gennaio u.s, ha superato la prova di teoria per ottenere la patente C o CE, può effettuare la prova di guida per ottenere la patente C1 o C1E oppure, se ha compiuto 21 anni, può optare per la predetta prova pratica diretta ad ottenere la patente C o CE;
– la prenotazione all’esame di teoria per la patente C o CE eseguita entro il 18 Gennaio 2013, è valida come prenotazione per le patenti C1 o C1E oppure, se il candidato almeno ventunenne ne faccia richiesta, per le patenti C o CE;
– la prenotazione all’esame di guida per ottenere la patente C o CE effettuata entro il 18 Gennaio 2013, vale per l’ottenimento delle patenti C1 o C1E oppure, su richiesta del candidato almeno ventunenne, delle patenti C o CE.

Il testo della circolare ministeriale è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

NOR13033

circolare ministeriale