

Roma, 31 luglio 2012
NOR12225
SM
Oggetto: Accesso alla professione – firma del decreto sui corsi di formazione professionalizzante – aggiornamento delle prossime scadenze per la dimostrazione dei requisiti.
E’ stato firmato dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero dei Trasporti, Ing Amedeo Fumero, il Decreto del 30 Luglio sulle caratteristiche dei corsi di formazione per ottenere l’attestato di capacità professionale senza svolgimento dell’esame, utilizzabile nelle imprese di autotrasporto che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton e fino a 3,5 ton:
Com’è noto, la possibilità appena descritta è stata introdotta in sede di conversione del decreto legge 5/2012 (convertito con la Legge n. 35 del 4 Aprile u.s), dall’art. 11, comma 6 bis, terzo periodo, mentre le successive circolari ministeriali (tra cui quella del 30 Aprile scorso, commentata con la circolare Conftrasporto NOR12131 del 3 Maggio) ne hanno precisato l’ambito applicativo.
La durata di questi corsi è stata fissata in 74 ore (art. 2), da completare entro 4 mesi con un massimo di 6 ore al giorno di lezione (non più di 4 ore consecutive), per un numero di partecipanti non superiore a 25 unità.
Gli enti abilitati allo svolgimento sono stati individuati (art.3) in quelli già autorizzati ed in attività al 6 Aprile 2012, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) alla predetta data, siano stati autorizzati da almeno 5 anni, durante i quali abbiano svolto regolarmente almeno 15 corsi di formazione per l’accesso all’esame di autotrasportatore di cose per conto di terzi;
b) sempre alla stessa data, siano di diretta emanazione di Associazioni nazionali di categoria presenti in Comitato Centrale, o di loro articolazioni territoriali, siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell’autotrasporto e producano apposita lettera di accreditamento dell’associazione nazionale a cui aderiscono.
Ulteriori disposizioni saranno dettate dalla Direzione Generale del Ministero, con una o più circolari.
Per quanto riguarda l’attestato di frequenza (conforme al modello allegato al Decreto in commento), sarà rilasciato al termine del corso, purché il corsista non abbia fatto più di 14 ore di assenza, di cui almeno 7 recuperate entro 30 gg dalla conclusione programmata del corso stesso e, in ogni caso, nell’ambito dei 4 mesi di durata massima, in modo da garantire la frequenza di almeno il 90% delle lezioni di ciascuna materia (art.3, comma 4).
Un’occhiata alle disposizioni finali e transitorie (art.4). I corsi per i gestori delle imprese di cui ai precedenti numeri 1 e 2 (le quali, ai sensi del comma 6 ter dell’art. 11 del decreto legge 5/2012, hanno tempo fino al 7 Aprile 2013 per dimostrare i requisiti per l’accesso alla professione e lo stabilimento), devono iniziare entro il 7 Aprile 2013 e concludersi entro il 31 Luglio 2013. La mancata iscrizione a questi corsi determina la perdita del requisito di capacità professionale in capo all’azienda che, a quel punto, si avvarrebbe di un soggetto non più idoneo a ricoprire l’incarico di gestore. Sempre per queste imprese, gli Uffici competenti alla tenuta degli albi provinciali dovranno acquisire l’attestato di frequenza a questi corsi, entro il 31.12.2013.
Le imprese che hanno chiesto l’iscrizione all’Albo dal 7 Aprile scorso, dimostrano a regime il requisito della capacità professionale attraverso un gestore che abbia ottenuto l’attestato o superando l’esame, oppure frequentando i corsi sopradescritti; in via provvisoria, la circolare ministeriale del 30 Aprile (I, capoverso B, numero 3) riconosce la validità degli attestati di frequenza rilasciati non più tardi di 5 anni prima dall’inserimento come gestore dei trasporti, relativi a corsi per l’accesso all’esame di autotrasportatore iniziati entro il 6 Aprile 2012, a condizione che il titolare non abbia svolto, né svolga, con esito negativo, l’esame.
Con l’occasione, ricordiamo che entro il 4 Agosto p.v, le imprese che successivamente al 4.12.2011 e prima del 4.2.2012 hanno presentato domanda ex novo di accesso alla professione o modifica ai sensi dell’art. 15 della Legge 298/1974, devono dimostrare il requisito dello stabilimento all’Ufficio provinciale della Mot competente per la sede principale, unitamente alla richiesta di autorizzazione all’esercizio della professione.
Nelle province colpite dal terremoto del Maggio scorso (Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Rovigo), c’è tempo fino al 3 Agosto p.v, per dimostrare i requisiti per l’accesso alla professione e lo stabilimento che, altrimenti, avrebbero dovuto dimostrarsi entro lo scorso 4 Giugno (vedi le circolari Conftrasporto NOR12156 e NOR12158, rispettivamente del 30 Maggio e del 31 Maggio 2012).
Il testo del decreto dirigenziale del 30 Luglio, è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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