

Roma, 28 Novembre 2012
NOR12304
SM
Oggetto: disposizioni per la prevenzione e la repressione delle corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. Riflessi sull’autotrasporto di cose in conto terzi.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 Novembre 2012 è stata pubblicata la Legge n.190 del 6 Novembre 2012, in vigore dal 28 Novembre, intitolata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Questa Legge si compone di due soli articoli: l’articolo 1, suddiviso in 83 commi, contiene le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, mentre l’articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall’applicazione della Legge non devono derivare nuovi oneri a carico del bilancio statale.
Tra le disposizioni contenute nel provvedimento, di particolare interesse appaiono quelle contenute nei commi dal 52 al 57 per accrescere l’efficacia dei controlli antimafia nelle attività a rischio infiltrazione mafiosa. In particolare, il comma 52 prevede l’istituzione, presso ogni Prefettura, di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti ad infiltrazione mafiosa, operanti nei settori a rischio individuati al comma 53:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri (dal comma 53 al 57).
L’iscrizione nell’elenco attesta che l’impresa non è soggetta ad infiltrazioni malavitose, e soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio dell’attività.
La Prefettura verifica periodicamente la perdurante insussistenza dei suddetti rischi nelle imprese iscritte all’elenco e, in caso negativo, ne dispone la cancellazione ( comma 52).
Le attività a rischio infiltrazione possono essere aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell’interno adottato di concerto con quello dei Trasporti e dell’Economia.
L’impresa iscritta nell’elenco comunica alla Prefettura competente qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti, secondo quanto previsto dal T.U. di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell’iscrizione.
Gli elenchi diventeranno operativi soltanto dopo l’emanazione di uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il quale il comma 56 fissa un termine (ordinatorio) di 60 gg dall’entrata in vigore della legge in commento.
Il testo del provvedimento è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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