NOR12229 – Conversione del Decreto Legge 22 giugno 2012 n.83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese.

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27 Agosto 2012

Roma, 21 agosto 2012

NOR12229
SM

OGGETTO: Conversione del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11.08.2012 (Supp. Ord. N. 171) è stata pubblicata la Legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Di seguito, si commentano le principali novità introdotte dal Parlamento nella fase di conversione in Legge.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE DI IMPRESA
1.Responsabilità solidale dell’appaltatore (Art. 13 ter)
Viene modificato il meccanismo della responsabilità in solido dell’appaltatore con il subappaltatore, per pagamento dei corrispettivi e per il versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché dell’ IVA dovuta da quest’ultimo in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. Tale responsabilità viene meno se l’appaltatore ha verificato che i suddetti versamenti sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore, potendo, fino a quel momento,  sospendere il pagamento del corrispettivo.
L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione di un Centro di assistenza fiscale o di un commercialista. Il committente è escluso dalla catena della responsabilità in solido.
2. Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale (Art. 33)
Sono stati esclusi dall’azione revocatoria fallimentare, anche gli immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell’attività di impresa dell’acquirente purché, alla data di dichiarazione di fallimento, tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio.
Rispetto a tali immobili, inoltre, non si applica la disciplina sulla sospensione dell’esecuzione e sullo scioglimento dei contratti preliminari di vendita pendenti al momento della dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che questi ultimi potranno avere regolare esecuzione.
L’imprenditore, unitamente al ricorso contenente la domanda di concordato, deve depositare anche i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Vengono altresì previste ulteriori misure in materia di obblighi informativi, condizioni di ammissibilità della domanda e termini procedurali.
In materia di adesione alla proposta di concordato viene prevista la possibilità, per creditori che non hanno esercitato il voto, di far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica, nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale; in mancanza si ritengono consenzienti e, come tali, sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti.
3. S.R.L. Semplificata (Art. 44)
La norma che introduce la srl semplificata viene integrata con la previsione di misure volte ad agevolare l’accesso al credito dei giovani imprenditori, che avviano un’attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.
A tal fine viene normata la promozione di un accordo tra l’Associazione bancaria italiana ed il Ministro dell’economia e delle finanze, per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
1. Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (Art. 24)
Per quanto di interesse ai fini fiscali, si sottolinea che nella nuova formulazione viene aggiunta una nuova causa di decadenza dalla concessione del contributo, tramite credito d’imposta, per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati: si decade da detto contributo anche quando l’impresa beneficiaria delocalizza in un paese extra-UE riducendo, in Italia, l’attività produttiva nei tre anni successivi al periodo d’imposta in cui ha fruito del contributo.
2. Liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa (Art. 32-bis)
L’art. 7 del decreto legge n.185 del 29 Novembre 2008 (convertito, con modificazioni, nella L. 28 gennaio 2009, n. 2), ed il decreto attuativo del 26 Marzo 2009, hanno introdotto l’istituto dell’Iva per cassa, grazie al quale il pagamento dell’Iva può essere differito al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo (ma, comunque, entro l’anno dalla data dell’operazione). L’agevolazione era applicabile ai soggetti passivi Iva con volume d’affari non superiore a 200.000 €, mentre ora il decreto in commento ha elevato questo limite a 2 milioni di €uro. Ricordiamo che quest’agevolazione non si applica ai settori nei quali vige un regime speciale d’imposta, tra cui anche quello dell’autotrasporto nel quale, com’è noto, ai sensi dell’art. 74, comma 4 del D.P.R. 633/1972 e succesive modifiche, vige la trimestralità del versamento dell’Iva e dell’annotazione delle fatture emesse nel trimestre successivo a quello di emissione.
Le modalità di attuazione della norma saranno stabilite con un apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
3. Credito d’imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 (Art. 67-octies)
Per i soggetti che, alla data del 20 maggio 2012:
•  avevano la sede legale o la sede operativa, e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo ,in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012;
•  a causa del sisma, hanno subito la distruzione o l’inagibilità dell’azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività;
viene riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al costo sostenuto, da usufruire entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei predetti beni.
Tale credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito, e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Inoltre, il medesimo credito d’imposta:
•  non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile dell’Irap;
•  non rileva ai fini del rapporto per la determinazione della deducibilità degli interessi passivi (art. 61 del Tuir), e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (art. 109, comma 5, del Tuir);
•  può essere utilizzato, esclusivamente, in compensazione.
Le modalità applicative – incluse quelle relative ai controlli ed alla revoca del predetto beneficio a seguito di una sua indebita fruizione – verranno stabilite con un apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Inoltre, per poter usufruire del contributo in esame, le imprese dovranno presentare una apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, che lo concederà nel rispetto del limite di spesa stanziato, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. A tal fine, per ciascuna istanza accolta, l’Agenzia delle Entrate dovrà indicare la quota del credito d’imposta fruibile in ciascuno di tali anni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO
1.  Strumenti di finanziamento per le imprese (Art. 32)
Le disposizioni contenute nell’articolo intendono semplificare ed integrare l’attuale ordinamento degli strumenti per il finanziamento dell’attività d’impresa. In particolare, viene consentito l’accesso al mercato monetario e finanziario da parte di emittenti finora esclusi, come le imprese non quotate di dimensione “media” e “piccola” secondo la classificazione europea, ampliando nel contempo le opportunità di investimento per gli operatori istituzionali nell’economia nazionale.
Vengono modificati i limiti di durata delle cambiali finanziarie previsti dall’art. 1, comma 1 della legge 13 gennaio 1994, n.43; per cambiali finanziarie si intendono i titoli di credito all’ordine emessi in serie, ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a 36 mesi dalla data di emissione. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali, nonché da società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE
1. Amministrazione aperta – pubblicità dei dati dei destinatari di risorse pubbliche (Art. 18)
L’articolo prevede l’obbligo di pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, di tutte le informazioni (nome dell’impresa beneficiaria, dati fiscali, importo, contratti, ecc..) relative alla concessione di vantaggi economici di qualunque genere (contributi, sovvenzioni, sussidi, ecc..) e all’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati.
Con le modifiche introdotte in sede di conversione sono cambiati i soggetti obbligati alla pubblicazione sulla rete internet delle informazioni suddette: sono stati esclusi i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico, mentre rientrano nell’obbligo di pubblicazione, oltre alle pubbliche amministrazioni indicate al primo periodo, le Aziende speciali e le società in house.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO
1. Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (Art. 24)
Per favorire la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, dopo il comma 13 è stato aggiunto il comma 13-bis. La nuova disposizione è finalizzata a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, stanziando una quota pari a 2 milioni di euro per l’anno 2012 e a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, riservata ad assunzioni di personale con profili altamente qualificati da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, come elencati nell’allegato 1 al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012.
2. Contratto di Rete (Art. 45)
Vengono modificati i commi 1 e 2. Il comma 1 stabilisce che quando il contratto preveda l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi:
• la pubblicità si intende adempiuta mediante l’iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete;
• per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
• entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, l’organo comune redige una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni e la deposita presso l’ufficio del registro delle imprese ove ha sede.
Ai fini degli adempimenti pubblicitari il Contratto di Rete dovrà essere comunicato al Registro delle Imprese tramite apposito modello standard previsto con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con quelli dell’Economia e dello Sviluppo Economico.
Al comma 2 viene previsto che, in caso di costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese, acquistando così soggettività giuridica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA
1. Autonomia finanziaria dei porti (art.14)
Attraverso una modifica all’art 18-bis della legge 84/1994, introdotto dal Decreto legge, viene ridefinita la modalità di alimentazione del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che consisterà nell’attribuzione dell’1% dell’IVA dovuta sull’importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale, per il tramite di ciascun porto.

SISTRI (Art. 52)
La legge di conversione non apporta alcuna modifica e integrazione all’Articolo 52, comma 1 e 2 e, pertanto, è stata confermata la sospensione del sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri sino al massimo al 30 Giugno 2013, con la contemporanea sospensione dei pagamenti dei contributi SISTRI 2012.
Entro il 30 giugno del prossimo anno il SISTRI dovrà essere rivisto. Al riguardo Conftrasporto ha già presentato, unitamente ad ASSINTEL (associazione delle imprese di information tecnology aderente a Confcommercio), un proprio progetto di revisione del sistema ai competenti Ministri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico e dei Trasporti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE
1) Partite IVA
Le prestazioni svolte dai titolari di partita Iva integrano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (fatta salva la prova contraria fornita dal committente) nel caso:
– il rapporto con lo stesso committente duri complessivamente più di 8 mesi annui per due anni consecutivi;
– il corrispettivo derivante da tale  collaborazione,  anche se  fatturato  a  piu’  soggetti  riconducibili  al  medesimo  centro d’imputazione di interessi, costituisca piu’ dell’80  per  cento  dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore  nell’arco di due anni solari consecutivi.
2)  Diritto al lavoro dei disabili
Sono stati esclusi dalla base di computo dei lavoratori, ai fini dell’applicazione della disciplina dell’assunzione obbligatoria dei disabili, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi.

Cordiali saluti

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NOR12229