NOR13021 – MODIFICATA – Nuova disciplina in materia di patenti di guida – modifiche al D.lgvo 59 del 18 aprile 2011

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18 Gennaio 2013
LAV13022 – Lavoro. Comunicazione del lavoro somministrato alle rappresentanze sindacali.
22 Gennaio 2013

Roma, 22 gennaio 2013

NOR13021
SM

Oggetto: MODIFICATA. Nuova disciplina in materia di patenti di guida. Modifiche al D.lgvo 59 del 18 Aprile 2011.

Come abbiamo più volte preannunciato nei giorni scorsi con le nostre circolari (vedi, in ultimo, la circolare CIR13013 del 10 Gennaio scorso, per gli approfondimenti del caso), il 19 Gennaio u.s è entrata in vigore la nuova disciplina sulle patenti di guida contenuta nella direttiva comunitaria U.E 2006/16, recepita in Italia con il decreto legislativo 59 del 18 Aprile 2011.
Il provvedimento, già commentato con la circolare Conftrasporto NOR11086 del 5 Maggio 2011, è stato tuttavia integrato con un nuovo decreto legislativo, n. 2 del 16 Gennaio 2013  (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 Gennaio, d’ora in avanti “decreto”.), con il quale sono state:
– recepite le modifiche alla direttiva U.E 2006/16 apportate dalla direttiva 2011/94 (Capo I del provvedimento);
– introdotte misure per coordinare la nuova classificazione delle patenti di guida, con la normativa in materia di Carta di qualificazione del conducente contenuta nel Capo II del D.lgvo 286/2005 (Capo II);

LE MODIFICHE  DEL CAPO I.
Si tratta delle modifiche apportate al D.lgvo 59/2011, per adeguarne i contenuti alle novità che, nel frattempo, sono state introdotte dalla direttiva U.E 2011/94. In particolare, sono stati apportati dei correttivi all’art. 116 del c.d.s, prevedendo (art.2, comma 1 del decreto):
– l’eliminazione del tagliando adesivo sulla patente, in caso di cambio di residenza. Ora, il dato sarà aggiornato dall’Ufficio del dipartimento trasporti terrestri, presso il CED della motorizzazione.
– L’introduzione di un nuovo comma, il 15 bis, che ha depenalizzato la fattispecie della guida di veicoli per i quali è richiesta una patente di categoria superiore. In pratica, il titolare di una patente di categoria B1, C1 o D1 che si metta alla guida di veicoli per i quali è richiesta, rispettivamente, la patente B, C o D, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 € ed a quella accessoria della sospensione della patente da 4 a 8 mesi, mentre per il titolare del veicolo è prevista una sanzione amministrativa da 389 ad un massimo di 1559 €.  (art. 116, comma 14 del c.d.s).
Una precisazione su questo aspetto: l’importo prima riportato non tiene conto dell’aggiornamento delle sanzioni del c.d.s previsto dal decreto del Ministro della giustizia del 19 Dicembre 2012, tenuto conto che il decreto 59/2011 è entrato in vigore il 19 Gennaio scorso. Per completezza di informazione, ed in attesa di chiarimenti da parte del Ministero, evidenziamo tuttavia che ove rivalutato, tale importo andrebbe da un minimo di  €410 € ad un massimo di 1643 €.
La sanzione prima vista da 1.000 a 4.000 € e quella accessoria della sospensione della patente da 4 a 8 mesi, si applica anche ai conducenti con più di 65 anni che conducano autotreni o autoarticolati sopra le 20 ton, senza aver conseguito l’attestato di idoneità psicofisica previsto dall’art.115, comma 2 del codice della strada che, com’è noto, previo rinnovo annuale, gli permette di condurre questi mezzi fino al 68° anno di età (modifica dell’art.126, comma 12, prevista dall’art. 5, comma 1, lett. d del decreto).

L’art. 3 ha modificato l’art. 124 del codice della strada sulla guida delle macchine agricole e di quelle operatrici. Per condurre macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, esclude quelle a vapore, che circolano su strada, occorre aver ottenuto una patente:
– di categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non oltrepassino i limiti di sagoma e di peso previsti dall’art. 53, comma 4 del c.d.s, e che non superino la velocità di 40 Km/h;
– della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle macchine operatrici;
– della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.

L’art. 5 del decreto modifica l’art. 126 del c.d.s, in materia di durata e conferma della patente di guida. Qui, le modifiche hanno interessato i seguenti aspetti:
1. al comma 3 dell’art.126 c.d.s, viene precisato che, al compimento dei 65 anni di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore alle 20 ton. In questo modo, tale prescrizione è stata coordinata con l’altra, già vista, dell’art.115, comma 2, lett. a del c.d.s (introdotta in occasione della riforma del 2010, con Legge 120 del 29 Luglio), che vieta al conducente con più di 65 anni di guidare autotreni ed autoarticolati di massa superiore a 20 ton, a meno che non si doti  di un attestato di idoneità psicofisica di validità annuale che gli permetta di restare alla guida fino a 68 anni.
2. Con le modifiche introdotte dal D.lgvo 59/2011, il comma 11 dell’art.126 c.d.s ha stabilito che la guida con patente o altra abilitazione (tra cui la CQC) scaduta, venga sanzionata con una somma che va da un minimo di 155 ad un massimo di 624
Anche in questo caso, bisogna ripetere la precisazione appena fatta: l’importo prima riportato non tiene conto dell’aggiornamento delle sanzioni del c.d.s previsto dal decreto del Ministro della giustizia del 19 Dicembre 2012, che è entrato in vigore il 19 Gennaio scorso. Tuttavia, per completezza d’informazione ed in attesa di chiarimenti da parte del Ministero, evidenziamo che ove rivalutato, tale importo andrebbe da un minimo €.163 € ad un massimo di 658 €.

 La novità introdotta dal decreto riguarda la sanzione accessoria del ritiro della CQC, che ora è stato espressamente previsto per il conducente titolare di patente di guida estera; per il conducente italiano si applicano, invece, le sanzioni dell’art. 216, comma 6 del c.d.s in materia di guida con documento ritirato, che prevedono il pagamento di una somma da un minimo di 1988 € ad un massimo di 7953 € (importo rivalutato), e la sanzione accessoria del fermo del mezzo per tre mesi (confisca in caso di reiterazione). E’ importante evidenziare che, alla luce delle disposizioni transitorie contenute all’art. 24 del decreto, questa novità dovrebbe diventare applicabile soltanto a partire dal 90° giorno dall’entrata in vigore del decreto, quindi dal prossimo 3 Maggio. Utilizziamo il condizionale in quanto la norma che prevede questo rinvio, quindi l’art. 24, comma 5 del decreto, cita espressamente la lettera b bis dell’art. 126 c.d.s che in realtà non esiste, per cui tutto lascia supporre che il riferimento corretto fosse alla lettera c di quest’ultimo articolo che, appunto, è quello prima descritto.

L’art.7 del decreto modifica l’art.15 del decreto legislativo 59/2011, in materia di notifica dei provvedimenti di inibizione alla guida emanati nei confronti  del titolare di una patente extracomunitaria che abbia commesso violazioni del c.d.s per le quali è stata prevista la sospensione o la revoca dell’abilitazione alla guida; viene previsto che la notifica avvenga nelle forme dell’art. 201 del c.d.s, momento a partire dal quale l’inibizione diventa efficace (in caso di contestazione immediata della violazione, tale efficacia si produce dal ritiro del documento ed il conducente, non residente in Italia, viene invitato ad eleggere il suo domicilio nel ns Paese).

LE MODIFICHE DEL CAPO II
Le modifiche al Capo II del decreto legislativo 286/2005 hanno riguardato, principalmente, le norme sulla CQC contenute nel D.lgvo 286/2005, per coordinarle con la nuova classificazione delle patenti di guida introdotta dal Decreto legislativo 59/2011 che, ricordiamo, ha affiancato alla patente di categoria C, due nuove categorie:
– la categoria C1, che abilita chi ha compiuto 18 anni alla guida di veicoli di massa superiore alle 3,5 ton e fino a 7,5 ton, ai quali può essere agganciato un rimorchio di massa massima non superiore a 750 Kg (nuovo art.116, comma 3, lett.h del c.d.s);
– la categoria C1E, che abilita sempre chi ha compiuto 18 anni alla guida di complessi veicolari, formati da una motrice che rientra nella categoria C1 e da un rimorchio o da un semirimorchio di massa superiore a 750 Kg, purché la massa del complesso non superi le 12 ton (nuovo art.116, comma 3, lett.i del c.d.s).

La patente di categoria C abilita alla guida di veicoli di massa superiore alle 3,5 ton, coloro che abbiano compiuto i 21 anni di età; tuttavia, anche il minore di anni 21 può condurre veicoli per i quali è richiesta la patente C, qualora abbia conseguito la CQC dopo aver frequentato un corso di formazione ordinario e superato il relativo esame (vedi il nuovo art. 18 del d.lgvo 286/2005, introdotto dall’art. 17 del decreto in esame). Viceversa, il minore di anni 21 che abbia ottenuto la CQC effettuando la formazione accelerata, fino al compimento di questa età può guidare soltanto mezzi di massa fino a 7,5 ton se titolare della patente C1, oppure fino a 12 ton (incluso il rimorchio) se è titolare della patente C1E.
Questa previsione si lega strettamente all’altra novità contenuta nel comma 1 del citato art. 18 del decreto legislativo 286/2005: per iscriversi ai corsi di qualificazione ordinaria o accelerata per il rilascio della CQC non occorre il previo possesso della corrispondente patente di guida, la quale dovrà essere ottenuta, al più tardi, al momento di presentare l’istanza per sostenere l’esame per il rilascio della CQC. Per svolgere le esercitazioni alla guida previste nel programma della qualificazione iniziale, è sufficiente che il soggetto si munisca del foglio rosa per patente corrispondente al veicolo alla cui guida intende esercitarsi.

Per i titolari di patente italiana, la qualificazione iniziale e la formazione periodica saranno comprovate con l’inserimento, sul predetto documento di guida, del codice unionale armonizzato “95” (art.21, comma 1, lett. b del decreto, di modifica dell’art.22 del d.lgvo 286/2005). Diversamente, gli autisti con patenti estere alle dipendenze di imprese italiane, continuano a comprovare la predetta qualificazione con la CQC in formato card, su cui viene indicato il codice unionale “95” (art.21, comma 1, lett. e del decreto). Quindi, per i conducenti titolari di patente di guida rilasciata in Italia, la CQC non consisterà più in una carta autonoma che, invece, rimane in vigore per i titolari di patente estera; infatti, l’esperienza di questi anni ha dimostrato che il punteggio dei conducenti professionisti può essere gestito in modo efficace anche con il solo codice unionale 95 riportato sulla patente di guida, senza la necessità di una card autonoma.
Pertanto, a partire dal 3 Maggio p.v (90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, prevista il prossimo 2 Febbraio), in occasione del rinnovo della CQC del titolare di una patente italiana, verrà rilasciato un duplicato della patente di guida con impresso il codice unionale”95” e la data di scadenza dell’abilitazione; lo stesso dicasi in caso di duplicato della CQC per furto, distruzione, smarrimento o deterioramento (vedi art.24, comma 3 del decreto).

Uno sguardo, infine, alla deroga ai criteri di propedeuticità previsti all’art.116, comma 6 del c.d.s i quali, per ottenere una patente di categoria C o superiore, richiedono il conseguimento del titolo di guida presupposto per queste categorie, ovvero la patente B. Questa deroga, com’è noto, era stata introdotta dalla Legge 120/2010 per agevolare gli autisti stranieri alle dipendenze di imprese di autotrasporto italiane, titolari di patenti non convertibili ed in possesso di CQC rilasciata dall’Italia per documentazione; costoro, trascorso un anno dalla fissazione della residenza in Italia, avrebbero dovuto sostenere l’esame per la patente B, attendere poi 6 mesi per sostenere l’esame per la patente C e, infine, svolgere la qualificazione iniziale per la CQC. Con la deroga alla propedeuticità, invece, questi soggetti sono stati abilitati a conseguire, previo superamento del relativo esame, una patente della stessa categoria di quella estera posseduta (quindi, ad esempio, la patente C senza passare per la B), ottenendo allo stesso tempo un duplicato della CQC avente la stessa scadenza di quella ottenuta per documentazione.
Il decreto in commento interviene su questo meccanismo, ampliandone la portata, stabilendo che questa deroga operi anche per i conducenti titolari di patente estera che hanno ottenuto la CQC in Italia a seguito di qualificazione iniziale o formazione periodica (art.21, comma 1, lett.h), la quale così si affianca al rilascio della CQC per documentazione;  inoltre, l’esame per ottenere la patente C in Italia può essere sostenuto anche da chi risiede, nel nostro Paese, da meno di un anno.

Il testo del decreto è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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NOR13021

Decreto legislativo