Roma, 19 Dicembre 2012
NOR12328
SM
Oggetto: decreto legge 11 dicembre 2012, n. 216 (decreto Salva Infrazioni) commento alle disposizioni di maggior interesse.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2012, è stato pubblicato il decreto-legge recante “Disposizioni urgenti volte ad evitare l’applicazione di sanzioni dell’Unione Europea” (cd Salva infrazioni), con il quale l’Italia ha inteso ovviare ad una serie di procedure di infrazione aperte dall’Unione Europea. Il testo di questo provvedimento confluirà nel disegno di Legge di Stabilità mediante uno specifico emendamento da parte dei relatori; tuttavia, vista la rilevanza di alcuni delle tematiche affrontate nel decreto, riportiamo di seguito un commento alle disposizioni di maggiore interesse.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA.
Le modifiche normative in materia di IVA, riguardano:
a) il contenuto ed i termini per l’emissione della fattura;
b) la fattura elettronica;
c) la fattura semplificata;
a) Contenuto e termini di emissione della fattura
Il decreto legge (art.1) introduce rilevanti modifiche all’art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a proposito del contenuto e dei termini di emissione delle fatture, prevedendo:
– l’indicazione in fattura di apposite diciture, per particolari fattispecie (ad esempio, regimi speciali, inversione contabile, eccetera);
– l’obbligo di indicare il numero di partita Iva del cessionario o del committente, ovvero il numero di registrazione ai fini Iva per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, oppure il codice fiscale quando il cessionario o il committente non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione;
– l’emissione di fatture periodiche, per le prestazioni individuabili mediante idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto. La fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento di queste operazioni.
– Nuovi termini di fatturazione per le operazioni Iva intracomunitarie e per quelle rese a (o ricevute da) un soggetto passivo stabilito fuori dalla U.E, tenuto conto che la Direttiva n. 2012/45/UE ha imposto agli Stati membri di consentire l’emissione della fattura, entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento dell’operazione. Il decreto ha quindi riscritto l’art.21, comma 4, lettere c) e d) del D.P.R 633/1972, stabilendo che il prestatore nazionale possa fatturare a committenti comunitari o extracomunitari entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento dell’operazione.
Infine, con alcune modifiche agli artt. 46, 47 e 49 del citato D.L. n. 331/1993, sono stati rideterminati i termini per la registrazione delle fatture e per il versamento dell’imposta in maniera da ridurre al minimo l’impatto sull’operatività dei soggetti.
b) Fattura elettronica
Con una modifica all’art.21, comma 1 del D.P.R 633/1972, viene introdotta la definizione di fattura elettronica, identificata in quella emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico ed il cui utilizzo è subordinato all’accettazione da parte del destinatario.
In merito all’autenticità dell’origine, all’integrità del contenuto ed alla leggibilità della fattura, è stato modificato il comma 3 del medesimo art. 21, lasciando, di fatto, al soggetto passivo la possibilità di scegliere le modalità con cui assicurare queste caratteristiche; la nuova disposizione chiarisce, tuttavia, che in aggiunta all’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione, che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile.
Circa la conservazione delle fatture, è stato modificato l’art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo che le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell’art. 21, comma 5, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Viene, inoltre, previsto che le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente; per fatture create in formato elettronico si intendono quelle che – ancorché create elettronicamente – non possono definirsi fatture elettroniche per la mancanza della loro accettazione da parte del destinatario.
c) Fattura semplificata
Nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, viene inserito l’art. 21-bis sulla fattura semplificata, che può essere emessa solo in caso di operazioni di ammontare non superiore a 100 euro, ovvero in caso di fatture rettificative (note di variazione).
Nella fattura semplificata, in luogo dei dati identificativi del cessionario o del committente stabilito in Italia, è consentito indicare il solo codice fiscale o il numero di partita Iva del medesimo. In caso di cessionario o committente stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, è possibile riportare solamente il numero di identificazione Iva attribuito da tale Stato membro.
Sulla fattura semplificata non è necessario evidenziare la base imponibile dell’operazione e la relativa imposta, essendo sufficiente l’indicazione del corrispettivo complessivo e dell’imposta o, in alternativa, dei dati necessari per calcolarla; ad esempio, può essere semplicemente indicato il corrispettivo (Iva compresa) e l’aliquota dell’Iva in esso inclusa.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Congedo parentale (art. 3)
La norma apporta le seguenti modifiche all’art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001:
– viene consentita la fruizione del congedo parentale anche ad ore, prevedendo, tuttavia, che spetti alla contrattazione collettiva stabilirne le modalità di fruizione ed i criteri di calcolo della base oraria, nonché l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa;
– è previsto che per poter fruire del congedo parentale, il genitore, oltre a dover dare un preavviso di almeno 15 giorni al datore di lavoro, debba indicare l’inizio e la fine del periodo di congedo medesimo;
– durante il periodo di congedo, viene introdotta la possibilità che il lavoratore e il datore di lavoro si tengano in contatto, anche al fine di concordare adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenuto conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
SGRAVI CONTRIBUTIVI VENEZIA E CHIOGGIA (art. 7)
La norma prevede che l’INPS verifichi se gli sgravi contributivi concessi nel triennio 1995-1997 alle imprese operanti nei territori di Chioggia e Venezia, siano stati riconosciuti in violazione della normativa europea sugli aiuti di stato.
A tal fine l’INPS, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge, richiederà alle suddette imprese la necessaria documentazione, che dovrà essere fornita in via telematica nei 30 giorni successivi alla richiesta.
Si evidenzia, inoltre, che in caso di inadempienza, o di mancata risposta senza giustificato motivo, l’INPS procederà al recupero integrale delle agevolazioni concesse.
Qualora dalla verifica dovesse emergere la violazione della normativa europea, le imprese dovranno procedere al pagamento della somma pari agli importi a suo tempo non versati a causa dell’agevolazione ed ai relativi interessi, maturati dalla data in cui si è fruito del beneficio e sino alla data del recupero effettivo.
Da ultimo la disposizione, per consentire allo Stato di recuperare correttamente gli aiuti illegittimi nei confronti delle singole imprese, estingue i procedimenti attualmente pendenti, demandando all’INPS l’emissione di nuovi provvedimenti che rechino un’espressa motivazione circa l’idoneità del beneficio ricevuto a falsare la concorrenza.
Cordiali saluti.
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