

Roma, 28 Novembre 2012
NOR12307
SM
Oggetto: dimostrazione del requisito della capacità finanziaria. Nota del Ministero dei Trasporti.
Con una nota del 26 Novembre, il Ministero dei Trasporti, tenuto conto delle problematiche riscontrate da parte delle imprese di autotrasporto nel fornire adeguata dimostrazione del requisito della capacità finanziaria con le modalità individuate nella circolare dello stesso Ministero dell’11.5.2012, ed al fine di garantire maggiore uniformità di comportamento sul territorio, ha stabilito che la dimostrazione del requisito non può essere data mediante i seguenti strumenti:
– polizze assicurative o attestazioni di polizze assicurative rilasciate da compagnie estere, non in linea con la normativa europea o nazionale in campo assicurativo, o non contenenti gli elementi richiesti per la validità dell’attestazione stessa;
– Fidejussione bancaria o polizza assicurativa prevista per le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti;
– Polizze assicurative obbligatorie di responsabilità civile;
– Fidejussioni o attestati di fidejussione rilasciati da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 106 T.U.B, che non risultino abilitati dalla banca d’Italia al rilascio delle specifiche tipologie di garanzie richieste per la dimostrazione del requisito;
– Garanzie rilasciate dai confidi.
In via transitoria, ed in attesa che venga predisposta una specifica polizza di assicurazione professionale a cura delle imprese di assicurazione, è possibile dimostrare la capacità finanziaria mediante attestazione di vigenza di polizza di responsabilità del vettore stradale, previamente convalidata dalla compagnia, in quanto strumento comunque inerente al contratto di trasporto stesso e collegata alla responsabilità ex art. 1693 cc in capo al vettore.
Infine, la nota non ritiene conforme ai principi normativi in materia, l’eventuale cumulo di mezzi di dimostrazione della capacità finanziaria.
Il testo della nota è disponibile al link sotto indicato
Cordiali saluti.
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