NOR12301 – Ratifica del protocollo trasporti della Convenzione delle Alpi. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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Roma, 21 Novembre 2012

NOR12301
SM

Oggetto: Ratifica del protocollo trasporti della Convenzione delle Alpi. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 Novembre 2012 è stata pubblicata la Legge n. 196 del 9 Novembre 2012, con la quale l’Italia, dopo oltre 10 anni, ha ratificato il protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi.

Com’è noto, la Conftrasporto ha da sempre mantenuto un atteggiamento critico verso questo Protocollo, che si prefigge l’obiettivo, del tutto generico, di favorire lo spostamento delle merci dalla strada alla ferrovia anche con l’imposizione, alle Parti Contraenti della Convenzione, del divieto di costruire nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino (vedi l’art.11).
Per questo motivo, la ns Confederazione ha chiesto al Parlamento di non ratificare questo Protocollo in assenza di clausole di salvaguardia che consentissero di superare il divieto sopra citato, sulla falsariga di quanto ha fatto anche la Francia. Le richieste della nostra Confederazione sono state tradotte in un ordine del giorno accettato dal Governo in occasione dell’approvazione definitiva, alla Camera dei Deputati, della Legge di ratifica del Protocollo, nel quale l’Esecutivo è stato impegnato:

– “ad assumere tutte le iniziative necessarie, sia normative che amministrative, affinché le misure introdotte dal predetto Protocollo siano vagliate, in fase applicativa, in modo da tener conto delle peculiarità citate in premessa e delle esigenze manifestate dai settori produttivi del Paese.
– a chiarire, all’atto del deposito dello strumento di ratifica del Protocollo in oggetto, eventualmente anche attraverso la formulazione di una dichiarazione interpretativa, che le disposizioni dell’articolo 11 non pregiudicano la possibilità di realizzare progetti stradali di grande comunicazione sul territorio italiano, comprese le infrastrutture necessarie per lo sviluppo degli scambi con i Paesi situati a nord dell’arco alpino, e che le disposizioni relative all’internalizzazione dei costi esterni, di cui agli articoli 3, comma 1, 7, comma 1, e 14 sono da riferirsi all’acquis comunitario
.”

Il testo della legge di ratifica del Protocollo trasporti della Convenzione delle Alpi e quello dell’ordine del giorno summenzionato, possono essere prelevati ai link sotto indicati.

Cordiali saluti.

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NOR12301

Legge convenzione Alpi

Odg Convenzione Alpi