Roma, 9 Gennaio 2013
NOR13010
SM
Oggetto: Rating di legalità. Regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Con delibera del 14 Novembre 2012 (pubblicata sula Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 Dicembre 2012), l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha dato attuazione alla disposizione prevista dall’art. 5 ter del decreto legge n.1/2012 (come, in ultimo, modificato dal decreto legge 24 Marzo 2012, n.29), a norma del quale la stessa Autorità procede, in accordo con i Ministeri della Giustizia e dell’Interno, ad elaborare un rating di legalità per le imprese che operano nel territorio nazionale, con un fatturato minimo di due milioni di euro.
La predetta norma prevede, inoltre, che di questo rating se ne tenga conto in sede di concessione dei finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché per l’accesso al credito bancario, con modalità che andranno stabilite mediante un decreto del Ministro dell’economia. Peraltro, gli Istituti di credito che, nel concedere il finanziamento, non dovessero tener conto di questo rating, devono trasmettere alla Banca d’Italia una relazione dettagliata sulle ragioni della decisione assunta.
Il rating viene rilasciato dall’Autorità garante della concorrenza su richiesta dell’impresa che, come detto, deve aver realizzato un fatturato minimo di due milioni di euro nell’annualità precedente.
Il rating può variare da un minimo di una ad una massimo di tre stellette ed è attribuito sulla base delle informazioni dichiarate dall’impresa, nella richiesta di rilascio presentata alla predetta Autorità in formato elettronico utilizzando l’apposito modello (vedi il fac simile allegato alla presente circolare). L’esito della richiesta verrà comunicato all’impresa, sul suo indirizzo di Posta elettronica certificata.
Quanto all’assegnazione delle stellette, per ottenere il punteggio minimo (una stella), l’azienda deve dichiarare una serie di informazioni tramite autocertificazione del suo legale rappresentante, tra cui:
– la mancanza di sentenze di condanna per reati tributari e contro la pubblica amministrazione, l’assenza di procedimenti in corso per reati di mafia nei confronti del titolare dell’impresa e del direttore tecnico (nelle imprese individuali), ovvero nei confronti degli amministratori, del direttore generale, di quelli tecnico, del rappresentante legale e dei soci titolari di partecipazioni di maggioranza anche relativa (nelle imprese collettive);
– l’assenza, nel biennio precedente alla richiesta di rating, di condanne per illeciti antitrust gravi per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi contributivi, retributivi, fiscali e assicurativi verso i propri dipendenti e collaboratori.
Il punteggio minimo viene incrementato fino ad una massimo di altre due stellette, quando l’impresa rispetti gli ulteriori requisiti fissati dall’art.3 del Regolamento dell’antitrust (utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti per somme di importi inferiori a quelli fissati dalla Legge; iscrizione in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, ecc..).
Il rating ha durata biennale, è rinnovabile su richiesta dell’impresa e viene revocato in caso di perdita di una delle condizioni necessarie per il rilascio della stelletta.
Il Regolamento dell’antitrust ed il modello di domanda per il rilascio del rating, sono disponibili ai link sottoindicati.
Cordiali saluti.
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